Art. 12.
  1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 22 della legge
14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (a), limitatamente
agli  interventi  di  riparazione  o ricostruzione di immobili aventi
destinazioni sia ad uso abitativo che  produttivo,  e'  disposta  dal
sindaco  previo parere della commissione di cui all'articolo 14 della
stessa legge n. 219 del 1981 (b).
  2.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1,  e'  altresi' concesso dal
sindaco, su parere della commissione di  cui  all'articolo  22  della
legge  14  maggio  1981,  n.  219, e successive modificazioni (a), il
contributo previsto per  le  riparazioni  delle  attrezzature  ed  il
rinnovo  degli  arredi. La commissione stessa emana il proprio parere
entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
  3.   Il   CIPE,   in   sede  di  ripartizione  del  fondo  previsto
dall'articolo 3 della legge 14 maggio  1981,  n.  219,  e  successive
modificazioni  (c),  individua  le  quote di risorse da attribuire ai
comuni per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1  e  2,
nonche'  quelle  occorrenti  per la realizzazione degli interventi di
cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre  1986,  n.  730
(d).
  4.  Le perizie presentate entro il 31 dicembre 1986 e non approvate
dalle regioni alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto
sono  trasferite  ai rispettivi comuni che provvederanno ai sensi dei
commi 1 e 2.
  5. In tutti gli altri casi previsti dall'articolo 22 della predetta
legge n. 219 del  1981  (a),  ivi  compresi  gli  ampliamenti  e  gli
adeguamenti  funzionali,  i  contributi  sono  definiti entro novanta
giorni  dalla   presentazione   dei   progetti   e   della   relativa
documentazione dal presidente della Giunta regionale anche in assenza
del parere dell'apposita commissione,  ove  questo  non  sia  emanato
entro sessanta giorni dalla presentazione stessa.
(( Il comma 6 e' stato soppresso dalla legge di conversione.      ))
 
             (a)  Si  veda  in appendice il riferimento alla nota (h)
          all'art. 8, in cui e' riportato il testo dell'art. 22 della
          legge n. 219/1981.
             (b) Si veda la nota (c), all'art. 4.
             (c) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la nota
          (g), all'art. 1.
             (d)  Il  testo  del  comma  4 dell'art. 8 della legge n.
          730/1986 e' riportato nella nota (d), all'art. 10.