Art. 11.
  1.  Nelle  regioni  Basilicata,  Campania  e  Puglia i prezzi delle
tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o  private  di
cui  all'articolo  14,  secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n.
219, e successive modificazioni  (a),  sono  variati  in  misura  non
superiore   all'incremento   del   costo   d'intervento   annualmente
determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai  sensi  dell'articolo
2,  comma  1,  del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (b), prendendo a
base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985.
 
             (a)  Trattasi delle opere concernenti la ricostruzione o
          la  riparazione  delle   unita'   abitative   distrutte   o
          danneggiate.
             (b) Per il testo dell'art. 2 del D.L. n. 19/1984 si veda
          in appendice il riferimento alla nota (a) all'art. 5.