Art. 6. L'attuazione della presente ordinanza non comporta nuovi oneri finanziari rispetto a quelli richiamati nell'ordinanza n. 1195/FPC e gia' posti a carico del primo piano annuale di attuazione del programma triennale di cui alla legge n. 64/1986 e che saranno scorporati insieme all'intervento di cui all'art. 1 della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 3 febbraio 1988 Il Ministro: GASPARI