Art. 2. 1. Il Mediocredito centrale puo' accordare, a valere sul Fondo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la garanzia integrativa prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 15 della legge n. 64 del 1986 fino all'80 per cento dell'ammontare della garanzia prestata, per ciascuna operazione di credito di esercizio, dai fondi di garanzia collettiva operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 2. Per le operazioni ammesse all'intervento del Fondo di cui al precedente comma, in caso di insolvenza del debitore, il Fondo stesso e' obbligato a reintegrare i fondi di garanzia collettiva per gli esborsi effettuati e limitatamente alla quota da esso garantita. L'intervento del Fondo centrale di garanzia riguarda, nei limiti anzidetti: capitale, interessi contrattuali e interessi di mora, calcolati entrambi in misura non superiore al tasso di riferimento previsto per le operazioni di credito artigiano di durata non superiore a diciotto mesi vigente al momento della stipula del contratto, nonche' spese e accessori. 3. La garanzia deve essere richiesta al Mediocredito centrale fornendo tutti gli elementi necessari ad individuare il credito, le sue condizioni principali nonche' la parte di credito garantito dai fondi di garanzia collettiva. 4. Per quanto non disposto con il presente articolo l'intervento del Fondo e' regolato secondo modalita' e procedure che saranno stabilite dal Mediocredito centrale. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 17 dicembre 1987 Il Ministro: AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1988 Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 264