Art. 2. In deroga alle norme di contabilita' dello Stato e ad ogni altra norma l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno procedera' all'affidamento dei lavori, fatta salva ogni piu' celere procedura di legge, previa gara esplorativa tra almeno dieci imprese altamente specializzate e iscritte all'albo nazionale dei costruttori per la corrispondente categoria dei lavori.