Art. 2.
(( 1. E' prorogato al centoventesimo giorno dalla data di entrata  ))
(( in vigore della legge di conversione del presente decreto il    ))
(( termine indicato nell'articolo 1, comma 4-quater, del           ))
(( decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con           ))
(( modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente   ))
(( l'adozione da parte di comuni disastrati o gravemente           ))
(( danneggiati del piano regolatore o dei piani esecutivi di cui   ))
(( all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a). Decorso ))
(( tale termine, ai comuni inadempienti sara' sospesa l'erogazione ))
(( di fondi, ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge n. 219  ))
(( del 1981, e successive modificazioni, fino all'adozione dei     ))
(( menzionati piani e nei successivi trenta giorni saranno         ))
(( attivati i poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, ultimo     ))
(( comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del    ))
(( decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 (b) .                     ))
(( 2. I piani regolatori generali od esecutivi, o loro varianti,   ))
(( sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro         ))
(( centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso    ))
(( tale termine, gli strumenti si intendono approvati, qualora     ))
(( essi siano stati inoltrati per l'approvazione entro centoventi  ))
(( giorni dalla data della delibera di adozione. Il                ))
(( silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con apposito     ))
(( decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale. In caso  ))
(( di inosservanza del termine di inoltro si applicano le          ))
(( procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di     ))
(( approvazione degli strumenti urbanistici.                       ))
(( 3. Gli strumenti urbanistici di cui al comma 1 o loro varianti  ))
(( gia' inoltrati entro il 31 dicembre 1987 per l'approvazione     ))
(( sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro         ))
(( centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge   ))
(( di conversione del presente decreto. Decorso il predetto        ))
(( termine, gli strumenti o loro varianti si intendono approvati   ))
(( ed il silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con        ))
(( apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale. ))
(( 4. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984,   ))
(( n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile     ))
(( 1984, n. 80, e' abrogato (c) .                                  ))
(( 5. I comuni dichiarati danneggiati e inclusi nei decreti del    ))
(( Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicati nella ))       ))
(( Gazzetta Ufficiale  n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29    ))
(( maggio 1981, e successive modificazioni (d), accedono ai        ))
(( benefici di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n.   ))
(( 219, e successive modificazioni, per far fronte alle spese      ))
(( relative alla redazione degli strumenti urbanistici generali o  ))
(( esecutivi adottati entro il 31 dicembre 1988, nella misura del  ))
(( 50 per cento delle spese previste sulla base delle tariffe      ))
(( professionali.                                                  ))
(( 6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono estese ai      ))
(( comuni danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982 ed     ))
(( inclusi nell'elenco di cui al decreto del Presidente del        ))
(( Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella ))      ))
(( Gazzetta Ufficiale  n. 121 del 5 maggio 1982 (e) .              ))
(( 7. Per gli strumenti urbanistici o loro varianti dei comuni di  ))
(( cui al comma 6 resi esecutivi ai sensi del decreto-legge 21     ))
(( settembre 1987, n. 389, e del presente decreto, e' annullata    ))
(( l'approvazione verificatasi in applicazione dei predetti        ))
(( decreti-legge. Tali strumenti urbanistici sono riesaminati      ))
(( dalla regione o dall'ente delegato con le procedure e gli       ))
(( effetti di cui al comma 3".                                     ))
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  28 della legge n. 219/1981 e'
          riportato in appendice.
             (b) Si riporta il testo dell'art. 2, ultimo comma, della
          legge n.  80/1984: "Fermi restando i poteri  attribuiti  al
          Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, al
          Ministro per gli interventi straordinari  nel  Mezzogiorno,
          ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 27
          febbraio  1982,   n.   57,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, in caso
          di accertata inerzia  o  di  inutile  decorso  dei  termini
          previsti  dalla  legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
          modificazioni,  agli  organi  degli  enti  locali  e  delle
          regioni  si sostituiscono, rispettivamente, la regione e il
          commissario del  Governo  nella  regione,  che  adottano  i
          provvedimenti necessari anche mediante nomina di commissari
          per il compimento degli atti omessi".
             Per  il testo dell'art. 9 del D.L. n. 57/1982 si veda in
          appendice il riferimento alla nota (e) all'art. 1.
             (c)  L'art.  9,  comma  1, del D.L. n. 19/1984 era cosi'
          formulato: (( "1. Per gli atti in  materia  di  urbanistica
          posti   in   essere  dai  comuni  disastrati  o  gravemente
          danneggiati, trascorsi sessanta giorni dal  loro  deposito,
          senza   che   sia   intervenuta   l'approvazione  da  parte
          dell'organo  competente,   il   presidente   della   giunta
          regionale  nomina un commissario )) ad acta (( che provvede
          alla loro definizione entro i successivi trenta giorni". ))
             (d)  Si  tratta  dei  comuni che non furono disastrati o
          gravemente danneggiati dal terremoto del  novembre  1980  e
          febbraio  1981,  anche se riportarono danni per effetto del
          sisma.
             (e)  L'indicato  evento sismico colpi' vari comuni della
          Campania e della Basilicata gia' danneggiati dal sisma  del
          1980 ed altresi' taluni comuni della Calabria.
 
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 2:     Si riporta il
          testo dell'art. 28, della legge n. 219/1981:
             "Art.  28 (( (Ricostruzione dei comuni disastrati). )) -
          Entro dodici mesi dall'entrata  in  vigore  della  presente
          legge  i  comuni  disastrati adottano o modificano il piano
          regolatore generale o aggiornano il piano di  ricostruzione
          previsto  dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, nel rispetto
          degli  indirizzi  di  assetto  territoriale  fissati  dalla
          Regione.
             Per sopperire alle immediate esigenze di ricostruzione i
          comuni stessi adottano o confermano tra  i  seguenti  piani
          esecutivi necessari:
               a)  il  piano  di zona redatto ai sensi della legge 18
          aprile  1962,   n.   167,   e   successive   modificazioni,
          dimensionato  sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate
          per la realizzazione di edifici  residenziali  distrutti  e
          non ricostruibili in sito;
               b)  il  piano  degli  insediamenti  produttivi  di cui
          all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971,  n.  865,  ove
          risultino  necessarie aree urbanizzate per la realizzazione
          di edifici  destinati  ad  attivita'  produttive,  compresi
          quelli commerciali e turistici;
               c) i piani di recupero di cui al titolo IV della legge
          5 agosto 1978, n.  457,  e  successive  modificazioni,  che
          disciplinano   la   ricostruzione  in  sito  degli  edifici
          demoliti e  da  demolire,  la  ristrutturazione  di  quelli
          gravemente  danneggiati  e  la  sistemazione  delle aree di
          sedime di edifici demoliti o da demolire  che  non  possono
          essere ricostruiti in sito".