Art. 2.
  Salvo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente decreto,
il valore dell'ECU e' uguale al valore dell'unita' monetaria  europea
attualmente  usata  nel  Sistema  monetario  europeo.  Tale valore e'
determinato sulla base degli importi delle valute  dei  Paesi  membri
della Comunita' europea fissati come appresso.
  In  conformita'  al  regolamento  C.E.E. n. 3180/78 del 18 dicembre
1978  e  successive  modificazioni,  l'unita'  monetaria  europea  e'
attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:
 
   0,719 Marco tedesco                 0,140   Franco lussem
   1,31 Franchi francesi burghese
   0,0878 Lira sterlina                0,219   Corona danese
140 Lire italiane                      0,00871 Sterlina irlandese
   0,256 Fiorino olandese              1,15    Dracme greche
   3,71 Franchi belgi
  Tale base puo' essere modificata dalla Comunita' europea, anche con
riguardo  alle  valute  componenti;  nel  qual  caso  il  sistema  di
determinazione dell'ECU sara' modificato in conformita'.