Art. 24- (( bis. )) (( 1. Fatta salva ogni diversa determinazione del CIPE, i comuni )) (( dichiarati gravemente danneggiati possono impegnare per la )) (( realizzazione di opere pubbliche i fondi assegnati dal CIPE, ai )) (( sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a), )) (( in misura non superiore al 25 per cento. Tale misura e' elevata )) (( al 35 per cento per i comuni dichiarati disastrati. ))
(a) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la nota (g) all'art. 1.