Art. 23. 1. Il termine per la presentazione delle domande relative all'assegnazione del contributo ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (a) , in favore degli abitanti del comune di Teana, riconosciuto gravemente danneggiato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987, e' fissato al 31 dicembre 1988.
(a) Si veda in appendice il riferimento alla nota (a) all'art. 5 in cui e' riportato il testo dell'art. 9 della legge n. 219/1981.