Art. 2. Le operazioni di prelievo di cui al punto a) dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la sala operatoria dell'istituto di clinica oculistica dell'Universita' degli studi di Palermo anche a domicilio del soggetto donante. Le operazioni di trapianto di cui al punto b) del precitato art. 1 debbono essere eseguite nella sala operatoria dell'istituto di clinica oculistica dell'Universita' degli studi di Palermo.