ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO Estratto dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1987 (Omissis). REGOLAMENTAZIONE ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, della procedura di liquidazione della spesa di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. (Omissis). IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442; Visto l'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, che, ai fini della liquidazione della spesa per prestazioni previdenziali, consente all'INPS di svolgere in via successiva la verifica dell'esistenza dell'impegno e dei titoli e dei documenti comprovanti il diritto dei creditori; Ritenuta l'opportunita' di estendere anche all'INAIL la facolta' di procedere alla predetta verifica in via successiva, atteso che i titoli ed i documenti giustificativi della spesa - nelle procedure automatizzate in uso - vengono formalizzati, nella loro materialita', con tempi posticipati rispetto a quello della concreta effettuabilita' della spesa stessa; Vista la relazione della Direzione generale; Visto il parere formulato dalla prima commissione consiliare nella seduta del 15 dicembre 1987; Sentito il direttore generale, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35; Delibera: Le disposizioni di cui all'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, sono modificate come segue: "Per le prestazioni previdenziali l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro hanno facolta' di svolgere l'anzidetta verifica in via successiva secondo le modalita' deliberate dai rispettivi consigli di amministrazione ed approvate dal Ministero vigilante". La presente delibera sara' sottoposta all'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442. Il presidente: TOMASSINI Il segretario: CHIUCINI
Note alla delibera n. 5. - Per i commi 1 e 2 dell'art. 10 del D.L. n. 442/1987 si veda nelle note alla delibera n. 1 - Per il D.L.C.P.S. n. 438/1947 si veda nelle note alla delibera n. 1. - Il testo vigente dell'art. 19 del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con D.P.R. n. 696/1979, e' il seguente: "Art. 19 (Liquidazione della spesa). - La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, e' effettuata dal capo dell'ufficio competente previo accertamento dell'esistenza dell'impegno, salvo il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo, nonche' della regolarita' della fornitura di beni, opere, servizi, e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. Per le prestazioni previdenziali l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro hanno facolta' di svolgere l'anzidetta verifica in via successiva secondo le modalita' deliberate dai rispettivi consigli di amministrazione ed approvate dal Ministero vigilante. La liquidazione degli stipendi, dei salari, delle indennita' e di ogni altra competenza fissa spettante al personale dipendente e' effettuata mediante note di spesa fissa, collettive o individuali".