Art. 3. 1. Il contributo per l'esecuzione di interventi di riparazione indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (a) , e' pari all'intero contributo massimo previsto allo stesso articolo 2 per la ricostruzione, maggiorato del 70 per cento. (( E' altresi' concesso sulla residua spesa un contributo )) (( pluriennale costante dell'8 per cento per la durata del mutuo a )) (( tal fine contratto per un massimo di venti anni. I contributi )) (( sono assegnati dai comuni, che determinano le priorita', )) (( sentite le soprintendenze competenti anche sulla congruita' )) (( della spesa preventivata. Il contributo verra' erogato alla )) (( ditta proprietaria, dopo che la stessa avra' dimostrato di aver )) (( gia' eseguito i lavori relativi al 30 per cento della spesa )) (( occorrente. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 )) (( ottobre 1986, n. 730, e' abrogato (b) . )) (( 2. Per gli immobili di proprieta' privata, di interesse storico )) (( o artistico vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. )) (( 1089 (c), alla data di entrata in vigore del presente decreto, )) (( nonche' per quelli di interesse storico-nazionale riconosciuti )) (( tali secondo le disposizioni di precedenti leggi, il contributo )) (( di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge )) (( 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 18 aprile 1984, n. 80 (a), come quantificato dal comma 1, )) (( e' assegnato indipendentemente dal completamento dell'opera )) (( interessata. Il contributo e' utilizzato per effettuare, in )) (( ordine di priorita', gli interventi strutturali, quindi gli )) (( interventi non strutturali esterni e, per il residuo, per le )) (( opere interne e di rifinitura. Qualora il detto contributo non )) (( sia sufficiente a coprire il completamento delle riparazioni )) (( degli immobili, l'importo del contributo medesimo potra' essere )) (( aumentato sino alla copertura delle spese per i soli interventi )) (( strutturali. )) 3. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilita' finanzarie previste dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (d) , gli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (c) , nonche' gli immobili per i quali sia stata avviata dalle competenti sopraintendenze la procedura di apposizione di vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero, per la destinazione dei medesimi a finalita' di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto e' stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, (( e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (a), e successive modificazioni, )) ma e' tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unita' immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (e) , e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato e' acquisito a titolo gratuito dal comune. 4. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (d) , il CIPE individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (a) , e al comma 1. 5. (( Ferme restando le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 )) (f) , rientrano tra gli interventi previsti nell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (g) , e nell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 (h) , quelli di ricostruzione, anche se fuori sito purche' nell'ambito dello stesso comune, degli immobili ivi considerati, compresi gli adeguamenti funzionali in relazione alle esigenze presenti sul territorio, nonche' la realizzazione di spazi destinati a parcheggio e al verde attrezzato. 6. All'esecuzione degli interventi di cui al comma 5, (( quando trattasi di ricostruzione parziale, )) provvedono le sezioni operative delle sovrintendenze del Ministero per i beni culturali limitatamente agli immobili di proprieta' privata destinati ad uso pubblico, vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (c) . 7. Per l'esecuzione di interventi relativi agli immobili considerati nell'articolo 65 della citata legge n. 219 del 1981 (g) (( , diversi da quelli del comma 6, ivi compresi la casa canonica e i locali per il ministero pastorale, anche se non contigui agli edifici di culto, )) provvede il provveditorato alle opere pubbliche direttamente o a mezzo di concessioni ai soggetti previsti nell'articolo 8 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ovvero a pubbliche amministrazioni (i) . 8. L'individuazione dei concessionari e' contenuta nel programma indicato nell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 (h). 9. Per gli immobili previsti nell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (g), e successive modificazioni, ed inclusi nei piani di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, della medesima legge (l), si prescinde dall'obbligo della domanda stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 18 febbraio 1984, n. 19 (h). 10. Resta ferma in ogni caso la competenza dei comuni per la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione secondaria previste nell'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (m), e successive modificazioni, poste al servizio di abitati trasferiti, anche parzialmente. 11. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 (n) , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: "e-bis) del 10 per cento per gli interventi su unita' immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; e-ter) del 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale".
(a) Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 19/1984: "2. Il contributo massimo per la riparazione e' pari: a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione; b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicita' da S = 9 a S = 12; c) all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonche' di interventi su immobili di proprieta' privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089". (b) L'art. 6, comma 8, della legge n. 730/1986 era cosi' formulato: "8. Gli interventi su immobili di proprieta' privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, sono inclusi nel programma di finanziamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 13 della medesima legge 18 aprile 1984, n. 80". (c) La legge n. 1089/1939 concerne la tutela delle cose di interesse storico e artistico. (d) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la nota (g) dell'art. 1. (e) Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 19/1984. "1. Il contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e' pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unita' immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo 9. Il costo di intervento per la determinazione del contributo e' fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento". (f) Il D.P.R. n. 616/1977 reca disposizioni attuative della delega legislativa prevista con l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 diretta al trasferimento alle regioni delle attribuzioni amministrative esercitate dallo Stato nelle materie di competenza regionale. (g) Il testo dell'art. 65 della legge n. 219/1981 e' riportato in appendice con riferimento alla nota (i) dell'art. 1. (h) Il testo dell'art. 13 della legge n. 80/1984 e' riportato in appendice. (i) Si riporta il testo dell'art. 8 della legge n. 1089/1939 concernente la tutela delle cose d'interesse artistico e storico: "Art. 8. - Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro per l'educazione nazionale, nell'esercizio dei suoi poteri, procedera' per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorita' ecclesiastica". (l) Per il testo dell'art. 28 della legge n. 219/1981 si veda in appendice il riferimento alla nota (a) all'art. 2. (m) Il testo dell'art. 44 della legge n. 865/1971 e' riportato in appendice. (n) Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 19/1984 e' riportato in appendice. (( Con riferimento alla nota ( h) all'art. 3:)) Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n. 80/1984: "Art. 13 (( (Misura dei contributi). )) - Il contributo di cui all'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e' pari al costo di intervento fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei costi medi di appalto per opere similari, moltiplicato per la superficie complessiva preesistente al sisma. Ai predetti immobili si applica il limite di convenienza economica a riparare fissato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Per gli immobili di cui al primo comma dell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, riconosciuti, mediante notifica, d'interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, il contributo per la riparazione e' pari alla intera spesa occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili per la durata di ventinove anni. Il mutamento di destinazione prima del detto termine comporta restituzione del contributo. Per la concessione dei contributi gli aventi diritto presentano istanza entro il 30 giugno 1984 al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio che, sentiti i soggetti interessati o quelli previsti dall'articolo 8 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonche' la competente soprintendenza, predispone un programma di intervento, indicando le relative priorita' sulla base dei fondi assegnati annualmente dal CIPE ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219". (( Con riferimento alla nota ( m) all'art. 3:)) Si riporta il testo dell'art. 44 della legge n. 865/1971 relativa ai programmi e al coordinamento dell'edilizia residenziale e pubblica: "Art. 44. - All'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e' aggiunto il seguente comma: 'Le opere di cui all'art. 1, lettera c, sono le seguenti: a) asili nido e scuole materne; b) scuole dell'obbligo; c) mercati di quartiere; d) delegazioni comunali; e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; f) impianti sportivi di quartiere; g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; h) aree verdi di quartiere'". (( Con riferimento alla nota ( n) all'art. 3:)) Si riporta il testo vigente dell'art. 6 del D.L. n. 19/1984: "Art. 6 (( (Maggiorazione dei contributi). )) - I contributi di cui al precedente art. 2 sono maggiorati delle seguenti percentuali fra loro cumulabili: a) del 15 per cento per gli interventi su unita' immobiliari da ricostruire o da riparare nelle aree classificate con indice di sismicita' da S=9 a S=12 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti. b) del 15 per cento per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457; c) del 10 per cento per le unita' aventi superfici residenziali fino a metri quadrati 46; d) del 5 per cento per le unita' aventi superfici residenziali da metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70; e) del 10 per cento nel caso che gli interventi prevedano l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali, ai sensi dell'articolo 56, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e del 5 (( per cento, nel caso di impianti alimentati da gas metano.)) (( e-bis) del 10 per cento per gli interventi su unita' )) (( immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate )) (( dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera )) (( a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 2 )) (( aprile 1968, pubblicato nella )) Gazzetta Ufficiale (( n. 97 )) (( del 16 aprile 1968; )) (( e-ter) del 10 per cento del contributo base nel caso di )) (( demolizione, anche parziale". )) tfe