Art. 2. All'art. 4 del decreto indicato nel precedente art. 1 del presente decreto sono aggiunti i seguenti commi: "Le commissioni di collaudo previste dal primo comma saranno nominate con successivo decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed avranno anche il compito di riferire alla commissione di vigilanza prevista dal successivo art. 5 del presente decreto ai fini degli adempimenti di cui al precedente art. 3. Gli enti beneficiari dei contributi finanziari di cui nelle premesse del presente decreto potranno affidare alle commissioni di collaudo costituite a norma dei commi precedenti il compito della collaudazione dei lavori anche nei rapporti tra l'ente stesso ed il concessionario della realizzazione delle opere finanziate in tutto od in parte con il contributo dello Stato e/o tra il soggetto appaltante e l'impresa appaltatrice dei relativi lavori".