ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO Estratto dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1987 (Omissis). REGOLAMENTAZIONE ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, della rendicontazione annuale al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, prescritta ai fini della copertura degli oneri contributivi relativi alla erogazione dello speciale assegno continuativo mensile di cui all'art. 8 della legge n. 248 del 1976. (Omissis). IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442; Ritenuta l'opportunita' di regolamentare la rendicontazione annuale al Ministero del lavoro e della previdenza sociale prescritta ai fini della copertura degli oneri contributivi relativi alla erogazione dello speciale assegno continuativo mensile di cui all'art. 8 della legge n. 248 del 1976; Vista la relazione della Direzione generale; Visto il parere espresso dalla prima commissione - Affari di natura istituzionale, nella seduta del 15 dicembre 1987; Sentito il direttore generale, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35; Delibera: Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono modificate come segue: "Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, dopo il primo anno di applicazione della presente legge, l'INAIL dovra' trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rendiconto riferito al precedente esercizio della separata gestione di cui al precedente art. 6". La presente delibera sara' sottoposta all'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442. Il presidente: TOMASSINI Il segretario: CHIUCINI
Note alla delibera n. 3: - Per i commi 1 e 2 dell'art. 10 del D.L. n. 442/1987 si veda nelle note alla delibera n. 1. - Per il D.L.C.P.S. n. 438/1947 si veda nelle note alla delibera n. 1. - Il testo vigente dell'art. 8 della legge n. 248/1976 (Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilita' di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) e' il seguente: "Art. 8. - Alla copertura degli oneri derivanti all'INAIL dall'applicazione della presente legge si provvede con: a) un contributo prelevato dal fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e determinato annualmente in misura fissa con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo e' fissato nella misura di lire 400 milioni; b) un contributo annuo di L. 300 a carico dei titolari di rendita di inabilita' permanente di grado non inferiore all'80 per cento. L'Ente nazionale previdenza impiegati agricoli (ENPAIA) nonche' le casse, aziende ed amministrazioni di cui all'articolo 127, numeri 1) e 2) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, provvederanno ad accreditare all'INAIL le somme relative a ciascun anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo; c) un contributo a carico dell'ANMIL, determinato annualmente in misura fissa con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita l'Associazione stessa. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo e' fissato nella misura di lire 400 milioni. Qualora dopo il primo anno di applicazione della presente legge le contribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) risultassero insufficienti, alla copertura delle spese si provvedera', per la differenza, con un'addizionale sui premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale addizionale e' determinata annualmente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, in misura tale da garantire la copertura delle predette spese. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, dopo il primo anno di applicazione della presente legge, l'INAIL dovra' trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rendiconto riferito al precedente esercizio della separata gestione di cui al precedente art. 6".