Art. 24- (( bis. ))
(( 1. Fatta salva ogni diversa determinazione del CIPE, i comuni   ))
(( dichiarati gravemente danneggiati possono impegnare per la      ))
(( realizzazione di opere pubbliche i fondi assegnati dal CIPE, ai ))
(( sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a),   ))
(( in misura non superiore al 25 per cento. Tale misura e' elevata ))
(( al 35 per cento per i comuni dichiarati disastrati.             ))
 
             (a) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la nota
          (g) all'art. 1.