Art. 5.
  1.  Le  disposizioni dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n.
219, e successive modificazioni (a) , relative agli interventi per la
ricostruzione e la riparazione, si applicano anche a favore di coloro
che alla data del sisma o del 31 marzo  1984  risultino  emigrati  ((
all'estero,  purche'  abbiano  conservato la residenza, )) e, ai fini
dell'adeguamento abitativo, si prescinde dal requisito concernente la
stabile  o abituale occupazione dell'unita' immobiliare alla data dei
sisma.
  2.  Gli  affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli
assegnatari  degli  enti  di  sviluppo  o  degli  altri  enti,  anche
economici,  hanno  titolo  ((  in  sostituzione  del  proprietario ))
all'assegnazione di contributi  per  la  ricostruzone  e  riparazione
delle   unita'  immobiliari,  e  relative  pertinenze  connesse  alla
conduzione del fondo, danneggiato  dal  sisma,  nei  limiti  previsti
dall'articolo  9  della  legge  14  maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni (a).
(( 2-bis. Alla fattispecie di cui al comma 2 non si applicano le   ))
(( disposizioni del titolo I, capo III, della legge 3 maggio 1982, ))
(( n. 203 (b) .                                                    ))
(( 3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni, ivi      ))
(( compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203     ))
(( (b), a far data dalla ultimazione dei lavori. ))
  4.  Le  disposizioni  di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il
proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  comunichi  al  sindaco  e ai detentori delle
unita' immobiliari di voler ripristinare le  stesse,  accollandosi  i
relativi  oneri  anche  se  eccedenti i contributi. (( Decorsi trenta
giorni dalla scadenza del termine relativo all'inizio dei lavori o di
quello assegnato per l'esecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo
4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo  hanno
titolo a subentrare in conformita' a quanto ivi previsto. ))
  5.  Per le unita' immobiliari di cui ai commi 1 e 2 e per quelle di
proprieta' di coltivatori diretti il  termine  per  la  presentazione
della  domanda  e  dei  relativi  elaborati previsti dall'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 18 aprile 1984, n. 80 (c) , e' stabilito
al (( 30 giugno 1988 )) .
(( (Il comma 6 e' stato soppresso dalla legge di conversione). ))
(( 6-bis. Il contributo per la ricostruzione o la riparazione      ))
(( previsto all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219,     ))
(( e successive modificazioni (a), e' corrisposto anche ai         ))
(( proprietari di unita' immobiliari, adibite a strutture          ))
(( pubbliche, sempre che il relativo progetto di intervento sia    ))
(( presentato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore ))
(( della legge di conversione del presente decreto. ))
  7.  L'onere  derivante dall'applicazione del presente articolo e' a
carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n.
219, e successive modificazioni (d).
  8.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 20 della legge 8 agosto
1977, n. 513 (e), non si applicano ai finanziamenti  localizzati  nei
comuni  colpiti  dal  sisma  in  Campania e Basilicata, relativi agli
interventi in corso o comunque non ancora collaudati alla data del 20
novembre  1980.  L'onere  relativo  e'  a carico, e nei limiti, delle
disponibilita' giacenti presso la  sezione  autonoma  per  l'edilizia
residenziale  della Cassa depositi e prestiti. Eventuali esborsi gia'
effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtu' della
presente  norma  saranno  valutati  a  titolo  di anticipazioni sulle
future rate di ammortamento.
 
             (a)  Si  veda  in  appendice  il testo dell'art. 9 della
          legge n.  219/1981 e quello dell'art. 2 del D.L. n. 19/1984
          risultante   dalle   modifiche  apportate  dalla  legge  di
          conversione n. 80/1984.
             (b)  La  legge  n.  203/1982  reca  "Norme sui contratti
          agrari".  Nel  titolo  I,  capo  III  (art.  16-21),   sono
          contenute  particolari  norme  in materia di miglioramenti,
          addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi.
             (c)  Si  veda  in appendice il riferimento alla nota (b)
          all'art. 4 per quanto riguarda il  testo  dell'art.  3  del
          D.L. n. 19/1984.
             (d)  Si veda la nota (g) all'art. 1 a commento dell'art.
          3 della legge n. 219/1981.
             (e)  Si  veda  in  appendice il testo dell'art. 20 della
          legge n.  513/1977.
          Con riferimento alla nota ( a) all'art. 5:
             Si  riporta il testo dell'art. 9 della legge n. 219/1981
          con le modifiche introdotte dagli articoli 21 e 23 del D.L.
          n.  57/1982, rispettivamente all'ottavo e al primo comma, e
          dall'art. 1- ter del D.L.  n.  333/1981  al  comma  quarto.
          L'art.  9 ha subito peraltro altre modifiche implicite, per
          diversa disciplina introdotta in alcune sue parti; le  piu'
          rilevanti  sono state quelle contenute nell'art. 2 del D.L.
          n. 19/1984:
             "Art.     9     ( Contributi   e  finanziamenti  per  la
          ricostruzione ).   -  Per  la   ricostruzione   di   unita'
          immobiliari,  distrutte  o  da  demolire  per  effetto  del
          terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981,  destinate
          ad  uso  di  abitazione,  ivi  comprese  quelle  rurali, ai
          soggetti che risultavano titolari del diritto di proprieta'
          alla data del sisma e' assegnato:
               a)  limitatamente  ad  una sola unita' immobiliare, un
          contributo  in  conto  capitale   pari   all'intera   spesa
          necessaria,  per  la  ricostruzione,  da determinarsi sulla
          base di quanto previsto dai successivi commi  del  presente
          articolo;
               b)  per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso
          proprietario, oltre quella di cui alla  precedente  lettera
          a),  un  contributo  in conto capitale pari al 30 per cento
          della spesa necessaria per la  ricostruzione  delle  stesse
          unita'  immobiliari  da  determinarsi  sulla base di quanto
          previsto dai successivi commi del presente articolo e,  sul
          45  per  cento  della  residua spesa, cosi' determinata, un
          contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo  per
          la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo
          di venti anni. Il contributo in conto capitale  e'  elevato
          al  50  per cento qualora l'unita' immobiliare sia compresa
          in edifici vincolati al rispetto della  tipologia  ed  alla
          ripetizione dei caratteri ambientali.
            Il    contributo di cui alla presente lettera puo' essere
          utilizzato anche  dai  proprietari  di  unita'  immobiliari
          distrutte  o  da  demolire  per  effetto  del terremoto del
          novembre   1980   che   intendano   ricostruire    l'unita'
          immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso
          da  quello  in  cui  era  situato l'immobile, purche' nella
          stessa regione.
             La spesa ammissibile a contributo e' determinata in base
          ai  limiti  massimi  di  costo  vigenti   alla   data   del
          provvedimento  di  assegnazione per l'edilizia agevolata ai
          sensi dell'articolo 3, lettera n),  della  legge  5  agosto
          1978,   n.  457,  e  con  riferimento  ad  un  alloggio  di
          dimensione pari:
               a) per il caso di cui al precedente comma, lettera a),
          alla superficie  utile  abitabile  dell'unita'  immobiliare
          distrutta  o  da demolire e fino ad un massimo di 110 metri
          quadrati utili abitabili,  ovvero,  qualora  la  superficie
          distrutta  o  da  demolire risulti inadeguata alle esigenze
          abitative del proprietario e del suo nucleo familiare - che
          occupava  stabilmente  o  abitualmente l'unita' immobiliare
          alla data del  sisma  -  alla  superficie  utile  abitabile
          occorrente  per  la  costruzione  di un alloggio adeguato a
          dette esigenze abitative;
               b) per il caso di cui al precedente comma, lettera b),
          alla superficie  utile  abitabile  dell'unita'  immobiliare
          distrutta  o  da  demolire  fine  ad un massimo di 95 metri
          quadrati utili abitabili.
             La  superficie  utile  abitabile occorrente per adeguare
          l'alloggio al nucleo familiare e'  stabilita  in  18  metri
          quadrati  utili  abitabili per ogni componente del medesimo
          nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili  abitabili
          per alloggio.
          Sono altresi' ammesse a contributo, fino al  25  per  cento
          del  costo dell'alloggio determinato ai sensi del secondo e
          del terzo  comma,  le  spese  per  la  ricostruzione  delle
          superfici  utili  per  lo  svolgimento  delle  attivita' di
          liberi professionisti e lavoratori  autonomi,  distrutte  o
          demolite  per  effetto del sisma. Sono ammesse a contributo
          in conto capitale, fino all'intero ammontare, le  opere  di
          ricostruzione  delle pertinenze agricole adibite a ricovero
          del bestiame, degli attrezzi e a  fienile.  Ai  coltivatori
          diretti  e'  assegnato un contributo in conto capitale pari
          all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla  base  di
          quanto  previsto  nei commi precedenti sia per l'abitazione
          rurale sia per una sola unita' immobiliare sita nel  centro
          abitato,  non  occupata da persona diversa dal proprietario
          alla data del 23 novembre 1980.
            Ove  l'immobile  distrutto  abbia  avuto  una  superficie
          superiore a quella di cui alla lettera  a)  del  precedente
          secondo   comma,   al  proprietario  e'  assegnato  per  la
          ricostruzione  di  tutta  o  di   parte   della   primitiva
          superficie,  nel  limite  massimo di 200 metri quadrati, un
          ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per  cento
          annuo  per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un
          massimo di 20 anni, nel rispetto di  quanto  stabilito  dal
          precedente  secondo  comma  e nel limite massimo del 50 per
          cento della spesa necessaria.
             Nessun ulteriore contributo e' dovuto per costruzioni di
          superficie superiore a  quella  determinata  ai  sensi  del
          precedente comma.
             Gli  aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a)
          del precedente primo comma possono  rinunciarvi,  delegando
          al  comune  o  ad  altri  enti  pubblici  la progettazione,
          esecuzione o gestione dei lavori. In  tal  caso  il  comune
          subentra nei relativi diritti del rinunciante.
             Gli  aventi  diritto ai contributi previsti dal presente
          articolo,  limitatamente  alla  prima  unita'   immobiliare
          utilizzata  ad  uso  di abitazione per la propria famiglia,
          possono,    entro il 31   dicembre   1982   rinunciare   al
          diritto  al  contributo  per la ricostruzione dell'alloggio
          distrutto o da demolire,  utilizzando  una  somma  di  pari
          importo  per  l'acquisto  di  un alloggio nell'ambito della
          stessa provincia.  Il  relativo  importo  sara'  depositato
          presso  un  istituto  bancario  indicato  dal rinunciante e
          sara' vincolato a favore del venditore dell'alloggio.   Gli
          interessi  bancari  sono  disciplinati sulla base di quanto
          previsto dal terzo e quarto comma del  successivo  articolo
          15.  Le  aree  di  sedime  degli  edifici di proprieta' del
          rinunciante sono acquisite al patrimonio del comune.
             Ai  proprietari  di edifici distrutti o da demolire, che
          non possono ricostruire  in  sito,  il  comune  assegna  in
          proprieta'  l'area occorrente, nell'ambito dei piani di cui
          al precedente articolo 7. In tal caso, il contributo di cui
          al    presente    articolo   e'   aumentato   della   somma
          corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del
          comune  e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili
          sono acquisite al patrimonio del comune stesso.
             Nei casi di cui ai precedenti commi le ipoteche iscritte
          sugli immobili distrutti o da demolire sono  trasferite  di
          diritto  sugli  immobili  costruiti  o  acquistati in altro
          sito".
             Si   riporta   l'art.  2  del  D.L.  n.  19/1984  (Testo
          coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  114  del
          26  aprile  1984),  a  motivo  della  radicale  innovazione
          introdotta, in particolare, con il  comma  1,  all'art.  9,
          comma 2, della legge n. 219 soprariportato, e con i commi 2
          e 9 all'art. 10 della predetta legge:  "Art. 2  (Contributi
          per la ricostruzione e la riparazione).  - 1. Il contributo
          per  la  ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14
          maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e' pari al
          costo  di  intervento  moltiplicato   per   la   superficie
          complessiva  dell'unita'  immobiliare  nei  limiti previsti
          dallo stesso articolo 9. Il  costo  di  intervento  per  la
          determinazione  del  contributo  e' fissato annualmente con
          decreto del Ministro dei lavori pubblici che si  applica  a
          tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento.
             2. il contributo massimo per la riparazione e' pari:
               a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per
          la ricostruzione;
               b)  all'80  per  cento dello stesso contributo per gli
          interventi di  riparazione  che  necessitano  di  opere  di
          adeguamento  antisismico in zone classificate con indice di
          sismicita' da S = 9 a S = 12;
               c)  all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di
          interventi  di  restauro  e  di  risanamento   conservativo
          individuati   negli   strumenti   urbanistici,  nonche'  di
          interventi su immobili di proprieta' privata non utilizzati
          per  fini  pubblici  e  riconosciuti di interesse storico e
          artistico ai sensi della legge 1› giugno 1939, n. 1089.
             3.  I  contributi  indicati  nel  presente articolo sono
          maggiorati delle somme occorrenti per la  realizzazione,  a
          servizio  dell'alloggio,  di  superfici  non  residenziali,
          anche se non preesistenti all'evento sismico nei limiti del
          40 per cento, della superficie residenziale utile ammessa a
          contributo.
             4.  I predetti contributi sono altresi' maggiorati delle
          somme necessarie alla realizzazione di una  superficie  non
          superiore  a  18  metri  quadrati  per  autorimessa o posto
          macchina coperto.
             5.   La   spesa   ammissibile   a   contributo   per  la
          realizzazione delle superfici non residenziali  di  cui  ai
          commi  3  e  4  non  puo'  essere superiore, per ogni metro
          quadrato, al sessanta per cento del costo d'intervento come
          definito dal precedente comma.
             6.  Per  la  costruzione  e  la  riparazione delle parti
          comuni  di  un  edificio  con  piu'   unita'   immobiliari,
          limitatamente alle quote non riferibili alle unita' ammesse
          a contributo,  e'  assegnato  un  contributo  nella  misura
          massima  del  25  per  cento  del  costo d'intervento, come
          determinato nel  presente  articolo,  moltiplicato  per  la
          superficie complessiva di detta quota.    (Il  comma  7  e'
          soppresso).
             8.   Le   spese   relative  alla  ricostruzione  e  alla
          riparazione dei locali destinati ad attivita' agricole sono
          ammesse  a  contributo nel limite massimo, rispettivamente,
          dell'80  per  cento  e  del  60  per  cento  del  costo  di
          intervento, come determinato ai sensi dei precedenti commi.
             9. Sono abrogati i commi primo, secondo, quarto e quinto
          dell'articolo 10 della legge 14  maggio  1981,  n.  219,  e
          successive modificazioni.  9-bis. Le disposizioni contenute
          nell'articolo  9  della  legge 14 maggio 1981, n. 219, come
          modificate nei precedenti commi, si  applicano  anche  alle
          unita'  immobiliari  destinate  ad  uso  di  abitazione  da
          riparare a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 o
          del febbraio 1981".
          Con riferimento alla nota (e) all'art. 5:
             Il  comma  8  del  presente  articolo pone in sostanza a
          carico  della  Cassa  depositi  e  prestiti   l'onere   per
          interessi  connessi a finanziamenti per la realizzazione di
          abitazioni nelle zone terremotate della  Campania  e  della
          Basilicata,  nel  quadro dei programmi pubblici di edilizia
          residenziale previsti dalla legge n.  865/1971, e con  cio'
          ripristina,  limitatamente  alle indicate zone terremotate,
          un beneficio che inizialmente era di applicazione generale,
          in  base all'art. 61, ultimo comma, della legge n. 865/1971
          (concernente   interventi    straordinari    nel    settore
          dell'edilizia  residenziale,  agevolata  e convenzionata) e
          successivamente eliminato con  l'art.  20  della  legge  n.
          513/1977.  Si riportano ad ogni buon fine il testo di detto
          art. 20 della legge n.   513/1977  e  quello  dell'art.  61
          della legge n. 865/1971:
             "Art.  20.  -  Con  decreto  del  Ministro  per i lavori
          pubblici, di  concerto  con  il  Ministro  per  il  tesoro,
          sentite  le  regioni,  e'  stabilito,  in  deroga  a quanto
          previsto dall'art. 61 della legge 22 ottobre 1971, n.  865,
          e  dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
          5  novembre  1964,  n.  1614,  il  tasso  di  interesse  da
          applicare ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14
          febbraio 1963, n. 60, e dall'art. 55  dell'anzidetta  legge
          22  ottobre  1971, n.  865, e, in deroga a quanto stabilito
          dall'art. 11 della legge 30  dicembre  1960,  n.  1676,  il
          tasso   da   applicare   ai  finanziamenti  destinati  agli
          interventi previsti dalla stessa legge n. 1676 per i  quali
          non  siano  stati  emanati,  alla data di entrata in vigore
          della presente legge, i relativi bandi".
             "Art. 61. - Le abitazioni costruite in base ai programmi
          di cui al presente titolo non destinate  alle  case-albergo
          ed  alle  cooperative  sono  assegnate  in  locazione,  con
          divieto di sublocazione,  ovvero  cedute  a  riscatto,  nei
          limiti  del  15 per cento dei programmi finanziati ai sensi
          del successivo articolo 67, lettere c ) e d).
             Gli  alloggi realizzati nell'ambito dei programmi di cui
          al  precedente  comma  -  tranne  quelli  realizzati  dalle
          cooperative  e  quelli  assegnati  a  riscatto  -  sono  di
          proprieta' degli Istituti autonomi delle case  popolari,  i
          quali  devono  corrispondere per 30 anni, a decorrere dalla
          data di consegna degli alloggi  stessi,  l'ammontare  annuo
          del  canone  di locazione al netto delle spese generali, di
          amministrazione e di manutenzione.
             Le somme erogate per la realizzazione delle case-albergo
          sono  rimborsate  dagli  Istituti  autonomi  per  le   case
          popolari  in  30  anni  con  rate  annuali  costanti  senza
          interessi. Con apposito regolamento  saranno  indicati  gli
          enti, non aventi scopo di lucro, cui potra' essere affidata
          la gestione delle case-albergo.
             I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese
          quelle per le quali alla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge  non sia stata effettuata la consegna degli
          alloggi,  sono  rimborsati  in  35  anni  senza  oneri   di
          interessi".