Art. 14. 1. L'entita' del contributo in conto interessi da applicare sui mutui da contrarre per gli interventi di cui all'articolo 8, primo comma, lettera b), della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a) , e successive modificazioni, e' fissata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri assunti per l'edilizia agevolata. (( 1-bis. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al comma 1 )) (( anche i soggetti che abbiano gia' contratto a tal fine mutui )) (( edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari )) (( previsti dall'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e )) (( successive modificazioni )) (b) . (( Eventuali esborsi gia' )) (( effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtu' )) (( del presente comma saranno valutati a titolo di anticipazioni )) (( sulle future rate di ammortamento. )) 2. Il CIPE, in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 3 della citata legge n. 219 del 1981 (c), individua annualmente le quote di risorse da attribuire per il finanziamento dei contributi previsti dal presente articolo. 3. Il Ministro del tesoro disciplina con apposita convenzione i rapporti con gli istituti mutuanti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(a) Trattasi di contributi in conto interessi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di immobili, sia singoli che associati in cooperativa, con priorita' ai soggetti rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. (b) Il testo dell'art. 64 della legge n. 219/1981 e' riportato in appendice. (c) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la nota (g) all'art. 1. (( Con riferimento alla nota ( b) all'art. 14:)) Si riporta il testo dell'art. 64 della legge n. 219/1981: "Art. 64 ( (( Utilizzo di fondi disponibili dell'INAIL )) ). - Il 50 per cento dei fondi disponibili dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 1981-1983 derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 - e dell'articolo 2, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sara' utilizzato dal predetto Istituto, d'intesa con le amministrazioni competenti, per la costruzione di edifici relativi alle strutture sanitarie di base, agli uffici pubblici e socio-sanitari nonche' per il finanziamento della costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare da parte di cooperative nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128".