Art. 25. 1. All'articolo 29- bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (a) , le parole: "e' ripartita secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "e' ripartita secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 5, del presente decreto".
(a) Si veda in appendice il testo dell'art. 29- bis del D.L. n. 359/1987. (( Con riferimento alla nota ( a) all'art. 25:)) Si riporta il testo vigente dell'art. 29-bis del D.L. n. 359/1987, che concerne (non le zone terremotate) ma i provvedimenti urgenti per la finanza locale. "Art. 29- bis ( (( Ulteriore disposizione finanziaria )) ). - 1. A valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 1592, 1598 e 1599 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987, una ulteriore quota pari, rispettivamente, a lire 6 miliardi, a lire 889 miliardi ed a lire 105 miliardi (( e' ripartita secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 5, del presente decreto )) ".