Art. 9. (( 1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore )) (( a 200 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di )) (( riparazione di immobili ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. )) (( 219, e successive modificazioni, puo' essere affidata ad )) (( imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di )) (( commercio, industria, artigianato e agricoltura. La )) (( disposizione di cui al presente articolo si applica fino al 31 )) (( dicembre 1988. ))