Art. 2.
  Si  diffida  la  ditta  costruttrice  Tubi  Thor S.p.a, con sede in
Lesmo, (Milano) nonche' la ditta distributrice Fergom - Ilap  S.p.a.,
con  sede in Torino, di ritirare dal mercato le partite del materiale
vietato, gia' messo in circolazone.