Art. 26.
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  (( N.B. )) - Si trascrivono il comma 2 dell'art. 1 e l'art. 2 della
legge di conversione:
  "2.  Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla
base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 919, 28 febbraio 1987, n.
52, 24 marzo 1987, n. 111, 23 maggio 1987, n. 202, 22 luglio 1987, n.
301, e 21 settembre 1987, n. 398 (a)".
  "Art.  2.  - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
un testo unico di tutte le disposizioni
di legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio  1981  e  del marzo 1982, apportando le modifiche necessarie
per il coordinamento delle norme stesse.
  2.  Il  testo  unico di cui al comma 1 conterra' le disposizioni di
legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ".
 
             a)  Il  D.L.  n.  919/1986,  non convertito in legge per
          decorrenza  dei   termini   costituzionali   (il   relativo
          comunicato  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 50 del 2 marzo  1987)  recava  "Proroga
          dei  termini  per  l'attuazione  di  interventi  nelle zone
          terremotate della Campania e della Basilicata"; il D.L.  n.
          52/1987,  respinto  dalla  Camera  dei  deputati  ai  sensi
          dell'art. 96bis, comma  3,  del  regolamento  (il  relativo
          comunicato  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 59 del 12 marzo 1987)  recava  "Proroga
          dei  termini  per  l'attuazione  di  interventi  nelle zone
          terremotate della  Campania  e  della  Basilicata,  nonche'
          misure   urgenti  per  il  completamento  degli  interventi
          straordinari  per  Napoli";  i  DD.LL.  n.   111/1987,   n.
          202/1987,  n.   301/1987  e  n. 389/1987, non convertiti in
          legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi
          comunicati sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - rispettivamente  n.   119  del  25  maggio
          1987,  n.  171  del 24 luglio 1987, n. 221 del 22 settembre
          1987 e n. 273 del 21  novembre  1987)  recavano  lo  stesso
          titolo del decreto-legge qui pubblicato.