IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di sicurezza che deve possedere il materiale da impiegare per l'alimentazione di gas combustibile uso domestico; Visto l'art. 4 della legge suddetta che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, con facolta' di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati; Considerato che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della citata legge, in data 2 ottobre 1985 il materiale piu' avanti indicato e' stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del marchio di qualita' - IMQ, presso la ditta Brasini Franco, via Tiburtina, 502, Roma; Viste le relazioni IMQ n. 760 e n. 761, con le quali l'Istituto italiano del marchio di qualita', autorizzato, per gli accertamenti, unitamente alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio 1975 e successivi decreti di proroga, ha dichiarato la non conformita' alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza dei materiali in argomento, per i motivi riportati nelle relazioni sopra menzionate, allegate al presente decreto; Considerata la comunicazione, inviata con nota n. 162015 in data 4 marzo 1987, alla societa' Novaplast S.r.l., costruttrice del materiale oggetto dell'esame e della prova, e la corrispondente risposta dell'anzidetta societa' con lettera in data 30 marzo 1987; Considerata l'opportunita' di impedire la circolazione in Italia del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso domestico, sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola specifica di buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza; Decreta: Art. 1. E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione Novaplast, con sede in Castiglione Olona (Varese), a causa della non conformita' del materiale stesso alle regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza, indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083: tubi flessibili, in lunghezza di fabbricazione, (Diametro)i = 8 mm, marcati: "(Diametro) 8 - 14 - B - F Roma - UNI 7140-72-83" e "B.F. NP (Diametro) 8/18 UNI 6140/72 G.P.L. 18 ATM".