(all. 1 - art. 1)
                ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
                   CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
                  Estratto dal verbale della seduta
        del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1987
   (Omissis).
                           REGOLAMENTAZIONE
in materia di denuncia degli infortuni e delle malattie
   professionali,  ai  sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge
   30 ottobre 1987, n. 442.
  (Omissis).
                   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  Visto  l'art.  10,  comma  1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n.
442;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  modificare la procedura relativa alla
presentazione all'Istituto delle denuncie  degli  infortuni  e  delle
malattie professionali prevista dal testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;
  Vista la relazione della Direzione generale;
  Visto il parere espresso dalla prima commissione - Affari di natura
istituzionale, nella seduta del 15 dicembre 1987;
  Sentito   il  direttore  generale,  il  quale  ha  espresso  parere
favorevole all'adozione del provvedimento;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;
                              Delibera:
  1)  L'art.  13 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 1124/1965 e' modificato come segue:
   il comma primo e' cosi' sostituito:
  "La  denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia
degli infortuni e tutte le  comunicazioni  all'Istituto  assicuratore
debbono   essere  fatte  nella  sede  circoscrizionale  dell'Istituto
assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede
stabilita   dall'Istituto   medesimo,   e  sui  moduli  dallo  stesso
predisposti";
   il  comma  2  e  il  comma 3, introdotto quest'ultimo dall'art. 17
della legge n. 251/1982, sono soppressi.
  2) L'art. 53 del predetto testo unico e' modificato come segue:
   al  primo  comma,  dopo  le parole "la denuncia di infortunio deve
essere fatta", sono aggiunte le  parole  "con  le  modalita'  di  cui
all'art. 13";
   al  quinto  comma,  dopo  le  parole  "la  denuncia delle malattie
professionali deve essere trasmessa", sono aggiunte le parole "sempre
con le modalita' di cui all'art. 13".
  3) L'art. 54 del citato testo unico e' modificato come segue:
   l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la
denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art.  13".
  La    presente    delibera    sara'   sottoposta   all'approvazione
ministeriale, ai sensi dell'art. 10, comma 2,  del  decreto-legge  30
ottobre 1987, n. 442.
                                             Il presidente: TOMASSINI
 Il segretario: CHIUCINI
 
          Note alla delibera n. 1:
             -  Il  D.L.  n.  442/1987,  non  convertito in legge per
          scadenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato
          e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 304 del 31 dicembre 1987), recava  lo  stesso
          titolo  del D.L. n. 536/1987: si veda la nota alle premesse
          del presente decreto. I  commi  1  e  2  dell'art.  10  del
          decreto  n. 442/1987 erano pressoche' simili ai commi 1 e 2
          dell'art.  10 del D.L. n. 536/1987.
             -  Il  D.L.C.P.S.  n.  438/1947  reca:  "Composizione  e
          competenza  degli   organi   amministrativi   dell'Istituto
          nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul
          lavoro".
             -  Il testo vigente degli articoli 13, 53 e 54 del testo
          unico delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali, approvato con  D.P.R.  30  giugno  1965,  n.
          1124, e' il seguente:
             "Art. 13. - La denuncia dei lavori e delle modificazioni
          di  essi,  la  denuncia  degli   infortuni   e   tutte   le
          comunicazioni   all'Istituto  assicuratore  debbono  essere
          fatte    nella    sede    circoscrizionale    dell'Istituto
          assicuratore  nella  quale  si svolgono i lavori, salvo una
          diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo, e sui moduli
          dallo stesso predisposti".
             "Art.  53.  - Il datore di lavoro e' tenuto a denunciare
          all'Istituto  assicuratore  gli  infortuni  da  cui   siano
          colpiti  i  dipendenti  prestatori  d'opera,  e  che  siano
          prognosticati   non    guaribili    entro    tre    giorni,
          indipendentemente  da  ogni valutazione circa la ricorrenza
          degli  estremi  di  legge  per   l'indennizzabilita'.    La
          denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalita'
          di cui all'art. 13 entro due giorni da  quello  in  cui  il
          datore  di  lavoro  ne  ha  avuto  notizia  e  deve  essere
          corredata da certificato medico.
             Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o
          per il  quale  sia  preveduto  il  pericolo  di  morte,  la
          denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro
          ore dall'infortunio.
             Qualora  l'inabilita'  per  un  infortunio prognosticato
          guaribile entro tre  giorni  si  prolunghi  al  quarto,  il
          termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
             La  denuncia  dell'infortunio  ed  il certificato medico
          debbono indicare, oltre alle generalita'  dell'operaio,  il
          giorno  e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio, le cause e
          le circostanze di esso, anche in riferimento  ad  eventuali
          deficienze  di misure di igiene e di prevenzione. La natura
          e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto  con
          le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
             La  denuncia  delle  malattie  professionali deve essere
          trasmessa sempre con le modalita' di cui  all'art.  13  dal
          datore  di  lavoro  all'Istituto assicuratore, corredata da
          certificato medico, entro  i  cinque  giorni  successivi  a
          quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al
          datore di lavoro della manifestazione  della  malattia.  Il
          certificato  medico deve contenere, oltre l'indicazione del
          domicilio dell'ammalato e del luogo dove  questi  si  trova
          ricoverato,    una    relazione   particolareggiata   della
          sintomatologia accusata dall'ammalato stesso  e  di  quella
          rilevata  dal  medico certificatore. I medici certificatori
          hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore  tutte
          le notizie che esso reputi necessarie.
             Nella denuncia debbono essere, altresi', indicati le ore
          lavorate e il salario percepito dal  lavoratore  assicurato
          nei  quindici  giorni  precedenti  quello dell'infortunio o
          della malattia professionale.
             Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca
          marittima la denuncia deve  essere  fatta  dal  capitano  o
          padrone  preposto  al comando della nave o del galleggiante
          o, in caso di loro impedimento, dall'armatore  all'Istituto
          assicuratore   e   all'autorita'   portuale   o   consolare
          competente. Quando l'infortunio  si  verifichi  durante  la
          navigazione,  la  denuncia  deve essere fatta il giorno del
          primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che
          deve  corredare  la  denuncia  di  infortunio,  deve essere
          rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di  esso,  da
          un  medico  del  luogo  di primo approdo sia nel territorio
          nazionale sia all'estero.
             I   contravventori  alle  precedenti  disposizioni  sono
          puniti con l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila".
             "Art.  54.  - Il datore di lavoro, anche se non soggetto
          agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due
          giorni,  dare  notizia  all'autorita'  locale  di  pubblica
          sicurezza di ogni  infortunio  sul  lavoro  che  abbia  per
          conseguenza  la  morte o l'inabilita' al lavoro per piu' di
          tre giorni.
             La  denuncia deve essere fatta all'autorita' di pubblica
          sicurezza del comune in cui e'  avvenuto  l'infortunio.  Se
          l'infortunio  sia  avvenuto  in  viaggio  e  in  territorio
          straniero, la denuncia e' fatta all'autorita'  di  pubblica
          sicurezza  nella  cui  circoscrizione e' compreso, il primo
          luogo  di  fermata  in  territorio  italiano,  e   per   la
          navigazione  marittima  e la pesca marittima la denuncia e'
          fatta,  a  norma  del   penultimo   comma   dell'art.   53,
          all'autorita' portuale o consolare competente.
             Gli  uffici, ai quali e' presentata la denuncia, debbono
          rilasciarne  ricevuta  e  debbono  tenere  l'elenco   degli
          infortuni denunciati.
             La denuncia deve indicare:
              1)   il   nome  e  il  cognome,  la  ditta,  ragione  o
          denominazione sociale del datore di lavoro;
              2)  il  luogo,  il  giorno  e  l'ora in cui e' avvenuto
          l'infortunio;
              3)   la   natura   e  la  causa  accertata  o  presunta
          dell'infortunio e le circostanze nelle  quali  esso  si  e'
          verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di
          misure di igiene e di prevenzione;
              4)  il  nome  e  il  cognome,  l'eta',  la  residenza e
          l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;
              5)  lo  stato di quest'ultima, le conseguenze probabili
          dell'infortunio e il tempo in cui sara' possibile conoscere
          l'esito definitivo;
              6)  il  nome,  il  cognome  e l'indirizzo dei testimoni
          dell'infortunio.
            Per    i    datori   di   lavoro   soggetti   all'obbligo
          dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il
          modulo previsto dall'art. 13".