Art. 4. I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla menzionata legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti: a) da ogni altra imposta diretta presente e futura; b) dall'imposta sulle successioni; c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c). I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni.