"Art. 12- (( bis. ))
(( 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi da 1 a 8,   ))
(( del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con      ))
(( modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119 (a), sono     ))
(( estese anche ai comuni danneggiati, dichiarati sismici, che     ))
(( siano forniti di piano di recupero di cui all'articolo 28,      ))
(( secondo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219   ))
(( (b).                                                            ))
(( 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le     ))
(( regioni Campania, Basilicata e Puglia emanano, entro sessanta   ))
(( giorni dalla data di entrata in vigore della legge di           ))
(( conversione del presente decreto, direttive cui devono          ))
(( uniformarsi i consigli comunali per deliberare ai sensi del     ))
(( citato articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (b). Tali ))
(( direttive devono prioritariamente riguardare la sicurezza       ))
(( statica degli edifici, la salvaguardia della pubblica           ))
(( incolumita', la effettiva utilizzazione da parte dei cittadini  ))
(( interessati nonche' la presenza di particolari ragioni          ))
(( architettoniche, urbanistiche e sociali".                       ))
 
             (a)  Si  veda in appendice il testo dell'art. 3 del D.L.
          n. 48/1986.
             (b)  Si  veda  in appendice il riferimento alla nota (a)
          all'art. 2, in cui e' riportato il testo dell'art. 28 della
          legge n. 219/1981.
          (( Con riferimento alla nota ( a) all'art. 12-bis:))
             Si riporta il testo dei primi otto commi dell'art. 3 del
          D.L. n.  48/1986:
             "1.   Nei  comuni  dichiarati  disastrati  o  gravemente
          danneggiati, anche prima della scadenza del termine per  la
          presentazione  dei progetti di recupero di immobili inclusi
          nei piani di cui  all'articolo  28,  secondo  comma,  della
          legge  14  maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni,
          il sindaco su conforme  delibera  del  consiglio  comunale,
          diffida i soggetti aventi titolo sull'immobile a presentare
          i  progetti  di  intervento,  assegnando  un  termine   non
          inferiore a sessanta giorni per l'adempimento.
             2.   L'affissione   di  copia  della  diffida  nell'albo
          pretorio e sugli immobili interessati costituisce notifica.
             3.  Decorso inutilmente il termine assegnato, il sindaco
          dispone  l'occupazione  d'urgenza  degli  immobili  per  un
          periodo  non superiore a tre anni, nonche' l'affidamento in
          concessione dell'intervento.
             4.  Il concessionario e' scelto sulla base di gara volta
          ad individuare l'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa
          rispetto  alla  spesa  massima  riconoscibile che non puo',
          comunque,  eccedere  quella  corrispondente  al  costo   di
          intervento   di  ricostruzione  o  di  riparazione  di  cui
          all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984,  n.  19,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984,
          n.  80.
             5.    Il   comune   e'   autorizzato   ad   erogare   al
          concessionario, a  valere  sui  fondi  assegnati,  l'intera
          somma  occorrente  per l'intervento di recupero, nei limiti
          del  costo  di  intervento  di  cui  all'articolo   2   del
          decreto-legge  28  febbraio  1984,  n.  19, convertito, con
          modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, e con  le
          modalita'  di  cui  all'articolo  15  della legge 14 maggio
          1981, n. 219.
             6.  Entro  trenta giorni dal rilascio del certificato di
          abitabilita' o di agibilita', le  unita'  immobiliari  sono
          restituite  ai  soggetti  proprietari  o  possessori  senza
          ripetizione delle somme erogate al  concessionario,  sempre
          che  queste  ultime  siano  contenute  nei  limiti  di  cui
          all'articolo 9 della  legge  14  maggio  1981,  n.  219,  e
          successive modificazioni.
             7.  Il  recupero  delle  eventuali  somme  eccedenti  il
          contributo avviene in base  alle  disposizioni  di  cui  al
          regio  decreto  14  aprile 1910, n. 639. E' in facolta' dei
          proprietari utilizzare, con imputazione sulle somme dovute,
          il  contributo  spettante  per  altre  unita' da riparare o
          ricostruire a condizione  che  siano  ceduti  al  comune  i
          relativi  diritti di proprieta' sugli immobili non riparati
          o non ricostruiti.
             8.   L'intervento   sostitutivo  previsto  dal  presente
          articolo  non  si  applica  ove  i   soggetti   interessati
          indichino,  con la maggioranza di cui all'articolo 12 della
          legge 14 maggio 1981, n. 219, e  successive  modificazioni,
          il      soggetto      idoneo      sotto      il     profilo
          tecnico-imprenditoriale,  il  quale  si  obbliga  verso  il
          comune  a  presentare  entro sessanta giorni il progetto di
          ricostruzione o riparazione e ad ultimare  i  lavori  entro
          dodici   mesi   dall'approvazione  del  progetto  stesso  e
          dall'assegnazione dei contributi".