ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO Estratto dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1987 (Omissis). REGOLAMENTAZIONE della procedura relativa al pagamento delle rendite, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442. (Omissis). IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442; Ritenuta l'opportunita' di modificare la procedura relativa al pagamento delle rendite prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965; Vista la relazione della Direzione generale; Visto il parere espresso dalla prima commissione - Affari di natura istituzionale, nella seduta del 15 dicembre 1987; Sentito il direttore generale, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35; Delibera: 1) L'art. 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 e' modificato come segue: il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le rendite per inabilita' permanente e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili". 2) L'art. 74 del suddetto testo unico e' modificato come segue: il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Gli importi delle rendite mensili sono arrotondati al migliaio piu' prossimo: per eccesso quelli uguali o superiori alle lire cinquecento, per difetto quelli inferiori a tale cifra". La presente delibera sara' sottoposta all'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442. Il presidente: TOMASSINI Il segretario: CHIUCINI
Note alla delibera n. 2: - Per i commi 1 e 2 dell'art. 10 del D.L. n. 442/1987 si veda nelle note alla delibera n. 1. - Per il D.L.C.P.S. n. 438/1947 si veda nelle note alla delibera n. 1. - Il testo vigente degli articoli 74 e 107 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e' il seguente: "Art. 74. - Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilita' permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilita' permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro. Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilita' permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, e' corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, una rendita d'inabilita' rapportata al grado dell'inabilita' stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120: 1) per inabilita' di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilita', come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento; 2) per inabilita' di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilita'; 3) per inabilita' dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento. Gli importi delle rendite mensili sono arrotondati al migliaio piu' prossimo: per eccesso quelli uguali o superiori alle lire cinquecento, per difetto quelli inferiori a tale cifra. A decorrere dal 1 luglio 1965, per il calcolo delle rendite per inabilita' permanente si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato n. 7. Dalla data del 1 luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in corso di godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma precedente". Si rammenta che la Corte costituzionale, con sentenza 24-30 maggio 1977, n. 93 (Gazzetta Ufficiale n. 155 dell'8 giugno 1977), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 74, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi e' colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi e' invece colpito da infortunio sul lavoro. "Art. 107. - Le rendite per inabilita' permanente e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili. In caso di morte del titolare della rendita e' corrisposta per intero agli eredi la rata in corso".