(all. 5 - art. 1)
                ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
                   CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
                  Estratto dal verbale della seduta
        del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1987
  (Omissis).
                           REGOLAMENTAZIONE
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n.
   442,  della  procedura di liquidazione della spesa di cui all'art.
   19 del decreto del Presidente della Repubblica 18  dicembre  1979,
   n. 696.
 (Omissis).
                   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  Visto  l'art.  10,  comma  1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n.
442;
   Visto  l'art.  19, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, che, ai fini della  liquidazione
della  spesa  per  prestazioni  previdenziali,  consente  all'INPS di
svolgere in via successiva la verifica dell'esistenza dell'impegno  e
dei titoli e dei documenti comprovanti il diritto dei creditori;
  Ritenuta l'opportunita' di estendere anche all'INAIL la facolta' di
procedere alla predetta verifica in  via  successiva,  atteso  che  i
titoli  ed  i  documenti giustificativi della spesa - nelle procedure
automatizzate in uso - vengono formalizzati, nella loro materialita',
con    tempi   posticipati   rispetto   a   quello   della   concreta
effettuabilita' della spesa stessa;
  Vista la relazione della Direzione generale;
  Visto  il parere formulato dalla prima commissione consiliare nella
seduta del 15 dicembre 1987;
  Sentito   il  direttore  generale,  il  quale  ha  espresso  parere
favorevole all'adozione del provvedimento;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;
                              Delibera:
  Le  disposizioni di cui all'art. 19, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, sono modificate
come segue:
  "Per   le  prestazioni  previdenziali  l'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro
gli  infortuni  sul  lavoro  hanno  facolta'  di svolgere l'anzidetta
verifica in  via  successiva  secondo  le  modalita'  deliberate  dai
rispettivi  consigli  di  amministrazione  ed approvate dal Ministero
vigilante".
  La    presente    delibera    sara'   sottoposta   all'approvazione
ministeriale, ai sensi dell'art. 10, comma 2,  del  decreto-legge  30
ottobre 1987, n. 442.
                                             Il presidente: TOMASSINI
 Il segretario: CHIUCINI
 
          Note alla delibera n. 5.
             - Per i commi 1 e 2 dell'art. 10 del D.L. n. 442/1987 si
          veda nelle note alla delibera n. 1
             -  Per il D.L.C.P.S. n. 438/1947 si veda nelle note alla
          delibera n. 1.
             -  Il  testo  vigente dell'art. 19 del nuovo regolamento
          per la classificazione delle entrate e delle  spese  e  per
          l'amministrazione  e la contabilita' degli enti pubblici di
          cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato  con  D.P.R.
          n. 696/1979, e' il seguente:
             "Art.  19  (Liquidazione della spesa). - La liquidazione
          della spesa, consistente nella  determinazione  dell'esatto
          importo  dovuto e del soggetto creditore, e' effettuata dal
          capo   dell'ufficio    competente    previo    accertamento
          dell'esistenza  dell'impegno, salvo il disposto dell'ultimo
          comma del precedente articolo,  nonche'  della  regolarita'
          della  fornitura  di beni, opere, servizi, e sulla base dei
          titoli  e  dei  documenti  giustificativi  comprovanti   il
          diritto dei creditori.
            Per  le  prestazioni  previdenziali  l'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale  e  l'Istituto   nazionale   per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  hanno
          facolta' di svolgere l'anzidetta verifica in via successiva
          secondo  le modalita' deliberate dai rispettivi consigli di
          amministrazione ed approvate dal Ministero vigilante.
             La   liquidazione  degli  stipendi,  dei  salari,  delle
          indennita' e di ogni altra competenza  fissa  spettante  al
          personale  dipendente  e' effettuata mediante note di spesa
          fissa, collettive o individuali".