IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visti  gli  articoli  10,  commi  1  e 2, e 13 del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, sulla delegificazione di  talune  disposizioni
di legge e regolamenti in materia previdenziale;
  Viste  le  delibere  1,  2,  3,  4, 5 e 6 adottate dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale  per  l'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro nella riunione del 22 dicembre 1987;
  Vista  la  deliberazione  del  23  dicembre  1987  con  la quale il
Consiglio dei Ministri ha approvato le predette delibere;
                               Decreta:
  Sono  approvate, conformemente alla deliberazione del Consiglio dei
Ministri citata in premessa, le delibere 1, 2, 3, 4, 5  e  6  del  22
dicembre  1987 assunte dal consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro  in
materia di delegificazione delle norme relative:
   alla  presentazione delle denunce degli infortuni e delle malattie
professionali;
   al pagamento delle rendite;
   alla   rendicontazione   ai   fini  della  copertura  degli  oneri
contributivi per  l'erogazione  dell'assegno  mensile  a  favore  dei
superstiti di assicurati;
   alla  rivalutazione  dell'assegno di incollocabilita' a favore dei
lavoratori invalidi;
   alla  verifica  dei  titoli  e  dei documenti giustificativi della
spesa per prestazioni previdenziali;
   alla conservazione della documentazione amministrativa.
  Le  predette  delibere,  nel  testo  allegato,  costituiscono parte
integrante del presente decreto.
  Il  presente  decreto,  con  i  relativi allegati, sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 26 gennaio 1988
                                                 Il Ministro: FORMICA
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano inviariati il valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse del decreto:
             Il  testo  degli  articoli  10 e 13 del D.L. n. 536/1987
          (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli  sgravi
          contributivi  nel  Mezzogiorno,  interventi  per settori in
          crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) e' il
          seguente:
             "Art. 10. - 1. Le disposizioni di legge e di regolamento
          che   disciplinano,   per    le    gestioni    amministrate
          dall'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e
          dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro,  l'organizzazione  e  le  procedure
          relative  all'accertamento,  riscossione  e  accreditamento
          della  contribuzione  e  dei  premi  e alla liquidazione ed
          erogazione  delle  prestazioni   nonche'   l'organizzazione
          interna  degli  uffici, restano in vigore fino all'adozione
          delle delibere di cui al comma 2.
             2.  Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al
          comma 1, ad esclusione  dei  diritti  soggettivi,  e  ferma
          restando  la  disciplina  di  cui  all'art. 2 della legge 8
          marzo 1985, n. 72, sono adottate con delibere dei  consigli
          di   amministrazione   degli   istituti   assunte   con  la
          maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le  delibere
          entrano  in  vigore  dopo la loro approvazione da parte del
          Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  previa
          conforme  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          adottarsi nel termine di sessanta  giorni  dalla  data  del
          loro ricevimento".
             "Art.   13.   -   1.   Restano  validi  gli  atti  ed  i
          provvedimenti adottati  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
          prodotti  ed  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla base dei
          decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 882, 25  febbraio  1987,
          n.  48,  28 aprile 1987, n. 156, 27 giugno 1987, n. 244, 28
          agosto 1987, n. 358 e 30 ottobre 1987, n. 442".