Art. 15. (( 1. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 )) (( della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni )) (( (a), il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per )) (( provvedere, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera e), )) (( della stessa legge n. 219 del 1981 (b), al recupero dei nuclei )) (( provvisori di abitazioni realizzati nei territori colpiti dal )) (( sisma del 23 luglio 1930, di cui al regio decreto-legge 3 )) (( agosto 1930, n. 1065, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 29 dicembre 1930, n. 1906 (c), ricompresi anche nei )) (( decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile e )) (( 22 maggio 1981, pubblicati nella )) Gazzetta Ufficiale (( n. )) (( 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, emanati ai )) (( sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 )) (( novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 22 dicembre 1980, n. 874 )) (d) . ))
(a) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la nota (g) all'art. 1. (b) Trattasi di somme occorrenti per provvedere all'esecuzione, ai fini della cessione in locazione, di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata ed agevolata nonche' di interventi per il recupero di abitazioni malsane e degradate. (c) Il R.D.L. n. 1065/1930 recava provvidenze in favore delle popolazioni di alcuni comuni della Campania e della Basilicata individuate ai sensi dell'art. 30 dello stesso decreto, colpiti dal terremoto del 23 luglio 1930. (d) Si tratta dei comuni disastrati, gravemente danneggiati e danneggiati per effetto del sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981.