Art. 5.
  Il  rimborso  dei  buoni verra' effettuato il 27 gennaio 1989, alla
pari, cioe' al valore nominale.
  Alla stessa data del 27 gennaio 1989 verra' effettuato il pagamento
degli  interessi  nella  misura  che  risultera'  determinata   dalla
procedura  d'asta  prevista  dal  successivo  art. 15, al netto della
trattenuta fiscale del 12,50% di cui alla legge 17 novembre 1986,  n.
759.