Art. 26. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. (( N.B. )) - Si trascrivono il comma 2 dell'art. 1 e l'art. 2 della legge di conversione: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 919, 28 febbraio 1987, n. 52, 24 marzo 1987, n. 111, 23 maggio 1987, n. 202, 22 luglio 1987, n. 301, e 21 settembre 1987, n. 398 (a)". "Art. 2. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse. 2. Il testo unico di cui al comma 1 conterra' le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ".
a) Il D.L. n. 919/1986, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1987) recava "Proroga dei termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata"; il D.L. n. 52/1987, respinto dalla Camera dei deputati ai sensi dell'art. 96bis, comma 3, del regolamento (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1987) recava "Proroga dei termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonche' misure urgenti per il completamento degli interventi straordinari per Napoli"; i DD.LL. n. 111/1987, n. 202/1987, n. 301/1987 e n. 389/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - rispettivamente n. 119 del 25 maggio 1987, n. 171 del 24 luglio 1987, n. 221 del 22 settembre 1987 e n. 273 del 21 novembre 1987) recavano lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.