IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visti gli articoli 10, commi 1 e 2, e 13 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e regolamenti in materia previdenziale; Viste le delibere 1, 2, 3, 4, 5 e 6 adottate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella riunione del 22 dicembre 1987; Vista la deliberazione del 23 dicembre 1987 con la quale il Consiglio dei Ministri ha approvato le predette delibere; Decreta: Sono approvate, conformemente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri citata in premessa, le delibere 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 22 dicembre 1987 assunte dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in materia di delegificazione delle norme relative: alla presentazione delle denunce degli infortuni e delle malattie professionali; al pagamento delle rendite; alla rendicontazione ai fini della copertura degli oneri contributivi per l'erogazione dell'assegno mensile a favore dei superstiti di assicurati; alla rivalutazione dell'assegno di incollocabilita' a favore dei lavoratori invalidi; alla verifica dei titoli e dei documenti giustificativi della spesa per prestazioni previdenziali; alla conservazione della documentazione amministrativa. Le predette delibere, nel testo allegato, costituiscono parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, con i relativi allegati, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 26 gennaio 1988 Il Ministro: FORMICA
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano inviariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse del decreto: Il testo degli articoli 10 e 13 del D.L. n. 536/1987 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) e' il seguente: "Art. 10. - 1. Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonche' l'organizzazione interna degli uffici, restano in vigore fino all'adozione delle delibere di cui al comma 2. 2. Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al comma 1, ad esclusione dei diritti soggettivi, e ferma restando la disciplina di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, sono adottate con delibere dei consigli di amministrazione degli istituti assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento". "Art. 13. - 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 882, 25 febbraio 1987, n. 48, 28 aprile 1987, n. 156, 27 giugno 1987, n. 244, 28 agosto 1987, n. 358 e 30 ottobre 1987, n. 442".