Art. 2.
  In  deroga  alle  norme di contabilita' dello Stato e ad ogni altra
norma l'Agenzia per la  promozione  dello  sviluppo  nel  Mezzogiorno
procedera'  all'affidamento  dei lavori, fatta salva ogni piu' celere
procedura di legge, previa gara esplorativa tra almeno dieci  imprese
altamente specializzate e iscritte all'albo nazionale dei costruttori
per la corrispondente categoria dei lavori.