Art. 10.
  1. All'articolo 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a)
, le parole: "e che abbiano presentato domanda entro il  31  dicembre
1982"  sono  sostituite dalle seguenti: " (( e che abbiano presentato
domanda entro il 20 gennaio 1988 )) ".
  2. Entro i termini indicati nel comma 1, le imprese
 (( o loro consorzi )) ubicate nei comuni disastrati da delocalizzare
nell'ambito dello stesso comune hanno titolo  ai  contributi  di  cui
all'articolo  32  della  legge  14  maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni (b) .
(( 3. Le iniziative indicate nell'articolo 32 della citata legge   ))
(( n. 219 del 1981 (b), ritenute ammissibili ma non realizzabili   ))
(( in quanto esuberanti rispetto alle aree ivi considerate,        ))
(( possono essere inserite, nell'ordine, nei comuni disastrati,    ))
(( nel comune di Senise, nelle comunita' montane di cui facciano   ))
(( parte comuni disastrati secondo un programma di localizzazione  ))
(( che le regioni Campania e Basilicata definiscono entro          ))
(( centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge   ))
(( di conversione del presente decreto e trasmettono all'ufficio   ))
(( speciale preposto all'attuazione del citato articolo 32.        ))
  4.  La  realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dell'articolo
32 della legge 14 maggio 1981, n.  219,  e  successive  modificazioni
(b),  e  del  comma  3  non potra' protrarsi, a pena di decadenza dal
contributo, oltre diciotto mesi dalla data  della  concessione  dello
stesso e la conseguente ripetizione delle somme e' effettuata secondo
le modalita' prescritte nell'articolo 2 del regio decreto  14  aprile
1910, n. 639 (c).
((  Il comma 5 e' stato soppresso dalla legge di conversione.      ))
(( 6. Gli oneri derivanti dai contributi per le iniziative         ))
(( previste nell'articolo 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, ))
(( n. 730 (d), sono a carico degli stanziamenti recati             ))
(( dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e           ))
(( successive modificazioni (e).                                   ))
(( (I commi 7 e 8 sono stati soppressi dalla legge di              ))
(( conversione).                                                   ))
 
             (a)  La legge n. 730/1986 reca: "Disposizioni in materia
          di calamita'"; se ne riporta il testo dell'art. 8, comma 9,
          come modificato dal presente decreto:
             "9.  Ferma  restando  la  competenza per le domande gia'
          definite,   possono   accedere   ai   contributi   previsti
          dall'articolo  22  della  legge  14  maggio 1981, n. 219, e
          successive modificazioni e integrazioni, le piccole e medie
          imprese  danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980
          e del febbraio 1981 con un numero di addetti non  superiore
          a  trenta  unita' e che abbiano presentato domanda entro il
          20 gennaio 1988".
              Si  veda  in  appendice  il  riferimento  alla nota (h)
          all'art. 8, nel quale e' riportato il  testo  dell'art.  22
          della legge n. 219/1981.
             (b)  Si  veda  in appendice il riferimento alla nota (e)
          all'art. 1, nel quale e' riportato il  testo  del  relativo
          art. 32 della legge n.  219/1981.
             (c)  Con il R.D. n. 639/1910 e' stato approvato il testo
          unico  delle  norme  per  la  riscossione   delle   entrate
          patrimoniali. Si riporta il testo del relativo art. 2:
             "Art.  2.  - Il procedimento di coazione comincia con la
          ingiunzione, la  quale  consiste  nell'ordine,  emesso  dal
          competente  ufficio  dell'ente  creditore,  di pagare entro
          trenta giorni, sotto pena degli atti  esecutivi,  la  somma
          dovuta.
             La   ingiunzione  e'  vidimata  e  resa  esecutoria  dal
          pretore, nella cui giurisdizione risiede l'ufficio  che  la
          emette,  qualunque  sia  la somma dovuta; ed e' notificata,
          nella forma delle citazioni, da  un  ufficiale  giudiziario
          addetto alla pretura o da un usciere addetto all'ufficio di
          conciliazione.
             L'ufficiale  giudiziario  o  l'usciere  dell'ufficio  di
          conciliazione   deve   restituire   all'ufficio   emittente
          l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita
          notificazione.
             Per  la  intimazione  ai  debitori  d'ignoto  domicilio,
          residenza  o   dimora,   o   residenti   all'estero,   sono
          applicabili  le  norme stabilite dalla procedura civile per
          le citazioni.
             Per   la   effettuata   notificazione   e'   corrisposta
          all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la
          meta'  dei  diritti  spettanti,  giusta la tariffa vigente,
          agli ufficiali giudiziari delle preture".
             (d)  Si  riporta  il  testo  dei commi 4 e 5 dell'art. 8
          della legge n.  730/1986, che reca "Disposizioni in materia
          di calamita' naturali":
             "4.   Nei  comuni  dichiarati  disastrati  e  gravemente
          danneggiati delle regioni Basilicata e  Campania  le  spese
          per  la  realizzazione  di infrastrutture in attuazione dei
          piani di insediamento produttivo di  cui  all'articolo  28,
          secondo  comma,  della  legge 14 maggio 1981, n.  219, sono
          poste a carico degli stanziamenti  di  cui  all'articolo  3
          della predetta legge a decorrere dall'anno 1987.
             5.  Il  contributo  per  le  iniziative che si insediano
          nelle aree di cui al comma 4  e  corrisposto  nella  misura
          pari  a  quella  prevista  per  le iniziative da insediare,
          nelle aree di cui all'articolo 32  della  legge  14  maggio
          1981, n. 219".
             (e) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la nota
          (g) all'art. 1.