Art. 2.
  1.  Il  Mediocredito centrale puo' accordare, a valere sul Fondo di
cui al primo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977,  n.  675,
la  garanzia  integrativa prevista dal terzo e quarto comma dell'art.
15 della legge n. 64 del 1986 fino all'80  per  cento  dell'ammontare
della  garanzia  prestata,  per  ciascuna  operazione  di  credito di
esercizio, dai fondi di garanzia collettiva operanti nei territori di
cui  all'art.  1 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
  2.  Per  le  operazioni  ammesse all'intervento del Fondo di cui al
precedente comma, in caso di insolvenza del debitore, il Fondo stesso
e'  obbligato  a  reintegrare  i fondi di garanzia collettiva per gli
esborsi effettuati e limitatamente  alla  quota  da  esso  garantita.
L'intervento  del  Fondo  centrale  di  garanzia riguarda, nei limiti
anzidetti: capitale, interessi  contrattuali  e  interessi  di  mora,
calcolati  entrambi  in  misura non superiore al tasso di riferimento
previsto per  le  operazioni  di  credito  artigiano  di  durata  non
superiore  a  diciotto  mesi  vigente  al  momento  della stipula del
contratto, nonche' spese e accessori.
  3.  La  garanzia  deve  essere  richiesta  al Mediocredito centrale
fornendo tutti gli elementi necessari ad individuare il  credito,  le
sue  condizioni  principali nonche' la parte di credito garantito dai
fondi di garanzia collettiva.
  4.  Per  quanto  non disposto con il presente articolo l'intervento
del Fondo e' regolato  secondo  modalita'  e  procedure  che  saranno
stabilite dal Mediocredito centrale.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 17 dicembre 1987
                                                   Il Ministro: AMATO
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1988
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 264