Art. 2. (( 1. E' prorogato al centoventesimo giorno dalla data di entrata )) (( in vigore della legge di conversione del presente decreto il )) (( termine indicato nell'articolo 1, comma 4-quater, del )) (( decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente )) (( l'adozione da parte di comuni disastrati o gravemente )) (( danneggiati del piano regolatore o dei piani esecutivi di cui )) (( all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a). Decorso )) (( tale termine, ai comuni inadempienti sara' sospesa l'erogazione )) (( di fondi, ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge n. 219 )) (( del 1981, e successive modificazioni, fino all'adozione dei )) (( menzionati piani e nei successivi trenta giorni saranno )) (( attivati i poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, ultimo )) (( comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del )) (( decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 (b) . )) (( 2. I piani regolatori generali od esecutivi, o loro varianti, )) (( sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro )) (( centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso )) (( tale termine, gli strumenti si intendono approvati, qualora )) (( essi siano stati inoltrati per l'approvazione entro centoventi )) (( giorni dalla data della delibera di adozione. Il )) (( silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con apposito )) (( decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale. In caso )) (( di inosservanza del termine di inoltro si applicano le )) (( procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di )) (( approvazione degli strumenti urbanistici. )) (( 3. Gli strumenti urbanistici di cui al comma 1 o loro varianti )) (( gia' inoltrati entro il 31 dicembre 1987 per l'approvazione )) (( sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro )) (( centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge )) (( di conversione del presente decreto. Decorso il predetto )) (( termine, gli strumenti o loro varianti si intendono approvati )) (( ed il silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con )) (( apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale. )) (( 4. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, )) (( n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile )) (( 1984, n. 80, e' abrogato (c) . )) (( 5. I comuni dichiarati danneggiati e inclusi nei decreti del )) (( Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicati nella )) )) (( Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 )) (( maggio 1981, e successive modificazioni (d), accedono ai )) (( benefici di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. )) (( 219, e successive modificazioni, per far fronte alle spese )) (( relative alla redazione degli strumenti urbanistici generali o )) (( esecutivi adottati entro il 31 dicembre 1988, nella misura del )) (( 50 per cento delle spese previste sulla base delle tariffe )) (( professionali. )) (( 6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono estese ai )) (( comuni danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982 ed )) (( inclusi nell'elenco di cui al decreto del Presidente del )) (( Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella )) )) (( Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982 (e) . )) (( 7. Per gli strumenti urbanistici o loro varianti dei comuni di )) (( cui al comma 6 resi esecutivi ai sensi del decreto-legge 21 )) (( settembre 1987, n. 389, e del presente decreto, e' annullata )) (( l'approvazione verificatasi in applicazione dei predetti )) (( decreti-legge. Tali strumenti urbanistici sono riesaminati )) (( dalla regione o dall'ente delegato con le procedure e gli )) (( effetti di cui al comma 3". ))
(a) Il testo dell'art. 28 della legge n. 219/1981 e' riportato in appendice. (b) Si riporta il testo dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 80/1984: "Fermi restando i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, in caso di accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, agli organi degli enti locali e delle regioni si sostituiscono, rispettivamente, la regione e il commissario del Governo nella regione, che adottano i provvedimenti necessari anche mediante nomina di commissari per il compimento degli atti omessi". Per il testo dell'art. 9 del D.L. n. 57/1982 si veda in appendice il riferimento alla nota (e) all'art. 1. (c) L'art. 9, comma 1, del D.L. n. 19/1984 era cosi' formulato: (( "1. Per gli atti in materia di urbanistica posti in essere dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, trascorsi sessanta giorni dal loro deposito, senza che sia intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente, il presidente della giunta regionale nomina un commissario )) ad acta (( che provvede alla loro definizione entro i successivi trenta giorni". )) (d) Si tratta dei comuni che non furono disastrati o gravemente danneggiati dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981, anche se riportarono danni per effetto del sisma. (e) L'indicato evento sismico colpi' vari comuni della Campania e della Basilicata gia' danneggiati dal sisma del 1980 ed altresi' taluni comuni della Calabria. Con riferimento alla nota (a) all'art. 2: Si riporta il testo dell'art. 28, della legge n. 219/1981: "Art. 28 (( (Ricostruzione dei comuni disastrati). )) - Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni disastrati adottano o modificano il piano regolatore generale o aggiornano il piano di ricostruzione previsto dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, nel rispetto degli indirizzi di assetto territoriale fissati dalla Regione. Per sopperire alle immediate esigenze di ricostruzione i comuni stessi adottano o confermano tra i seguenti piani esecutivi necessari: a) il piano di zona redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, dimensionato sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito; b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attivita' produttive, compresi quelli commerciali e turistici; c) i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che disciplinano la ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito".