Art. 5. 1. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (a) , relative agli interventi per la ricostruzione e la riparazione, si applicano anche a favore di coloro che alla data del sisma o del 31 marzo 1984 risultino emigrati (( all'estero, purche' abbiano conservato la residenza, )) e, ai fini dell'adeguamento abitativo, si prescinde dal requisito concernente la stabile o abituale occupazione dell'unita' immobiliare alla data dei sisma. 2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti, anche economici, hanno titolo (( in sostituzione del proprietario )) all'assegnazione di contributi per la ricostruzone e riparazione delle unita' immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (a). (( 2-bis. Alla fattispecie di cui al comma 2 non si applicano le )) (( disposizioni del titolo I, capo III, della legge 3 maggio 1982, )) (( n. 203 (b) . )) (( 3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni, ivi )) (( compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 )) (( (b), a far data dalla ultimazione dei lavori. )) 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unita' immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi. (( Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine relativo all'inizio dei lavori o di quello assegnato per l'esecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo hanno titolo a subentrare in conformita' a quanto ivi previsto. )) 5. Per le unita' immobiliari di cui ai commi 1 e 2 e per quelle di proprieta' di coltivatori diretti il termine per la presentazione della domanda e dei relativi elaborati previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (c) , e' stabilito al (( 30 giugno 1988 )) . (( (Il comma 6 e' stato soppresso dalla legge di conversione). )) (( 6-bis. Il contributo per la ricostruzione o la riparazione )) (( previsto all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, )) (( e successive modificazioni (a), e' corrisposto anche ai )) (( proprietari di unita' immobiliari, adibite a strutture )) (( pubbliche, sempre che il relativo progetto di intervento sia )) (( presentato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione del presente decreto. )) 7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (d). 8. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (e), non si applicano ai finanziamenti localizzati nei comuni colpiti dal sisma in Campania e Basilicata, relativi agli interventi in corso o comunque non ancora collaudati alla data del 20 novembre 1980. L'onere relativo e' a carico, e nei limiti, delle disponibilita' giacenti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti. Eventuali esborsi gia' effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtu' della presente norma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento.
(a) Si veda in appendice il testo dell'art. 9 della legge n. 219/1981 e quello dell'art. 2 del D.L. n. 19/1984 risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 80/1984. (b) La legge n. 203/1982 reca "Norme sui contratti agrari". Nel titolo I, capo III (art. 16-21), sono contenute particolari norme in materia di miglioramenti, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi. (c) Si veda in appendice il riferimento alla nota (b) all'art. 4 per quanto riguarda il testo dell'art. 3 del D.L. n. 19/1984. (d) Si veda la nota (g) all'art. 1 a commento dell'art. 3 della legge n. 219/1981. (e) Si veda in appendice il testo dell'art. 20 della legge n. 513/1977. Con riferimento alla nota ( a) all'art. 5: Si riporta il testo dell'art. 9 della legge n. 219/1981 con le modifiche introdotte dagli articoli 21 e 23 del D.L. n. 57/1982, rispettivamente all'ottavo e al primo comma, e dall'art. 1- ter del D.L. n. 333/1981 al comma quarto. L'art. 9 ha subito peraltro altre modifiche implicite, per diversa disciplina introdotta in alcune sue parti; le piu' rilevanti sono state quelle contenute nell'art. 2 del D.L. n. 19/1984: "Art. 9 ( Contributi e finanziamenti per la ricostruzione ). - Per la ricostruzione di unita' immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprieta' alla data del sisma e' assegnato: a) limitatamente ad una sola unita' immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria, per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo; b) per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unita' immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, cosi' determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale e' elevato al 50 per cento qualora l'unita' immobiliare sia compresa in edifici vincolati al rispetto della tipologia ed alla ripetizione dei caratteri ambientali. Il contributo di cui alla presente lettera puo' essere utilizzato anche dai proprietari di unita' immobiliari distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 che intendano ricostruire l'unita' immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, purche' nella stessa regione. La spesa ammissibile a contributo e' determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata ai sensi dell'articolo 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di dimensione pari: a) per il caso di cui al precedente comma, lettera a), alla superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l'unita' immobiliare alla data del sisma - alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative; b) per il caso di cui al precedente comma, lettera b), alla superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire fine ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili. La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare e' stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio. Sono altresi' ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio determinato ai sensi del secondo e del terzo comma, le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attivita' di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o demolite per effetto del sisma. Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di ricostruzione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti e' assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unita' immobiliare sita nel centro abitato, non occupata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980. Ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a quella di cui alla lettera a) del precedente secondo comma, al proprietario e' assegnato per la ricostruzione di tutta o di parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente secondo comma e nel limite massimo del 50 per cento della spesa necessaria. Nessun ulteriore contributo e' dovuto per costruzioni di superficie superiore a quella determinata ai sensi del precedente comma. Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione o gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante. Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo, limitatamente alla prima unita' immobiliare utilizzata ad uso di abitazione per la propria famiglia, possono, entro il 31 dicembre 1982 rinunciare al diritto al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire, utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nell'ambito della stessa provincia. Il relativo importo sara' depositato presso un istituto bancario indicato dal rinunciante e sara' vincolato a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal terzo e quarto comma del successivo articolo 15. Le aree di sedime degli edifici di proprieta' del rinunciante sono acquisite al patrimonio del comune. Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprieta' l'area occorrente, nell'ambito dei piani di cui al precedente articolo 7. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo e' aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso. Nei casi di cui ai precedenti commi le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito". Si riporta l'art. 2 del D.L. n. 19/1984 (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 26 aprile 1984), a motivo della radicale innovazione introdotta, in particolare, con il comma 1, all'art. 9, comma 2, della legge n. 219 soprariportato, e con i commi 2 e 9 all'art. 10 della predetta legge: "Art. 2 (Contributi per la ricostruzione e la riparazione). - 1. Il contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e' pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unita' immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo 9. Il costo di intervento per la determinazione del contributo e' fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento. 2. il contributo massimo per la riparazione e' pari: a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione; b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicita' da S = 9 a S = 12; c) all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonche' di interventi su immobili di proprieta' privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089. 3. I contributi indicati nel presente articolo sono maggiorati delle somme occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico nei limiti del 40 per cento, della superficie residenziale utile ammessa a contributo. 4. I predetti contributi sono altresi' maggiorati delle somme necessarie alla realizzazione di una superficie non superiore a 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto. 5. La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai commi 3 e 4 non puo' essere superiore, per ogni metro quadrato, al sessanta per cento del costo d'intervento come definito dal precedente comma. 6. Per la costruzione e la riparazione delle parti comuni di un edificio con piu' unita' immobiliari, limitatamente alle quote non riferibili alle unita' ammesse a contributo, e' assegnato un contributo nella misura massima del 25 per cento del costo d'intervento, come determinato nel presente articolo, moltiplicato per la superficie complessiva di detta quota. (Il comma 7 e' soppresso). 8. Le spese relative alla ricostruzione e alla riparazione dei locali destinati ad attivita' agricole sono ammesse a contributo nel limite massimo, rispettivamente, dell'80 per cento e del 60 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi dei precedenti commi. 9. Sono abrogati i commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. 9-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificate nei precedenti commi, si applicano anche alle unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 o del febbraio 1981". Con riferimento alla nota (e) all'art. 5: Il comma 8 del presente articolo pone in sostanza a carico della Cassa depositi e prestiti l'onere per interessi connessi a finanziamenti per la realizzazione di abitazioni nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nel quadro dei programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dalla legge n. 865/1971, e con cio' ripristina, limitatamente alle indicate zone terremotate, un beneficio che inizialmente era di applicazione generale, in base all'art. 61, ultimo comma, della legge n. 865/1971 (concernente interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) e successivamente eliminato con l'art. 20 della legge n. 513/1977. Si riportano ad ogni buon fine il testo di detto art. 20 della legge n. 513/1977 e quello dell'art. 61 della legge n. 865/1971: "Art. 20. - Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni, e' stabilito, in deroga a quanto previsto dall'art. 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dall'art. 55 dell'anzidetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati agli interventi previsti dalla stessa legge n. 1676 per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi". "Art. 61. - Le abitazioni costruite in base ai programmi di cui al presente titolo non destinate alle case-albergo ed alle cooperative sono assegnate in locazione, con divieto di sublocazione, ovvero cedute a riscatto, nei limiti del 15 per cento dei programmi finanziati ai sensi del successivo articolo 67, lettere c ) e d). Gli alloggi realizzati nell'ambito dei programmi di cui al precedente comma - tranne quelli realizzati dalle cooperative e quelli assegnati a riscatto - sono di proprieta' degli Istituti autonomi delle case popolari, i quali devono corrispondere per 30 anni, a decorrere dalla data di consegna degli alloggi stessi, l'ammontare annuo del canone di locazione al netto delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione. Le somme erogate per la realizzazione delle case-albergo sono rimborsate dagli Istituti autonomi per le case popolari in 30 anni con rate annuali costanti senza interessi. Con apposito regolamento saranno indicati gli enti, non aventi scopo di lucro, cui potra' essere affidata la gestione delle case-albergo. I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la consegna degli alloggi, sono rimborsati in 35 anni senza oneri di interessi".