Art. 16.
  1.  Il  Ministro  del  tesoro definisce la convenzione-tipo tra gli
istituti di credito ed i  comuni  per  l'accesso  ai  mutui  previsti
nell'articolo  9  della  legge  14  maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni (a), nonche' per la erogazione del  contributo  annuale
dell'8  per  cento il cui onere grava, fino a tutto il 1989, a carico
del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge (b) e,  per  gli
anni successivi, a carico del bilancio dello Stato.
 
             (a)  Si  veda  in appendice il riferimento alla nota (a)
          all'art. 5, in cui e' riportato il testo dell'art. 9  della
          legge n. 219/1981.
             (b) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la nota
          (g) all'art. 1.