Art. 7.
(( 1. I proprietari delle unita' immobiliari e dei fabbricati      ))
(( rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962, che hanno      ))
(( presentato domanda ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 ))
(( (a), possono accedere ai benefici previsti dalla legge 14       ))
(( maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sulla base     ))
(( delle disposizioni e delle priorita' di cui alle leggi          ))
(( regionali vigenti. L'onere e' a carico e nei limiti delle       ))
(( disponibilita' del fondo di cui all'articolo 3 della predetta   ))
(( legge n. 219 del 1981 (b).                                      ))
 
             (a)  La  legge  n. 1431/1962 recava provvedimenti per la
          ricostruzione e la rinascita delle zone dell'Irpina colpite
          dal terremoto dell'agosto del 1962.
             (b) Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 di veda la nota
          (g) all'art. 1.