(all. 4 - art. 1)
                ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
                   CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
                  Estratto dal verbale della seduta
        del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1987
  (Omissis).
                           REGOLAMENTAZIONE
ai sensi dell'art. 10, comma primo, del decreto-legge 30 ottobre
   1987,   n.   442,  della  procedura  relativa  alla  rivalutazione
   dell'assegno di incollocabilita'.
  (Omissis).
                   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  Visto  l'art.  10,  comma  1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n.
442;
   Ritenuta  l'opportunita'  di modificare la procedura relativa alla
rivalutazione dell'assegno d'incollocabilita' prevista dell'art.  10,
secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248;
  Vista la relazione della Direzione generale;
  Visto  il  parere  della  prima  commissione  -  Affari  di  natura
istituzionale, espresso nella seduta del 15 dicembre 1987;
  Sentito   il  direttore  generale,  il  quale  ha  espresso  parere
favorevole all'adozione del provvedimento;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;
                              Delibera:
  Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge n.
248/1976 sono modificate come segue:
  "L'importo  di  tale  assegno e' rivalutato con la cadenza prevista
per le rendite e per le  altre  prestazioni  economiche  continuative
previste  per  gli  assicurati  contro  gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali".
  La    presente    delibera    sara'   sottoposta   all'approvazione
ministeriale, ai sensi dell'art. 10, comma 2,  del  decreto-legge  30
ottobre 1987, n. 442.
                                             Il presidente: TOMASSINI
 Il segretario: CHIUCINI
 
          Note alla delibera n. 4:
             - Per i commi 1 e 2 dell'art. 10 del D.L. n. 442/1987 si
          veda nelle note alla delibera n. 1.
             -  Per il D.L.C.P.S. n. 438/1947 si veda nelle note alla
          delibera n. 1.
             -  Il testo vigente dell'art. 10 della legge n. 248/1976
          (Provvidenze in favore delle  vedove  e  degli  orfani  dei
          grandi  invalidi  sul  lavoro  deceduti  per cause estranee
          all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale  ed
          adeguamento   dell'assegno   di   incollocabilita'  di  cui
          all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto  del
          Presidente  della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) e' il
          seguente:
             "Art.   10.  -  L'assegno  di  incollocabilita'  di  cui
          all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  giugno 1965, n. 1124, e'
          corrisposto in misura di lire 50 mila.
            L'importo  di  tale  assegno e' rivalutato con la cadenza
          prevista  per  le  rendite  e  per  le  altre   prestazioni
          economiche  continuative previste per gli assicurati contro
          gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
             Ai  fini  del  diritto  all'assegno  in  questione,  gli
          interessati debbono  provare  di  essere  in  possesso  dei
          seguenti requisiti:
              1)  riduzione  della capacita' lavorativa non inferiore
          al 34 per cento;
              2)   eta'   non   superiore   ai  limiti  previsti  per
          l'ammissione al beneficio dell'assunzione  obbligatoria  al
          lavoro (55 anni per uomini e donne);
              3)   non   applicabilita',   nei  loro  confronti,  del
          beneficio dell'assunzione obbligatoria, per le  limitazioni
          previste  dall'articolo  1,  secondo  comma,  della legge 2
          aprile 1968, n. 482.
             L'onere  derivante dall'aumento dell'assegno e' a totale
          carico  dell'ANMIL,  che  vi  provvede   con   le   normali
          disponibilita' di bilancio".