Art. 6.
  L'attuazione  della  presente  ordinanza  non  comporta nuovi oneri
finanziari rispetto a quelli richiamati nell'ordinanza n. 1195/FPC  e
gia'  posti  a  carico  del  primo  piano  annuale  di attuazione del
programma triennale di cui  alla  legge  n.  64/1986  e  che  saranno
scorporati  insieme  all'intervento  di cui all'art. 1 della presente
ordinanza.
  La presente ordinanza sara' pubblica nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 3 febbraio 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI