Art. 19.
  1.  La disposizione contenuta nell'articolo 12, ultimo comma, della
legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 10  della
legge  18  aprile  1984,  n.  80, di conversione del decreto-legge 28
febbraio 1984, n. 19 (a), deve intendersi applicabile anche agli atti
di costituzione dei condomini o dei consorzi di proprietari di unita'
minime di intervento, previste nei piani indicati  nell'articolo  28,
secondo comma, della predetta legge n. 219 del 1981 (b).
 
             (a)   In   appendice   e'  riportato  il  testo  vigente
          dell'intero art. 12 della legge n. 219/1981.
             (b)  Si  veda  in appendice il riferimento alla nota (a)
          all'art. 2 in cui e' trascritto il testo dell'art. 28 della
          legge n. 219/1981.
          (( Con riferimento alla lettera ( a) all'art. 19:))
             Si   riporta  il  testo  dell'art.  12  della  legge  n.
          219/1981, integrato con l'art. 10 della legge n. 80/1984:
             "Art.  12  (  ((  Comproprieta'  degli  immobili )) ). -
          Qualora  l'immobile  appartenga  in  comproprieta'  a  piu'
          titolari, i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10
          vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare, alla
          data  del  sisma,  occupava  l'abitazione, salvo il diritto
          degli altri proprietari sul bene.
             I  titolari di diritti reali di godimento che occupavano
          l'immobile   alla   data   anzidetta   possono   richiedere
          l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli
          9 e 10 e procedere  alla  ricostruzione  o  ripristino  del
          medesimo  immobile,  fatto  comunque  salvo  il  diritto di
          proprieta', ove il proprietario non vi abbia, per qualsiasi
          motivo,  provveduto  nel  termine  stabilito dal successivo
          articolo 14. I  titolari  dei  predetti  diritti  reali  di
          godimento  possono presentare le domande entro i successivi
          90 giorni.
             Le  deliberazioni  condominiali  relative  all'opera  di
          ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la
          maggioranza  di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del
          codice civile.
(( Nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista  ))
(( dal precedente comma, ovvero nell'ipotesi in cui non esistano  ))
(( le tabelle millesimali, le deliberazioni condominiali relative ))
(( agli edifici da ricostruire o da riparare sono assunte in      ))
(( conformita' dell'articolo 30, primo comma, della legge 5 agosto))
(( 1978, n. 457. E' a tal fine sufficiente la maggioranza semplice))
(( calcolata in base all'imponibile catastale.                    ))
(( Ove gli immobili non risultino interamente accatastati, le     ))
(( delibere condominiali sono valide se approvate da proprietari  ))
(( che rappresentino la maggioranza semplice delle superfici nette))
(( complessive.                                                   ))
(( La disposizione del comma precedente si applica anche nelle    ))
(( ipotesi di unita' minime di intervento che, secondo i piani di ))
(( recupero, siano costituite da piu' immobili.                   ))
(( Per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in      ))
(( conseguenza degli eventi sismici i proprietari delle unita'    ))
(( immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del      ))
(( condominio al fine di adottare le delibere necessarie per      ))
(( l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione. Si     ))
(( applicano per la determinazione della maggioranza le           ))
(( disposizioni del presente articolo".                           ))
(( Con riferimento alla nota ( a) all'art. 20-bis:                ))