Art. 2.
  All'art.  4 del decreto indicato nel precedente art. 1 del presente
decreto sono aggiunti i seguenti commi:
  "Le  commissioni  di  collaudo  previste  dal  primo  comma saranno
nominate con successivo decreto del  Ministro  del  turismo  e  dello
spettacolo  ed  avranno anche il compito di riferire alla commissione
di vigilanza prevista dal successivo art. 5 del presente  decreto  ai
fini degli adempimenti di cui al precedente art. 3.
  Gli  enti  beneficiari  dei  contributi  finanziari  di  cui  nelle
premesse del presente decreto potranno affidare alle  commissioni  di
collaudo  costituite  a  norma  dei commi precedenti il compito della
collaudazione dei lavori anche nei rapporti tra l'ente stesso  ed  il
concessionario della realizzazione delle opere finanziate in tutto od
in parte con il contributo dello Stato e/o tra il soggetto appaltante
e l'impresa appaltatrice dei relativi lavori".