(all. 2 - art. 1)
                ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
                   CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
                  Estratto dal verbale della seduta
        del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1987
  (Omissis).
                           REGOLAMENTAZIONE
della procedura relativa al pagamento delle rendite, ai sensi
   dell'art.  10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442.
 (Omissis).
                   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  Visto  l'art.  10,  comma  1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n.
442;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  modificare  la  procedura relativa al
pagamento delle  rendite  prevista  dal  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965;
  Vista la relazione della Direzione generale;
  Visto il parere espresso dalla prima commissione - Affari di natura
istituzionale, nella seduta del 15 dicembre 1987;
  Sentito   il  direttore  generale,  il  quale  ha  espresso  parere
favorevole all'adozione del provvedimento;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;
                              Delibera:
  1)  L'art. 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 1124/1965 e' modificato come segue:
   il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  rendite  per inabilita' permanente e quelle ai superstiti sono
pagate a rate posticipate mensili".
  2) L'art. 74 del suddetto testo unico e' modificato come segue:
   il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "Gli  importi  delle  rendite  mensili sono arrotondati al migliaio
piu' prossimo: per  eccesso  quelli  uguali  o  superiori  alle  lire
cinquecento, per difetto quelli inferiori a tale cifra".
  La    presente    delibera    sara'   sottoposta   all'approvazione
ministeriale, ai sensi dell'art. 10, comma 2,  del  decreto-legge  30
ottobre 1987, n. 442.
                                             Il presidente: TOMASSINI
 Il segretario: CHIUCINI
 
          Note alla delibera n. 2:
             - Per i commi 1 e 2 dell'art. 10 del D.L. n. 442/1987 si
          veda nelle note alla delibera n. 1.
             -  Per il D.L.C.P.S. n. 438/1947 si veda nelle note alla
          delibera n. 1.
             -  Il  testo  vigente  degli articoli 74 e 107 del testo
          unico delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali, approvato con  D.P.R.  30  giugno  1965,  n.
          1124, e' il seguente:
             "Art.  74.  -  Agli  effetti  del  presente  titolo deve
          ritenersi inabilita' permanente assoluta la conseguenza  di
          un  infortunio  o  di  una malattia professionale, la quale
          tolga completamente e per tutta  la  vita  l'attitudine  al
          lavoro.  Deve  ritenersi  inabilita' permanente parziale la
          conseguenza  di   un   infortunio   o   di   una   malattia
          professionale    la   quale   diminuisca   in   parte,   ma
          essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.
             Quando   sia   accertato  che  dall'infortunio  o  dalla
          malattia   professionale   sia    derivata    un'inabilita'
          permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura
          superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e  al
          venti  per  cento  per i casi di malattia professionale, e'
          corrisposta, con effetto dal  giorno  successivo  a  quello
          della  cessazione  dell'inabilita' temporanea assoluta, una
          rendita d'inabilita' rapportata  al  grado  dell'inabilita'
          stessa   sulla   base   delle   seguenti   aliquote   della
          retribuzione  calcolata  secondo  le   disposizioni   degli
          articoli da 116 a 120:
              1)  per  inabilita'  di  grado dall'undici per cento al
          sessanta per cento,  aliquota  crescente  col  grado  della
          inabilita', come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta
          per cento al sessanta per cento;
              2)  per inabilita' di grado dal sessantuno per cento al
          settantanove  per  cento,  aliquota  pari   al   grado   di
          inabilita';
              3)  per  inabilita' dall'ottanta per cento al cento per
          cento, aliquota pari al cento per cento.
            Gli  importi  delle  rendite  mensili sono arrotondati al
          migliaio  piu'  prossimo:  per  eccesso  quelli  uguali   o
          superiori   alle   lire  cinquecento,  per  difetto  quelli
          inferiori a tale cifra.
             A  decorrere  dal  1›  luglio 1965, per il calcolo delle
          rendite per inabilita' permanente  si  applica  la  tabella
          delle aliquote di retribuzione allegato n. 7.
             Dalla  data del 1› luglio 1965 sono riliquidate tutte le
          rendite in corso di godimento in base alle  nuove  aliquote
          di retribuzione di cui al comma precedente".
             Si  rammenta  che  la Corte costituzionale, con sentenza
          24-30 maggio 1977, n. 93 (Gazzetta Ufficiale n. 155  dell'8
          giugno 1977), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
          del secondo comma dell'art. 74,  nella  parte  in  cui  non
          pone,  agli  effetti  della  rendita,  chi  e'  colpito  da
          malattia professionale nella stessa condizione  di  chi  e'
          invece colpito da infortunio sul lavoro.
             "Art.  107.  -  Le  rendite  per inabilita' permanente e
          quelle  ai  superstiti  sono  pagate  a  rate   posticipate
          mensili.
             In   caso   di  morte  del  titolare  della  rendita  e'
          corrisposta per intero agli eredi la rata in corso".