Art. 3.
  Il  Dipartimento  per la protezione civile provvede alla nomina dei
collaudatori delle opere in argomento che sono dichiarate urgenti  ed
indifferibili  e  per  l'esecuzione delle quali la provincia autonoma
puo' derogare dalle vigenti norme anche in  materia  di  contabilita'
generali dello Stato.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 12 febbraio 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI