Art. 9.
(( 1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore  ))
(( a 200 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di          ))
(( riparazione di immobili ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. ))
(( 219, e successive modificazioni, puo' essere affidata ad        ))
(( imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di      ))
(( commercio, industria, artigianato e agricoltura. La             ))
(( disposizione di cui al presente articolo si applica fino al 31  ))
(( dicembre 1988.                                                  ))