Art. 2 E' autorizzata la stampa di speciali modelli 770, 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/F, 770/G e 770/G-1, da utilizzare per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta da presentare nell'anno 1988. I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni scheda devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "Attenzione da non staccare". E' inoltre autorizzata la stampa di speciali modelli 770/A, 770/B e 770/C, costituiti da un'unica facciata, nella quale devono risultare tutti i dati e gli elementi dei corrispondenti modelli redatti su quattro facciate (dati relativi al sostituto d'imposta; elenco dei percipienti limitato a cinque nominativi, compresi il riporto e i totali; data e firma del sostituto). Detti modelli possono essere utilizzati anche in sequenza, purche' ciascuna facciata sia numerata progressivamente, completata in ogni sua parte e munita di firma del sostituto d'imposta. I modelli di cui ai commi primo e terzo devono presentare le seguenti caratteristiche: stampa realizzata con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato; conformita' di struttura con i modelli approvati con il presente decreto, per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti; dimensioni identiche a quelle dei modelli editi dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti: a) per il formato a pagina singola, larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5; altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5; b) per il formato a pagina doppia ripiegabile, larghezza minima cm 35 - massima cm 42; altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5. I modelli meccanografici composti di quattro facciate (770, 770/A, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1 e 770/G), predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare, per ciascuno dei modelli, la sequenza delle facciate nel seguente ordine: nella pagina doppia: quarta facciata-prima facciata; nella seconda pagina doppia: seconda facciata-terza facciata. I modelli meccanografici composti da due facciate (770/B-1 e 770/F) predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate al terzo comma del presente articolo, devono rispettare per ciascuno dei modelli la sequenza delle facciate nel seguente ordine: nella pagina doppia: seconda facciata-prima facciata. I modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono contenere nel frontespizio gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto. Il modello 770 originale per l'ufficio delle imposte dirette deve essere separato dalla copia per l'elaborazione automattizzata; tutti i modelli devono essere privati delle bande laterali di trascinamento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 12 febbraio 1988 Il Ministro: GAVA