Art. 7. (( 1. I proprietari delle unita' immobiliari e dei fabbricati )) (( rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962, che hanno )) (( presentato domanda ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 )) (( (a), possono accedere ai benefici previsti dalla legge 14 )) (( maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sulla base )) (( delle disposizioni e delle priorita' di cui alle leggi )) (( regionali vigenti. L'onere e' a carico e nei limiti delle )) (( disponibilita' del fondo di cui all'articolo 3 della predetta )) (( legge n. 219 del 1981 (b). ))
(a) La legge n. 1431/1962 recava provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone dell'Irpina colpite dal terremoto dell'agosto del 1962. (b) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 di veda la nota (g) all'art. 1.