Art. 23.
  1.   Il   termine  per  la  presentazione  delle  domande  relative
all'assegnazione del contributo ai sensi dell'articolo 9 della  legge
14  maggio  1981,  n. 219, e successive modificazioni (a) , in favore
degli  abitanti  del  comune  di   Teana,   riconosciuto   gravemente
danneggiato  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 30 aprile 1987,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  107
dell'11 maggio 1987, e' fissato al 31 dicembre 1988.
 
             (a)  Si  veda  in appendice il riferimento alla nota (a)
          all'art. 5 in cui e' riportato il testo dell'art.  9  della
          legge n. 219/1981.