Art. 11. 1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (a), sono variati in misura non superiore all'incremento del costo d'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (b), prendendo a base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985.
(a) Trattasi delle opere concernenti la ricostruzione o la riparazione delle unita' abitative distrutte o danneggiate. (b) Per il testo dell'art. 2 del D.L. n. 19/1984 si veda in appendice il riferimento alla nota (a) all'art. 5.