Art. 15.
(( 1. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3   ))
(( della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni  ))
(( (a), il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per          ))
(( provvedere, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera e),  ))
(( della stessa legge n. 219 del 1981 (b), al recupero dei nuclei  ))
(( provvisori di abitazioni realizzati nei territori colpiti dal   ))
(( sisma del 23 luglio 1930, di cui al regio decreto-legge 3       ))
(( agosto 1930, n. 1065, convertito, con modificazioni, dalla      ))
(( legge 29 dicembre 1930, n. 1906 (c), ricompresi anche nei       ))
(( decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile e   ))
(( 22 maggio 1981, pubblicati nella )) Gazzetta Ufficiale (( n.    ))
(( 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, emanati ai   ))
(( sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26       ))
(( novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla     ))
(( legge 22 dicembre 1980, n. 874 )) (d) .                         ))
 
             (a) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la nota
          (g) all'art. 1.
             (b)   Trattasi   di   somme  occorrenti  per  provvedere
          all'esecuzione, ai fini della  cessione  in  locazione,  di
          interventi   straordinari   di  edilizia  sovvenzionata  ed
          agevolata  nonche'  di  interventi  per  il   recupero   di
          abitazioni malsane e degradate.
             (c)  Il R.D.L. n. 1065/1930 recava provvidenze in favore
          delle popolazioni di alcuni comuni della Campania  e  della
          Basilicata  individuate  ai sensi dell'art. 30 dello stesso
          decreto, colpiti dal terremoto del 23 luglio 1930.
             (d)   Si   tratta   dei  comuni  disastrati,  gravemente
          danneggiati  e  danneggiati  per  effetto  del  sisma   del
          novembre 1980 e del febbraio 1981.