Art. 3.
  Le  occupazioni  e  le  espropriazioni  delle  aree  occorrenti per
l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente  ordinanza,
come individuate dai relativi atti progettuali debitamente approvati,
sono disposte dal prefetto territorialmente competente.
  L'Agenzia per la promozione e lo sviluppo nel Mezzogiorno una volta
che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione,  prescindendo
da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello
stato di consistenza e del verbale  di  immissione  in  possesso  dei
suoli   alla   presenza   di  due  testimoni  estranei  al  personale
dell'agenzia medesima o delle ditte interessate  a  qualsiasi  titolo
all'esecuzione dell'opera.