Art. 3. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate dai relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente. L'Agenzia per la promozione e lo sviluppo nel Mezzogiorno una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'agenzia medesima o delle ditte interessate a qualsiasi titolo all'esecuzione dell'opera.