Art. 14.
  1.  L'entita'  del  contributo  in conto interessi da applicare sui
mutui da contrarre per gli interventi di cui  all'articolo  8,  primo
comma,  lettera  b),  della  legge  14  maggio  1981,  n. 219 (a) , e
successive modificazioni, e' fissata,  entro  sessanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Ministro dei lavori  pubblici,  di  concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  sulla  base  dei criteri assunti per
l'edilizia agevolata.
(( 1-bis. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al comma 1 ))
(( anche i soggetti che abbiano gia' contratto a tal fine mutui    ))
(( edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari ))
(( previsti dall'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e ))
(( successive modificazioni )) (b) . (( Eventuali esborsi gia'     ))
(( effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtu' ))
(( del presente comma saranno valutati a titolo di anticipazioni   ))
(( sulle future rate di ammortamento.                              ))
  2.  Il  CIPE,  in  sede  di riparto del fondo di cui all'articolo 3
della citata legge n. 219 del  1981  (c),  individua  annualmente  le
quote  di  risorse  da attribuire per il finanziamento dei contributi
previsti dal presente articolo.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro disciplina con apposita convenzione i
rapporti con gli istituti mutuanti,  entro  il  termine  di  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
 
             (a)  Trattasi  di  contributi  in conto interessi per la
          costruzione di abitazioni di tipo economico e  popolare  ai
          soggetti  non  proprietari  di  immobili,  sia  singoli che
          associati in cooperativa, con priorita' ai soggetti rimasti
          senza  tetto in conseguenza del terremoto del novembre 1980
          e del febbraio 1981.
             (b)  Il  testo  dell'art.  64 della legge n. 219/1981 e'
          riportato in appendice.
             (c) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la nota
          (g) all'art. 1.
          (( Con riferimento alla nota ( b) all'art. 14:))
             Si   riporta  il  testo  dell'art.  64  della  legge  n.
          219/1981:
             "Art.  64  ( (( Utilizzo di fondi disponibili dell'INAIL
          )) ). - Il 50 per cento dei fondi disponibili dell'Istituto
          nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul
          lavoro per il triennio 1981-1983  derivanti  dagli  aumenti
          delle   riserve  tecniche  e  destinati  agli  investimenti
          immobiliari ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile
          1969,   n.   153   -   modificato   dall'articolo   20  del
          decreto-legge 15 dicembre 1979,  n.  629,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  15  febbraio  1980, n. 25 - e
          dell'articolo 2, lettera c), della legge 5 agosto 1978,  n.
          457,  sara'  utilizzato dal predetto Istituto, d'intesa con
          le  amministrazioni  competenti,  per  la  costruzione   di
          edifici  relativi  alle  strutture  sanitarie di base, agli
          uffici   pubblici   e   socio-sanitari   nonche'   per   il
          finanziamento  della  costruzione  di  alloggi  di edilizia
          economica e popolare da parte  di  cooperative  nei  comuni
          indicati  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981,  n.  19,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981,
          n. 128".