Art. 4.
  1.  Il  saldo del 15 per cento di cui all'articolo 15, primo comma,
lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a) , e' erogato entro
novanta   giorni  dalla  presentazione  della  documentazione  finale
prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984,  n.  19,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 18 aprile 1984, n. 80,
escluso il certificato di abitabilita' (b) .
(( 2. Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ))
(( ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati  ))
(( dal sisma si applicano i compensi previsti dalle leggi vigenti. ))
(( Se l'immobile e' costituito da piu' unita' immobiliari, per le  ))
(( parti di proprieta' comuni a piu' unita' immobiliari, l'importo ))
(( al quale si applica la percentuale prevista dalle tariffe       ))
(( professionali e' quello globale del costo di consolidamento     ))
(( dell'intero intervento. Le relative parcelle dovranno essere    ))
(( vistate con motivato parere per la congruita' dagli ordini o    ))
(( collegi professionali competenti.                               ))
 3.  I  lavori  di ricostruzione o riparazione di immobili ammessi ai
contributi di cui alla legge 14 maggio 1981,  n.  219,  e  successive
modificazioni,  devono  essere  iniziati  entro tre mesi, ed ultimati
entro (( ventiquattro mesi, )) decorrenti dalla data  della  notifica
del  provvedimento di concessione del contributo stesso. Per cause di
forza maggiore possono essere concesse dal sindaco  proroghe  ((  non
superiori  complessivamente  a  sei  mesi. )) Il mancato rispetto dei
termini di inizio o di ultimazione dei lavori comporta  la  decadenza
dai  benefici.  Tale  disposizione  non  si  applica  al  caso in cui
l'immobile sia occupato  da  persone  diverse  dal  beneficiario  del
contributo  e  per l'esecuzione dei lavori sia necessario lo sgombero
del fabbricato, spontaneo o a seguito di azione giudiziaria.
  4.  Per  i  provvedimenti  gia'  rilasciati alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il sindaco, avuto riguardo all'epoca del
provvedimento  di  concessione,  nonche'  allo  stato  di  attuazione
dell'intervento e a quanto disposto nel comma  3,  fissa  il  termine
entro  cui i lavori devono essere iniziati ovvero ultimati, a pena di
decadenza dalle agevolazioni.
(( 5. Il sindaco, in relazione all'entita' dei progetti esecutivi  ))
(( presentati, fissa il numero delle sedute settimanali delle      ))
(( commissioni comunali previste dalla legge 14 maggio 1981, n.    ))
(( 219 (c), e successive modificazioni, le quali devono            ))
(( esprimere il parere di competenza nel termine previsto          ))
(( dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19,      ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n.   ))
(( 80 (b). A tal fine il sindaco provvede alla sostituzione dei    ))
(( componenti assenti o impediti con funzionari tecnici del comune ))
(( o di altri enti. Il compenso da corrispondere ai componenti le  ))
(( commissioni e' elevato a lire 25 mila per ogni perizia          ))
(( esaminata e definita.                                           ))
(( 6. Per i progetti esecutivi presentati alla data di entrata in  ))
(( vigore del presente decreto, i provvedimenti definitivi sono    ))
(( emanati non oltre novanta giorni a decorrere dalla medesima     ))
(( data.                                                           ))
 
             (a) Si veda in appendice il testo dell'art. 15, comma 1,
          della legge n. 219/1981.
             (b)  Il  testo  dell'art.  3  del  D.L.  n.  19/1984  e'
          riportato in appendice.
             (c) Le predette commissioni comunali furono disciplinate
          originariamente con l'art. 14 della  legge  n.  219/1981  e
          successivamente con l'art. 2, comma 1, del D.L. n. 333/1981
          nonche' con l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/1984.
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:
          Si  riporta il testo dell'art. 15, primo comma, della legge
          n.  219/1981:
             "L'erogazione  dei  contributi  in conto capitale per la
          ricostruzione e la riparazione delle unita' immobiliari  di
          cui al presente titolo ha luogo:
               a)  in ragione del 25 per cento dell'importo concesso,
          all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;
               b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo
          concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti,  con
          responsabilita'  solidale,  dal proprietario, dal direttore
          dei lavori e dall'impresa, da  presentarsi  all'azienda  di
          credito;
               c)  in  ragione  del residuo 15 per cento dell'importo
          concesso, dopo l'ultimazione dei  lavori  e  l'accertamento
          della  regolare esecuzione degli stessi a cura del comune".
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 4:
             Il   primo   comma  dell'art.  3  del  D.L.  n.  19/1984
          sostituisce con quattro commi il secondo comma dell'art. 14
          della  legge  n.  219/1984  (nel  testo  di  cui al D.L. n.
          333/1981), che risulta pertanto cosi' formulato  nei  primi
          cinque commi:
             "I  contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono
          concessi, unitamente all'autorizzazione o alla  concessione
          ad  edificare,  con  provvedimento  del sindaco, su domanda
          dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui al
          successivo  terzo  comma.  Le  predette commissioni, elette
          entro trenta giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  di
          conversione del presente decreto dal consiglio comunale con
          voto limitato, sono composte  da  quattro  membri,  di  cui
          almeno  due  tecnici,  e  sono presiedute dal sindaco o suo
          delegato.  Per  ogni  parere  definitivamente  reso   dalle
          commissioni, a ciascun componente che vi abbia partecipato,
          e' attribuito un compenso, a carico del  fondo  di  cui  al
          precedente  art.  3, nella misura di L. 5.000 (cinquemila).
          In deroga all'articolo 18 della legge 2 febbraio  1974,  n.
          64,  per gli interventi di cui al presente articolo, non e'
          richiesta l'autorizzazione  preventiva  all'esecuzione  dei
          lavori;  per l'osservanza delle norme per le costruzioni in
          zone  sismiche   resta   ferma   la   responsabilita'   del
          progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.
             La   domanda  di  contributo,  da  prodursi  a  pena  di
          decadenza entro il 31 marzo 1984, e' corredata  da  perizia
          giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:
               a)  la  dichiarazione  di  causalita'  del  danno  dal
          terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981, ovvero  da
          interventi  per  il  riassetto  del  territorio connessi al
          sisma;
               b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al
          terremoto;
               c)   la  valutazione  provvisoria  del  contributo  ((
          relativo )) con  allegato  atto  notorio,  o  dichiarazione
          sostitutiva   dello   stesso,  o  titolo  di  proprieta'  o
          preliminare  di  divisione  e,  nel  caso  di   adeguamento
          abitativo, di stato di famiglia aggiornato.
             La  domanda  di  cui  al  precedente comma e' integrata,
          entro il termine del 31 dicembre 1984, da:
              elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;
              progetto  esecutivo  dei  lavori  di ricostruzione o di
          riparazione o di costruzione;
              computo  metrico  estimativo  redatto  sulla  base  dei
          prezzi unitari desunti dalle tariffe  ufficiali  aggiornate
          al  1›  gennaio  di  ogni  anno riguardanti l'esecuzione di
          opere pubbliche;
              calcolo  relativo  al limite di convenienza economica a
          riparare;
              eventuale rideterminazione del relativo contributo;
              relazione sulla stabilita' delle aree anche ai fini del
          rischio sismico e dei calcoli statici, per  gli  interventi
          di  ricostruzione;  per  gli  interventi  di  riparazione i
          predetti    elaborati     possono     essere     presentati
          successivamente   alla  documentazione  di  cui  sopra,  ma
          comunque prima dell'inizio dei lavori.
             I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non
          previo deposito presso l'ufficio tecnico comunale,  che  ne
          rilascia  ricevuta, delle autorizzazioni, nulla osta, visti
          ed ogni altro atto indicato nell'articolo 8,  terzo  comma,
          del  decreto-legge  23 gennaio 1982, n.  9, convertito, con
          modificazioni, nella legge 25 marzo  1982,  n.  94,  ovvero
          della  documentazione  dell'avvenuto  decorso  del  termine
          stabilito dallo stesso articolo 8, terzo comma, al fine  di
          farne constatare l'assenso implicito.
             Gli  atti  indicati  ai commi precedenti sono redatti da
          tecnici professionisti, secondo i limiti  delle  rispettive
          competenze,   e   dagli   stessi  giurati  in  ordine  alla
          dipendenza  degli   interventi   dal   terremoto   e   alla
          indispensabilita'  degli interventi proposti, ai fini della
          totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonche'  in
          ordine alla congruita' dei prezzi di perizia".
             Con  riferimento al primo comma si devono tener presenti
          le innovazioni introdotte dal secondo periodo del  comma  5
          dell'art.   4   del   decreto-legge   qui  pubblicato.  Con
          riferimento al terzo comma  si  devono  tener  presenti  le
          numerose  proroghe  intervenute  successivamente: da ultimo
          quella introdotta con l'art. 1, comma 1,  lettera  a),  del
          medesimo decreto-legge.