Art. 2
  E'  autorizzata  la  stampa  di speciali modelli 770, 770/A, 770/B,
770/B-1,  770/C,  770/D,  770/D-1,  770/E,  770/E-1,  770/F,  770/G e
770/G-1,  da  utilizzare  per  la  compilazione  meccanografica delle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta da presentare nell'anno 1988.
  I  modelli  di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati
meccanografici  a  striscia  continua,  di  formato  a pagina singola
oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni scheda devono
essere  tra  loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna
facciata  deve  essere  stampata  l'avvertenza:  "Attenzione  da  non
staccare".
  E' inoltre autorizzata la stampa di speciali modelli 770/A, 770/B e
770/C,  costituiti da un'unica facciata, nella quale devono risultare
tutti  i  dati  e  gli elementi dei corrispondenti modelli redatti su
quattro  facciate  (dati  relativi al sostituto d'imposta; elenco dei
percipienti  limitato  a  cinque  nominativi, compresi il riporto e i
totali;  data  e  firma  del sostituto). Detti modelli possono essere
utilizzati  anche in sequenza, purche' ciascuna facciata sia numerata
progressivamente,  completata in ogni sua parte e munita di firma del
sostituto d'imposta.
  I  modelli  di  cui  ai  commi  primo  e terzo devono presentare le
seguenti caratteristiche:
    stampa  realizzata  con gli stessi colori dei modelli predisposti
dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato;
    conformita'  di struttura con i modelli approvati con il presente
decreto,  per  quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione
dei dati richiesti;
    dimensioni  identiche  a  quelle  dei modelli editi dall'Istituto
poligrafico  e  zecca  dello  Stato, esclusi gli spazi occupati dalle
bande  laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro
i seguenti limiti:
    a) per il formato a pagina singola,
        larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
        altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;
    b) per il formato a pagina doppia ripiegabile,
        larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
        altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
  I  modelli meccanografici composti di quattro facciate (770, 770/A,
770/B,  770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1 e 770/G), predisposti a
pagina  doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel
comma  precedente,  devono  rispettare,  per ciascuno dei modelli, la
sequenza delle facciate nel seguente ordine:
    nella pagina doppia: quarta facciata-prima facciata;
    nella seconda pagina doppia: seconda facciata-terza facciata.
  I modelli meccanografici composti da due facciate (770/B-1 e 770/F)
predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni
indicate al terzo comma del presente articolo, devono rispettare per
  ciascuno  dei  modelli  la  sequenza  delle  facciate  nel seguente
    ordine: nella pagina doppia: seconda facciata-prima facciata.
  I   modelli  predisposti  ai  sensi  dei  commi  precedenti  devono
contenere  nel  frontespizio  gli estremi del soggetto che ne cura la
stampa e quelli del presente decreto.
  Il  modello  770 originale per l'ufficio delle imposte dirette deve
essere  separato dalla copia per l'elaborazione automattizzata; tutti
i   modelli   devono   essere   privati   delle   bande  laterali  di
trascinamento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, addi' 12 febbraio 1988
                                                    Il Ministro: GAVA