(all. 3 - art. 1)
                ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
                   CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
                  Estratto dal verbale della seduta
        del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1987
  (Omissis).
                           REGOLAMENTAZIONE
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n.
   442, della rendicontazione annuale al Ministero del lavoro e della
   previdenza sociale, prescritta ai fini della copertura degli oneri
   contributivi  relativi  alla  erogazione  dello  speciale  assegno
   continuativo mensile di cui all'art. 8  della  legge  n.  248  del
   1976.
 (Omissis).
                   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  Visto  l'art.  10,  comma  1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n.
442;
  Ritenuta l'opportunita' di regolamentare la rendicontazione annuale
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale prescritta ai fini
della  copertura  degli  oneri  contributivi relativi alla erogazione
dello speciale assegno continuativo mensile di cui all'art.  8  della
legge n. 248 del 1976;
  Vista la relazione della Direzione generale;
  Visto il parere espresso dalla prima commissione - Affari di natura
istituzionale, nella seduta del 15 dicembre 1987;
  Sentito   il  direttore  generale,  il  quale  ha  espresso  parere
favorevole all'adozione del provvedimento;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;
                              Delibera:
  Le  disposizioni  di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 5
maggio 1976, n. 248, sono modificate come segue:
  "Ai   fini  dell'erogazione  dei  contributi  di  cui  al  presente
articolo, dopo il primo anno di applicazione  della  presente  legge,
l'INAIL  dovra'  trasmettere  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno al
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  il  rendiconto
riferito  al  precedente  esercizio della separata gestione di cui al
precedente art. 6".
  La    presente    delibera    sara'   sottoposta   all'approvazione
ministeriale, ai sensi dell'art. 10, comma 2,  del  decreto-legge  30
ottobre 1987, n. 442.
                                             Il presidente: TOMASSINI
 Il segretario: CHIUCINI
 
          Note alla delibera n. 3:
             - Per i commi 1 e 2 dell'art. 10 del D.L. n. 442/1987 si
          veda nelle note alla delibera n. 1.
             -  Per il D.L.C.P.S. n. 438/1947 si veda nelle note alla
          delibera n. 1.
             -  Il  testo vigente dell'art. 8 della legge n. 248/1976
          (Provvidenze in favore delle  vedove  e  degli  orfani  dei
          grandi  invalidi  sul  lavoro  deceduti  per cause estranee
          all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale  ed
          adeguamento   dell'assegno   di   incollocabilita'  di  cui
          all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto  del
          Presidente  della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) e' il
          seguente:
             "Art.   8.   -  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti
          all'INAIL  dall'applicazione  della   presente   legge   si
          provvede con:
               a)   un   contributo   prelevato  dal  fondo  speciale
          infortuni di cui all'articolo 197 del testo unico approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
          n. 1124, e determinato  annualmente  in  misura  fissa  con
          decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
          Per il primo anno di applicazione della presente  legge  il
          contributo e' fissato nella misura di lire 400 milioni;
               b) un contributo annuo di L. 300 a carico dei titolari
          di rendita di inabilita' permanente di grado non  inferiore
          all'80  per  cento.  L'Ente  nazionale previdenza impiegati
          agricoli   (ENPAIA)   nonche'   le   casse,   aziende    ed
          amministrazioni di cui all'articolo 127, numeri 1) e 2) del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  provvederanno  ad
          accreditare all'INAIL le  somme  relative  a  ciascun  anno
          entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
               c)  un  contributo  a  carico  dell'ANMIL, determinato
          annualmente in misura fissa con decreto del Ministro per il
          lavoro  e  la  previdenza  sociale,  sentita l'Associazione
          stessa. Per il primo anno di  applicazione  della  presente
          legge  il  contributo  e'  fissato nella misura di lire 400
          milioni.
             Qualora   dopo  il  primo  anno  di  applicazione  della
          presente legge le contribuzioni di cui alle lettere a),  b)
          e c) risultassero insufficienti, alla copertura delle spese
          si provvedera', per la differenza, con  un'addizionale  sui
          premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali. Tale addizionale e'
          determinata  annualmente  dal  Ministro  per il lavoro e la
          previdenza sociale di  concerto  con  il  Ministro  per  il
          tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL,
          in misura tale da garantire  la  copertura  delle  predette
          spese.
             Ai   fini  dell'erogazione  dei  contributi  di  cui  al
          presente articolo, dopo il primo anno di applicazione della
          presente  legge,  l'INAIL  dovra'  trasmettere  entro il 31
          marzo  di  ogni  anno  al  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  il  rendiconto  riferito al precedente
          esercizio della separata gestione di cui al precedente art.
          6".