Art. 3. Il Dipartimento per la protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori delle opere in argomento che sono dichiarate urgenti ed indifferibili e per l'esecuzione delle quali la provincia autonoma puo' derogare dalle vigenti norme anche in materia di contabilita' generali dello Stato. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 12 febbraio 1988 Il Ministro: GASPARI