Art. 10. 1. All'articolo 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a) , le parole: "e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti: " (( e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988 )) ". 2. Entro i termini indicati nel comma 1, le imprese (( o loro consorzi )) ubicate nei comuni disastrati da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (b) . (( 3. Le iniziative indicate nell'articolo 32 della citata legge )) (( n. 219 del 1981 (b), ritenute ammissibili ma non realizzabili )) (( in quanto esuberanti rispetto alle aree ivi considerate, )) (( possono essere inserite, nell'ordine, nei comuni disastrati, )) (( nel comune di Senise, nelle comunita' montane di cui facciano )) (( parte comuni disastrati secondo un programma di localizzazione )) (( che le regioni Campania e Basilicata definiscono entro )) (( centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge )) (( di conversione del presente decreto e trasmettono all'ufficio )) (( speciale preposto all'attuazione del citato articolo 32. )) 4. La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (b), e del comma 3 non potra' protrarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme e' effettuata secondo le modalita' prescritte nell'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (c). (( Il comma 5 e' stato soppresso dalla legge di conversione. )) (( 6. Gli oneri derivanti dai contributi per le iniziative )) (( previste nell'articolo 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, )) (( n. 730 (d), sono a carico degli stanziamenti recati )) (( dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e )) (( successive modificazioni (e). )) (( (I commi 7 e 8 sono stati soppressi dalla legge di )) (( conversione). ))
(a) La legge n. 730/1986 reca: "Disposizioni in materia di calamita'"; se ne riporta il testo dell'art. 8, comma 9, come modificato dal presente decreto: "9. Ferma restando la competenza per le domande gia' definite, possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, le piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 con un numero di addetti non superiore a trenta unita' e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988". Si veda in appendice il riferimento alla nota (h) all'art. 8, nel quale e' riportato il testo dell'art. 22 della legge n. 219/1981. (b) Si veda in appendice il riferimento alla nota (e) all'art. 1, nel quale e' riportato il testo del relativo art. 32 della legge n. 219/1981. (c) Con il R.D. n. 639/1910 e' stato approvato il testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali. Si riporta il testo del relativo art. 2: "Art. 2. - Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. La ingiunzione e' vidimata e resa esecutoria dal pretore, nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed e' notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'ufficio di conciliazione. L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'ufficio di conciliazione deve restituire all'ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione. Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni. Per la effettuata notificazione e' corrisposta all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la meta' dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture". (d) Si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 8 della legge n. 730/1986, che reca "Disposizioni in materia di calamita' naturali": "4. Nei comuni dichiarati disastrati e gravemente danneggiati delle regioni Basilicata e Campania le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 3 della predetta legge a decorrere dall'anno 1987. 5. Il contributo per le iniziative che si insediano nelle aree di cui al comma 4 e corrisposto nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare, nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219". (e) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la nota (g) all'art. 1.