ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO Estratto dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1987 (Omissis). REGOLAMENTAZIONE in materia di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442. (Omissis). IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442; Ritenuta l'opportunita' di modificare la procedura relativa alla presentazione all'Istituto delle denuncie degli infortuni e delle malattie professionali prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965; Vista la relazione della Direzione generale; Visto il parere espresso dalla prima commissione - Affari di natura istituzionale, nella seduta del 15 dicembre 1987; Sentito il direttore generale, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35; Delibera: 1) L'art. 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 e' modificato come segue: il comma primo e' cosi' sostituito: "La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede circoscrizionale dell'Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo, e sui moduli dallo stesso predisposti"; il comma 2 e il comma 3, introdotto quest'ultimo dall'art. 17 della legge n. 251/1982, sono soppressi. 2) L'art. 53 del predetto testo unico e' modificato come segue: al primo comma, dopo le parole "la denuncia di infortunio deve essere fatta", sono aggiunte le parole "con le modalita' di cui all'art. 13"; al quinto comma, dopo le parole "la denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa", sono aggiunte le parole "sempre con le modalita' di cui all'art. 13". 3) L'art. 54 del citato testo unico e' modificato come segue: l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13". La presente delibera sara' sottoposta all'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442. Il presidente: TOMASSINI Il segretario: CHIUCINI
Note alla delibera n. 1: - Il D.L. n. 442/1987, non convertito in legge per scadenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1987), recava lo stesso titolo del D.L. n. 536/1987: si veda la nota alle premesse del presente decreto. I commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto n. 442/1987 erano pressoche' simili ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del D.L. n. 536/1987. - Il D.L.C.P.S. n. 438/1947 reca: "Composizione e competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". - Il testo vigente degli articoli 13, 53 e 54 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e' il seguente: "Art. 13. - La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede circoscrizionale dell'Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo, e sui moduli dallo stesso predisposti". "Art. 53. - Il datore di lavoro e' tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilita'. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalita' di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico. Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio. Qualora l'inabilita' per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno. La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalita' dell'operaio, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione. La natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalita' di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie. Nella denuncia debbono essere, altresi', indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorita' portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale sia all'estero. I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila". "Art. 54. - Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorita' locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni. La denuncia deve essere fatta all'autorita' di pubblica sicurezza del comune in cui e' avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia e' fatta all'autorita' di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione e' compreso, il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia e' fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 53, all'autorita' portuale o consolare competente. Gli uffici, ai quali e' presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati. La denuncia deve indicare: 1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro; 2) il luogo, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio; 3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si e' verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione; 4) il nome e il cognome, l'eta', la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa; 5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sara' possibile conoscere l'esito definitivo; 6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio. Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13".