Art. 2.
  La  S.p.a.  Aurora  assicurazioni,  con sede in Milano, e' tenuta a
presentare  annualmente   all'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse collettivo - ISVAP, appositi
moduli 8 e 10 concernenti le  forme  assicurative  approvate  con  il
presente  decreto  nonche'  un  rendiconto  della  gestione del fondo
speciale  costituito  con  il   portafoglio   relativo   alle   forme
assicurative anzidette.
  Il  rendiconto di cui al comma precedente dovra' essere certificato
da una societa' di  revisione  iscritta  all'albo  speciale  previsto
dall'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136.
   Roma, addi' 30 dicembre 1987
                                               Il Ministro: BATTAGLIA