Art. 2. Salvo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente decreto, il valore dell'ECU e' uguale al valore dell'unita' monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore e' determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunita' europea fissati come appresso. In conformita' al regolamento C.E.E. n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unita' monetaria europea e' attualmente definita quale somma delle seguenti componenti: 0,719 Marco tedesco 0,140 Franco lussem 1,31 Franchi francesi burghese 0,0878 Lira sterlina 0,219 Corona danese 140 Lire italiane 0,00871 Sterlina irlandese 0,256 Fiorino olandese 1,15 Dracme greche 3,71 Franchi belgi Tale base puo' essere modificata dalla Comunita' europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sara' modificato in conformita'.