ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO Estratto dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1987 (Omissis). REGOLAMENTAZIONE ai sensi dell'art. 10, comma primo, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, della procedura relativa alla rivalutazione dell'assegno di incollocabilita'. (Omissis). IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442; Ritenuta l'opportunita' di modificare la procedura relativa alla rivalutazione dell'assegno d'incollocabilita' prevista dell'art. 10, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248; Vista la relazione della Direzione generale; Visto il parere della prima commissione - Affari di natura istituzionale, espresso nella seduta del 15 dicembre 1987; Sentito il direttore generale, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35; Delibera: Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge n. 248/1976 sono modificate come segue: "L'importo di tale assegno e' rivalutato con la cadenza prevista per le rendite e per le altre prestazioni economiche continuative previste per gli assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". La presente delibera sara' sottoposta all'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442. Il presidente: TOMASSINI Il segretario: CHIUCINI
Note alla delibera n. 4: - Per i commi 1 e 2 dell'art. 10 del D.L. n. 442/1987 si veda nelle note alla delibera n. 1. - Per il D.L.C.P.S. n. 438/1947 si veda nelle note alla delibera n. 1. - Il testo vigente dell'art. 10 della legge n. 248/1976 (Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilita' di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) e' il seguente: "Art. 10. - L'assegno di incollocabilita' di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' corrisposto in misura di lire 50 mila. L'importo di tale assegno e' rivalutato con la cadenza prevista per le rendite e per le altre prestazioni economiche continuative previste per gli assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai fini del diritto all'assegno in questione, gli interessati debbono provare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) riduzione della capacita' lavorativa non inferiore al 34 per cento; 2) eta' non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro (55 anni per uomini e donne); 3) non applicabilita', nei loro confronti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria, per le limitazioni previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482. L'onere derivante dall'aumento dell'assegno e' a totale carico dell'ANMIL, che vi provvede con le normali disponibilita' di bilancio".