Art. 20- (( bis. ))
(( 1. I primi due commi dell'articolo 13 della legge 14 maggio     ))
(( 1981, n. 219, e successive modificazioni (a), sono sostituiti   ))
(( dal seguente:                                                   ))
(( "In caso di alienazione di unita' immobiliari aventi titolo ai  ))
(( benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni   ))
(( disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si ))
(( trasferisce all'acquirente".                                    ))
 
             (a)  Si  veda in appendice il testo vigente dell'art. 13
          della legge n. 219/1981.
          (( Con riferimento alla nota (a) all'art. 20-bis: ))
             Si  riporta il testo vigente dell'art. 13 della legge n.
          219/1981:
(( "Art. 13 (Alienazione degli immobili ). - In caso di           ))
(( alienazione di unita' immobiliari aventi titolo ai benefici    ))
(( disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati))
(( il diritto ai contributi spettante al dante causa si           ))
(( trasferisce all'acquirente.                                    ))
             Il  conduttore  dell'alloggio  ceduto in locazione prima
          del terremoto  ha  diritto  alla  prelazione  nel  caso  di
          vendita  delle  unita' immobiliari ricostruite o riparate e
          puo' esercitare tale diritto entro cinque anni  dalla  data
          di ultimazione dei lavori.
             Gli  aumenti dei canoni di affitto in atto alla data del
          sisma e derivanti dall'applicazione della legge  27  luglio
          1978,  n.  392,  saranno corrisposti dai locatari in misura
          costante annua del 50 per cento, a partire  dalla  data  di
          ultimazione dei lavori".
             Gli   originari   primi   due  commi  dell'articolo  qui
          trascritto,  sostituiti  dal  primo  comma  soprariportato,
          erano cosi' formulati:
             "Il  proprietario  o  il titolare di un diritto reale di
          godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui  ai
          precedenti   articoli   9  e  10,  aliena  il  suo  diritto
          sull'immobile ricostruito o riparato o acquistato prima  di
          cinque   anni  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  o
          dall'atto  di  acquisto  e'   dichiarato   decaduto   dalle
          provvidenze   accordate   ed  e'  tenuto  al  rimborso  dei
          contributi riscossi maggiorati degli interessi legali.
             Sono  consentite  donazioni  fra parenti entro il quarto
          grado e fra affini entro il secondo grado".