Art. 16. 1. Il Ministro del tesoro definisce la convenzione-tipo tra gli istituti di credito ed i comuni per l'accesso ai mutui previsti nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (a), nonche' per la erogazione del contributo annuale dell'8 per cento il cui onere grava, fino a tutto il 1989, a carico del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge (b) e, per gli anni successivi, a carico del bilancio dello Stato.
(a) Si veda in appendice il riferimento alla nota (a) all'art. 5, in cui e' riportato il testo dell'art. 9 della legge n. 219/1981. (b) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la nota (g) all'art. 1.