Art. 3.
  1.  Il  contributo  per  l'esecuzione  di interventi di riparazione
indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c),  del  decreto-legge  28
febbraio  1984,  n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
aprile 1984, n. 80  (a)  ,  e'  pari  all'intero  contributo  massimo
previsto  allo stesso articolo 2 per la ricostruzione, maggiorato del
70 per cento.
(( E' altresi' concesso sulla residua spesa un contributo          ))
(( pluriennale costante dell'8 per cento per la durata del mutuo a ))
(( tal fine contratto per un massimo di venti anni. I contributi   ))
(( sono assegnati dai comuni, che determinano le priorita',        ))
(( sentite le soprintendenze competenti anche sulla congruita'     ))
(( della spesa preventivata. Il contributo verra' erogato alla     ))
(( ditta proprietaria, dopo che la stessa avra' dimostrato di aver ))
(( gia' eseguito i lavori relativi al 30 per cento della spesa     ))
(( occorrente. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge 28           ))
(( ottobre 1986, n. 730, e' abrogato (b) .                         ))
(( 2. Per gli immobili di proprieta' privata, di interesse storico ))
(( o artistico vincolati ai sensi della legge 1› giugno 1939, n.   ))
(( 1089 (c), alla data di entrata in vigore del presente decreto,  ))
(( nonche' per quelli di interesse storico-nazionale riconosciuti  ))
(( tali secondo le disposizioni di precedenti leggi, il contributo ))
(( di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge   ))
(( 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla   ))
(( legge 18 aprile 1984, n. 80 (a), come quantificato dal comma 1, ))
(( e' assegnato indipendentemente dal completamento dell'opera     ))
(( interessata. Il contributo e' utilizzato per effettuare, in     ))
(( ordine di priorita', gli interventi strutturali, quindi gli     ))
(( interventi non strutturali esterni e, per il residuo, per le    ))
(( opere interne e di rifinitura. Qualora il detto contributo non  ))
(( sia sufficiente a coprire il completamento delle riparazioni    ))
(( degli immobili, l'importo del contributo medesimo potra' essere ))
(( aumentato sino alla copertura delle spese per i soli interventi ))
(( strutturali.                                                    ))
  3.  I  comuni  possono  acquisire con il consenso dei proprietari e
mediante le disponibilita' finanzarie previste dall'articolo 3  della
legge  14  maggio  1981, n. 219, e successive modificazioni (d) , gli
immobili vincolati ai sensi della legge 1› giugno 1939, n. 1089 (c) ,
nonche'  gli  immobili per i quali sia stata avviata dalle competenti
sopraintendenze   la   procedura   di    apposizione    di    vincolo
storico-artistico,  e comunque compresi nei piani di recupero, per la
destinazione dei medesimi  a  finalita'  di  pubblico  interesse.  Il
corrispettivo   dell'acquisto   e'   stabilito  dall'ufficio  tecnico
erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni.  Il
proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e
non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai
contributi  spettantigli ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219,
e successive modificazioni, (( e nei limiti di  cui  all'articolo  2,
comma  2,  lettera  c),  del  decreto-legge  28 febbraio 1984, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (a),
e  successive  modificazioni,  ))  ma  e'  tenuto all'acquisto o alla
realizzazione di unita' immobiliari nello stesso comune,  sulla  base
del  costo  di  intervento  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 18 aprile 1984, n. 80 (e) , e relative maggiorazioni. In
tal caso l'immobile vincolato e'  acquisito  a  titolo  gratuito  dal
comune.
  4. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive  modificazioni  (d)  ,  il
CIPE  individua  le  quote  di risorse da attribuire ai comuni per il
finanziamento degli interventi sugli immobili di cui all'articolo  2,
comma  2,  lettera  c),  del  decreto-legge  28 febbraio 1984, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80  (a)
, e al comma 1.
  5. (( Ferme restando le competenze di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 )) (f) ,  rientrano  tra  gli
interventi  previsti  nell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n.
219, e successive modificazioni (g) , e nell'articolo 13 della  legge
18  aprile  1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio
1984, n. 19 (h) ,  quelli  di  ricostruzione,  anche  se  fuori  sito
purche'   nell'ambito   dello   stesso  comune,  degli  immobili  ivi
considerati, compresi gli adeguamenti funzionali  in  relazione  alle
esigenze  presenti  sul territorio, nonche' la realizzazione di spazi
destinati a parcheggio e al verde attrezzato.
  6.  All'esecuzione  degli  interventi  di cui al comma 5, (( quando
trattasi  di  ricostruzione  parziale,  ))  provvedono   le   sezioni
operative  delle  sovrintendenze  del  Ministero per i beni culturali
limitatamente agli immobili di proprieta' privata  destinati  ad  uso
pubblico,  vincolati ai sensi della legge 1› giugno 1939, n. 1089 (c)
.
 7. Per l'esecuzione di interventi relativi agli immobili considerati
nell'articolo 65 della citata legge n. 219 del 1981 (g) (( ,  diversi
da  quelli  del comma 6, ivi compresi la casa canonica e i locali per
il ministero pastorale, anche se non contigui agli edifici di  culto,
))  provvede  il provveditorato alle opere pubbliche direttamente o a
mezzo di concessioni ai soggetti previsti nell'articolo 8 della legge
1› giugno 1939, n. 1089, ovvero a pubbliche amministrazioni (i) .
  8.  L'individuazione  dei  concessionari e' contenuta nel programma
indicato nell'ultimo comma dell'articolo 13  della  legge  18  aprile
1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19
(h).
  9. Per gli immobili previsti nell'articolo 65 della legge 14 maggio
1981, n. 219 (g), e successive modificazioni, ed inclusi nei piani di
recupero  di cui all'articolo 28, secondo comma, della medesima legge
(l), si prescinde dall'obbligo della domanda stabilito  con  l'ultimo
comma  dell'articolo  13  della  legge  18  aprile  1984,  n.  80, di
conversione del decreto-legge 18 febbraio 1984, n. 19 (h).
  10.  Resta  ferma  in  ogni  caso  la  competenza dei comuni per la
realizzazione di nuove opere di  urbanizzazione  secondaria  previste
nell'articolo  44  della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865  (m),  e
successive modificazioni, poste al servizio  di  abitati  trasferiti,
anche parzialmente.
  11.  All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 (n) ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18  aprile  1984,  n.  80,
dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
    "e-bis) del 10 per cento per gli interventi su unita' immobiliari
da ricostruire o  riparare  nelle  zone  delimitate  dagli  strumenti
urbanistici  ai  sensi  dell'articolo  2, lettera a), del decreto del
Ministro dei lavori pubblici in data 2 aprile 1968, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
    e-ter)  del  10  per  cento  del  contributo  base  nel  caso  di
demolizione, anche parziale".
 
             (a)  Si  riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del D.L.
          n. 19/1984:
             "2. Il contributo massimo per la riparazione e' pari:
               a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per
          la ricostruzione;
               b)  all'80  per  cento dello stesso contributo per gli
          interventi di  riparazione  che  necessitano  di  opere  di
          adeguamento  antisismico in zone classificate con indice di
          sismicita' da S = 9 a S = 12;
               c)  all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di
          interventi  di  restauro  e  di  risanamento   conservativo
          individuati   negli   strumenti   urbanistici,  nonche'  di
          interventi su immobili di proprieta' privata non utilizzati
          per  fini  pubblici  e  riconosciuti di interesse storico e
          artistico ai sensi della legge 1› giugno 1939, n. 1089".
             (b) L'art. 6, comma 8, della legge n. 730/1986 era cosi'
          formulato: "8. Gli interventi  su  immobili  di  proprieta'
          privata  non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di
          interesse storico e artistico di cui al  comma  2,  lettera
          c),  dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n.
          19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18  aprile
          1984,  n.  80,  sono inclusi nel programma di finanziamento
          previsto dall'ultimo  comma  dell'art.  13  della  medesima
          legge 18 aprile 1984, n. 80".
             (c)  La legge n. 1089/1939 concerne la tutela delle cose
          di interesse storico e artistico.
             (d) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la nota
          (g) dell'art. 1.
             (e)  Si  riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del D.L.
          n. 19/1984.  "1. Il contributo per la ricostruzione di  cui
          all'articolo  9  della  legge  14  maggio  1981,  n. 219, e
          successive modificazioni, e' pari al  costo  di  intervento
          moltiplicato  per  la  superficie  complessiva  dell'unita'
          immobiliare nei limiti previsti dallo  stesso  articolo  9.
          Il costo di intervento per la determinazione del contributo
          e' fissato annualmente con decreto del Ministro dei  lavori
          pubblici  che  si  applica a tutte le assegnazioni disposte
          nell'anno di riferimento".
             (f)  Il  D.P.R.  n. 616/1977 reca disposizioni attuative
          della delega legislativa prevista con l'art. 1 della  legge
          22  luglio  1975,  n.  382  diretta  al  trasferimento alle
          regioni delle attribuzioni amministrative esercitate  dallo
          Stato nelle materie di competenza regionale.
             (g)  Il  testo  dell'art.  65 della legge n. 219/1981 e'
          riportato  in  appendice  con  riferimento  alla  nota  (i)
          dell'art. 1.
             (h)  Il  testo  dell'art.  13  della legge n. 80/1984 e'
          riportato in appendice.
             (i)  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8 della legge n.
          1089/1939 concernente  la  tutela  delle  cose  d'interesse
          artistico e storico:
             "Art. 8. - Quando si tratti di cose appartenenti ad enti
          ecclesiastici,  il  Ministro  per  l'educazione  nazionale,
          nell'esercizio  dei  suoi  poteri,  procedera'  per  quanto
          riguarda le esigenze del culto, d'accordo  con  l'autorita'
          ecclesiastica".
             (l) Per il testo dell'art. 28 della legge n. 219/1981 si
          veda in appendice il riferimento alla nota (a) all'art.  2.
             (m)  Il  testo  dell'art.  44 della legge n. 865/1971 e'
          riportato in appendice.
             (n)  Il  testo  dell'art.  6  del  D.L.  n.  19/1984  e'
          riportato in appendice.
          (( Con riferimento alla nota ( h) all'art. 3:))
             Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n. 80/1984:
            "Art.  13  (( (Misura dei contributi). )) - Il contributo
          di cui all'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n.  219,
          e  successive modificazioni, e' pari al costo di intervento
          fissato annualmente con decreto  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  sulla  base  dei costi medi di appalto per opere
          similari,  moltiplicato  per  la   superficie   complessiva
          preesistente al sisma.
             Ai predetti immobili si applica il limite di convenienza
          economica a riparare fissato con decreto del  Ministro  dei
          lavori  pubblici,  ai sensi dell'articolo 10 della legge 14
          maggio 1981, n. 219.
             Per  gli immobili di cui al primo comma dell'articolo 65
          della legge 14 maggio 1981, n. 219, riconosciuti,  mediante
          notifica,  d'interesse  artistico o storico, ai sensi della
          legge 1›  giugno  1939,  n.  1089,  il  contributo  per  la
          riparazione  e'  pari  alla  intera spesa occorrente, ferma
          rimanendo la destinazione  dei  predetti  immobili  per  la
          durata  di  ventinove  anni.  Il  mutamento di destinazione
          prima  del  detto   termine   comporta   restituzione   del
          contributo.
             Per  la  concessione  dei  contributi gli aventi diritto
          presentano   istanza   entro   il   30   giugno   1984   al
          provveditorato   alle   opere   pubbliche   competente  per
          territorio che, sentiti i  soggetti  interessati  o  quelli
          previsti  dall'articolo  8  della  legge 1› giugno 1939, n.
          1089, nonche' la competente soprintendenza,  predispone  un
          programma  di  intervento,  indicando le relative priorita'
          sulla base dei fondi  assegnati  annualmente  dal  CIPE  ai
          sensi  dell'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219".
          (( Con riferimento alla nota ( m) all'art. 3:))
             Si riporta il testo dell'art. 44 della legge n. 865/1971
          relativa ai  programmi  e  al  coordinamento  dell'edilizia
          residenziale e pubblica:
             "Art. 44. - All'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n.
          847, e' aggiunto il seguente comma:
             'Le  opere  di  cui  all'art.  1,  lettera  c,  sono  le
          seguenti:
               a) asili nido e scuole materne;
               b) scuole dell'obbligo;
               c) mercati di quartiere;
               d) delegazioni comunali;
               e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
               f) impianti sportivi di quartiere;
               g)   centri   sociali   e   attrezzature  culturali  e
          sanitarie;
               h) aree verdi di quartiere'".
          (( Con riferimento alla nota ( n) all'art. 3:))
             Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 6 del D.L. n.
          19/1984:
             "Art.  6  ((  (Maggiorazione  dei  contributi).  ))  - I
          contributi di cui al  precedente  art.  2  sono  maggiorati
          delle seguenti percentuali fra loro cumulabili:
               a)  del  15  per  cento  per  gli interventi su unita'
          immobiliari  da  ricostruire  o  da  riparare  nelle   aree
          classificate con indice di sismicita' da S=9 a S=12 per far
          fronte ai maggiori oneri derivanti dalla  realizzazione  di
          strutture edilizie sismoresistenti.
               b) del 15 per cento per gli interventi edilizi inclusi
          in piani di recupero di cui alla legge 5  agosto  1978,  n.
          457;
               c)  del  10  per  cento per le unita' aventi superfici
          residenziali fino a metri quadrati 46;
               d)  del  5  per  cento  per le unita' aventi superfici
          residenziali da metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70;
               e)  del  10  per  cento  nel  caso  che gli interventi
          prevedano l'installazione di impianti di riscaldamento e di
          produzione  di  acqua calda alimentati da fonti energetiche
          non tradizionali, ai sensi dell'articolo 56,  primo  comma,
          della legge 5 agosto 1978, n. 457 e del 5 (( per cento, nel
          caso di impianti alimentati da gas metano.))
          ((  e-bis)  del  10  per cento per gli interventi su unita'
                    ))
(( immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate    ))
(( dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera  ))
(( a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 2     ))
(( aprile 1968, pubblicato nella )) Gazzetta Ufficiale (( n. 97   ))
(( del 16 aprile 1968;                                            ))
(( e-ter) del 10 per cento del contributo base nel caso di        ))
(( demolizione, anche parziale".                                  ))
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