Art. 4. 1. Il saldo del 15 per cento di cui all'articolo 15, primo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a) , e' erogato entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione finale prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, escluso il certificato di abitabilita' (b) . (( 2. Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla )) (( ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati )) (( dal sisma si applicano i compensi previsti dalle leggi vigenti. )) (( Se l'immobile e' costituito da piu' unita' immobiliari, per le )) (( parti di proprieta' comuni a piu' unita' immobiliari, l'importo )) (( al quale si applica la percentuale prevista dalle tariffe )) (( professionali e' quello globale del costo di consolidamento )) (( dell'intero intervento. Le relative parcelle dovranno essere )) (( vistate con motivato parere per la congruita' dagli ordini o )) (( collegi professionali competenti. )) 3. I lavori di ricostruzione o riparazione di immobili ammessi ai contributi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, devono essere iniziati entro tre mesi, ed ultimati entro (( ventiquattro mesi, )) decorrenti dalla data della notifica del provvedimento di concessione del contributo stesso. Per cause di forza maggiore possono essere concesse dal sindaco proroghe (( non superiori complessivamente a sei mesi. )) Il mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori comporta la decadenza dai benefici. Tale disposizione non si applica al caso in cui l'immobile sia occupato da persone diverse dal beneficiario del contributo e per l'esecuzione dei lavori sia necessario lo sgombero del fabbricato, spontaneo o a seguito di azione giudiziaria. 4. Per i provvedimenti gia' rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto, il sindaco, avuto riguardo all'epoca del provvedimento di concessione, nonche' allo stato di attuazione dell'intervento e a quanto disposto nel comma 3, fissa il termine entro cui i lavori devono essere iniziati ovvero ultimati, a pena di decadenza dalle agevolazioni. (( 5. Il sindaco, in relazione all'entita' dei progetti esecutivi )) (( presentati, fissa il numero delle sedute settimanali delle )) (( commissioni comunali previste dalla legge 14 maggio 1981, n. )) (( 219 (c), e successive modificazioni, le quali devono )) (( esprimere il parere di competenza nel termine previsto )) (( dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. )) (( 80 (b). A tal fine il sindaco provvede alla sostituzione dei )) (( componenti assenti o impediti con funzionari tecnici del comune )) (( o di altri enti. Il compenso da corrispondere ai componenti le )) (( commissioni e' elevato a lire 25 mila per ogni perizia )) (( esaminata e definita. )) (( 6. Per i progetti esecutivi presentati alla data di entrata in )) (( vigore del presente decreto, i provvedimenti definitivi sono )) (( emanati non oltre novanta giorni a decorrere dalla medesima )) (( data. ))
(a) Si veda in appendice il testo dell'art. 15, comma 1, della legge n. 219/1981. (b) Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 19/1984 e' riportato in appendice. (c) Le predette commissioni comunali furono disciplinate originariamente con l'art. 14 della legge n. 219/1981 e successivamente con l'art. 2, comma 1, del D.L. n. 333/1981 nonche' con l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/1984. Con riferimento alla nota (a) all'art. 4: Si riporta il testo dell'art. 15, primo comma, della legge n. 219/1981: "L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unita' immobiliari di cui al presente titolo ha luogo: a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal sindaco; b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilita' solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito; c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune". Con riferimento alla nota (b) all'art. 4: Il primo comma dell'art. 3 del D.L. n. 19/1984 sostituisce con quattro commi il secondo comma dell'art. 14 della legge n. 219/1984 (nel testo di cui al D.L. n. 333/1981), che risulta pertanto cosi' formulato nei primi cinque commi: "I contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui al successivo terzo comma. Le predette commissioni, elette entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto dal consiglio comunale con voto limitato, sono composte da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o suo delegato. Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni, a ciascun componente che vi abbia partecipato, e' attribuito un compenso, a carico del fondo di cui al precedente art. 3, nella misura di L. 5.000 (cinquemila). In deroga all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo, non e' richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilita' del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori. La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984, e' corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente: a) la dichiarazione di causalita' del danno dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma; b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto; c) la valutazione provvisoria del contributo (( relativo )) con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprieta' o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato. La domanda di cui al precedente comma e' integrata, entro il termine del 31 dicembre 1984, da: elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto; progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione; computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1 gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche; calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare; eventuale rideterminazione del relativo contributo; relazione sulla stabilita' delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori. I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo deposito presso l'ufficio tecnico comunale, che ne rilascia ricevuta, delle autorizzazioni, nulla osta, visti ed ogni altro atto indicato nell'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ovvero della documentazione dell'avvenuto decorso del termine stabilito dallo stesso articolo 8, terzo comma, al fine di farne constatare l'assenso implicito. Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilita' degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonche' in ordine alla congruita' dei prezzi di perizia". Con riferimento al primo comma si devono tener presenti le innovazioni introdotte dal secondo periodo del comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge qui pubblicato. Con riferimento al terzo comma si devono tener presenti le numerose proroghe intervenute successivamente: da ultimo quella introdotta con l'art. 1, comma 1, lettera a), del medesimo decreto-legge.