Art. 8.
  1.  La  disposizione  dell'articolo 73, primo comma, della legge 14
maggio 1981, n. 219 (a), e successive modificazioni, deve  intendersi
riferita anche:
    a)  a  tutti  gli  atti  di  cessione,  permuta o assegnazione in
proprieta', effettuati in applicazione  degli  strumenti  urbanistici
previsti  nell'articolo  28, secondo comma, della citata legge n. 219
del 1981 (b) , e a tutti gli atti di acquisto previsti  dall'articolo
9, ottavo comma, della stessa legge (c) , dall'articolo 6 della legge
18  aprile  1984,  n.  80,  come  modificato  dall'articolo   5   del
decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 1986, n. 119 (d) , e dall'articolo 3, comma 2;
    b)  agli  atti  di  scioglimento  delle  comunioni,  agli atti di
trasferimento di suoli, compresi  nelle  aree  individuate  ai  sensi
dell'articolo  32  della  legge  14  maggio  1981,  n.  219  (e)  , e
successive modificazioni, e a tutti gli altri atti comunque  relativi
all'attuazione  della  citata  legge  n. 219 del 1981, anche se nella
stessa non espressamente previsti.
  2.  Le  disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre
1982, n. 953, come sostituite da quelle contenute nell'articolo 5 del
nuovo   testo  del  decreto  stesso  risultante  dalle  modificazioni
introdotte con la legge di conversione 28 febbraio 1983, n.  53  (f),
devono   intendersi   non  applicabili  nei  confronti  dei  soggetti
interessati che, entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto, inoltrino
agli  uffici   del   pubblico   registro   automobilistico   apposita
dichiarazione  giurata  concernente il perimento degli autoveicoli in
dipendenza del sisma del novembre 1980 o del febbraio 1981.
  3.   E'   prorogato   al  31  dicembre  1990  il  termine  previsto
nell'articolo 72, primo comma, della legge 14  maggio  1981,  n.  219
(g),   e   successive   modificazioni,   ai  fini  delle  particolari
agevolazioni fiscali relative agli atti di primo acquisto di  aree  o
di edifici da costruire, ricostruire o riparare.
  4.  Non  sono considerate cessioni di beni ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di  tipo
diverso  da quello delle attrezzature preesistenti, effettuati per il
potenziamento di aziende danneggiate dall'evento sismico operanti nel
settore  agricolo  o  in quelli previsti negli articoli 21 e 22 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (h).
  5.   Ai   fini   dell'applicazione   delle   agevolazioni   fiscali
specificamente previste,  nei  confronti  dei  soggetti  danneggiati,
dalla  legge  14  maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, la
condizione stessa di soggetto danneggiato dal sisma e' attestata  dal
sindaco.
 
             (a) Si veda in appendice il testo dell'art. 73, comma 1,
          della legge n. 219/1981.
             (b)  Si  veda  in appendice il riferimento alla nota (a)
          all'art. 2 per quanto riguarda il testo dell'art. 28  della
          legge n. 219/1981.
             (c)  Si  veda  in appendice il riferimento alla nota (a)
          all'art. 5 per quanto riguarda il testo dell'art.  9  della
          legge n. 219/1981.
             (d)  Si  veda  in appendice il riferimento alla nota (h)
          all'art. 1, ove e' riportato il  testo  dell'art.  6  della
          legge n. 80/1984.
             (e)  Si  veda  in appendice il riferimento alla nota (e)
          all'art. 1, ove e' riportato il testo  dell'art.  32  della
          legge n. 219/1981.
             (f)  Il  comma  trentunesimo  dell'art.  5  del  D.L. n.
          953/82, come sostituito con la legge n. 53/1983, stabilisce
          che il presupposto del tributo relativo all'autoveicolo non
          e' piu' costituito dall'uso  del  medesimo  ai  fini  della
          circolazione, ma dalla titolarita' dell'autoveicolo stesso,
          risultante dal P.R.A.
             (g)  Si  veda  in appendice il testo dell'art. 72, primo
          comma, della legge n. 219/1981.
             (h)  Si  veda  in  appendice il testo dell'art. 22 della
          legge  n.   219/1981.  Per  il  testo  dell'art.  21  della
          medesima  legge  si  veda  in appendice il riferimento alla
          nota (e) all'art. 1.
          (( Con riferimento alla nota ( a) all'art. 8:))
             Si  trascrive il testo dell'art. 73, comma 1 della legge
          n. 219 del 1981:
             "Art.  73  (  (( Esenzione da imposte e tasse )) ). - Le
          domande, gli atti, i provvedimenti, i  contratti,  comunque
          relativi  all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e
          lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto  del  novembre
          1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta
          a conseguirne i  benefici  sono  esenti  dalle  imposte  di
          bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di
          concessione governativa, nonche' dagli emolumenti ipotecari
          di  cui  all'articolo  20  del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi  speciali
          di  cui  alla  tabella A allegata al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
             E'  fatta  salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui
          titoli di credito".
          (( Con riferimento alla nota (g) all'art. 8:))
             Si  riporta  il testo del primo comma dell'art. 72 della
          legge n.  219/1981:
             "Gli  atti  di  primo  acquisto,  stipulati  fino  al 31
          dicembre 1984, di aree da  destinare  alla  costruzione  di
          edifici,  anche  se  distrutti  o danneggiati, destinati ad
          essere ricostruiti o riparati, sono soggetti  alle  imposte
          di  registro,  ipotecarie  e  catastali  in misura fissa, a
          condizione che l'acquirente risulti danneggiato,  abbia  la
          propria  residenza nei comuni colpiti dal terremoto da data
          anteriore al 24 novembre  1980  e  la  conservi  alla  data
          dell'acquisto".
          (( Con riferimento alla nota ( h) all'art. 8:))
             Si   riporta  il  testo  dell'art.  22  della  legge  n.
          219/1981, comprensivo del comma 2 introdotto  dall'art.  23
          del D.L. n. 57/1982, che ha recato testuali modifiche anche
          al comma 3. Il termine - quivi previsto - del  31  dicembre
          1982   e'  stato  varie  volte  prorogato,  da  ultimo  con
          l'articolo 1, comma 1,  lettera  b)  del  presente  decreto
          (lettera peraltro soppressa dalla legge di conversione):
             "Art.  22 ( (( Ricostruzione e riparazione di immobili e
          attrezzature  del   commercio,   artigianato,   turismo   e
          spettacolo  ))  ).  A  favore  delle  imprese  dei  settori
          dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e
          al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e
          bevande, delle attivita' ausiliarie del commercio  e  delle
          forme  associate  tra  operatori  commerciali  e turistici,
          nonche' dell'esercizio cinematografico e  teatrale  ubicate
          nelle  regioni  Basilicata  e  Campania  e nei comuni della
          regione Puglia indicati  nel  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri di cui al decreto-legge 3 febbraio
          1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge  15
          aprile  1981,  n. 128, e' concesso un contributo pari al 75
          per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione
          dei  locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi
          e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal
          terremoto.
             Il  contributo di cui al comma precedente e' esteso alle
          spese necessarie per il miglioramento e  per  l'adeguamento
          funzionale   delle   opere,   nonche'   a  quelle  relative
          all'acquisto del terreno qualora, per ragioni sismiche,  di
          vincoli  urbanistico-ambientali e di convenienza economica,
          si renda necessario il trasferimento dell'impresa.
             Le  domande  per  fruire  del  contributo  previsto  dal
          presente articolo devono essere presentate alle  aziende  o
          agli  istituti  di  credito  entro  il  31  dicembre  1982,
          corredate dall'autorizzazione o  concessione  ad  edificare
          rilasciata  dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti
          uffici  tecnici  regionali,  in  applicazione   di   quanto
          disposto  dall'articolo 18, legge 2 febbraio 1974, n. 64, e
          da  una   specifica   perizia   giurata   approvata   dalla
          commissione di cui al successivo comma.
             Il  contributo  di  cui al primo comma e' concesso dalla
          regione.  Fino all'entrata in vigore della legge  regionale
          che   disciplinera'   le   modalita'   di   erogazione  del
          contributo,  il  contributo  stesso   viene   erogato   dal
          presidente  della  giunta  regionale  o da un suo delegato,
          previo parere di una  commissione,  istituita  presso  ogni
          provincia  e  composta  da un delegato del presidente della
          giunta regionale, che la presiede, da tre membri  designati
          dal  consiglio  regionale  con voto limitato, da due membri
          designati  dal  presidente  della  camera   di   commercio,
          industria,     artigianato     ed    agricoltura    nonche'
          dall'intendente di finanza.
             Ai  fini  della  concessione dell'erogazione agli aventi
          diritto del contributo previsto dal  presente  articolo  si
          applicano,  in quanto compatibili, le norme di cui ai commi
          quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 21.
             Il  CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le
          disponibilita' da  destinare  agli  interventi  di  cui  al
          presente articolo".