IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di
sicurezza  che  deve  possedere  il  materiale   da   impiegare   per
l'alimentazione di gas combustibile uso domestico;
  Visto  l'art.  4  della  legge  suddetta  che  demanda al Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   la   vigilanza
sull'applicazione  della  legge  stessa,  con  facolta'  di  disporre
accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati;
  Considerato  che, allo scopo di verificare la corretta applicazione
della citata legge, in data 2 ottobre 1985 il materiale  piu'  avanti
indicato  e' stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del marchio
di qualita' - IMQ, presso la ditta  Brasini  Franco,  via  Tiburtina,
502, Roma;
  Viste  le  relazioni  IMQ  n. 760 e n. 761, con le quali l'Istituto
italiano del marchio di qualita', autorizzato, per gli  accertamenti,
unitamente alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto
7 luglio 1975 e successivi decreti di proroga, ha dichiarato  la  non
conformita'  alle  regole  specifiche  della  buona  tecnica  per  la
salvaguardia della sicurezza dei materiali in argomento, per i motivi
riportati  nelle  relazioni  sopra  menzionate,  allegate al presente
decreto;
  Considerata  la comunicazione, inviata con nota n. 162015 in data 4
marzo  1987,  alla  societa'  Novaplast  S.r.l.,   costruttrice   del
materiale  oggetto  dell'esame  e  della  prova,  e la corrispondente
risposta dell'anzidetta societa' con lettera in data 30 marzo 1987;
  Considerata  l'opportunita'  di  impedire la circolazione in Italia
del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso
domestico,  sprovvisto  di  requisiti  costruttivi  che costituiscono
regola  specifica  di  buona  tecnica  per  la   salvaguardia   della
sicurezza;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi
titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione
Novaplast, con sede in Castiglione Olona (Varese), a causa della non
conformita' del materiale stesso alle regole specifiche della buona
tecnica, per la salvaguardia della sicurezza, indicate nella legge 6
dicembre 1971, n. 1083:
   tubi  flessibili,  in  lunghezza di fabbricazione, (Diametro)i = 8
mm, marcati: "(Diametro) 8 - 14 - B - F  Roma  -  UNI  7140-72-83"  e
"B.F. NP (Diametro) 8/18 UNI 6140/72 G.P.L. 18 ATM".