Art. 25.
  1.  All'articolo  29- bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1987,  n.  440
(a)  , le parole: "e' ripartita secondo le disposizioni dell'articolo
5, comma 4, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "e'
ripartita  secondo  le  disposizioni  dell'articolo  5,  comma 5, del
presente decreto".
 
            (a)  Si  veda in appendice il testo dell'art. 29- bis del
          D.L. n.  359/1987.
          (( Con riferimento alla nota ( a) all'art. 25:))
             Si riporta il testo vigente dell'art. 29-bis del D.L. n.
          359/1987, che concerne  (non  le  zone  terremotate)  ma  i
          provvedimenti urgenti per la finanza locale.
             "Art. 29- bis ( (( Ulteriore disposizione finanziaria ))
          ). - 1. A valere sugli stanziamenti  iscritti  ai  capitoli
          1592,  1598  e 1599 dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno per l'anno 1987,  una  ulteriore  quota  pari,
          rispettivamente,  a lire 6 miliardi, a lire 889 miliardi ed
          a lire 105 miliardi (( e' ripartita secondo le disposizioni
          dell'articolo 5, comma 5, del presente decreto )) ".