Art. 2.
  Le  operazioni  di  prelievo  di  cui  al  punto a) dell'art. 1 del
presente decreto possono essere eseguite oltre  che  presso  la  sala
operatoria dell'istituto di clinica oculistica dell'Universita' degli
studi di Palermo anche a domicilio del soggetto donante.
  Le  operazioni di trapianto di cui al punto b) del precitato art. 1
debbono  essere  eseguite  nella  sala  operatoria  dell'istituto  di
clinica oculistica dell'Universita' degli studi di Palermo.