Art. 2
  E'  autorizzata la stampa di speciali modelli 770/bis da utilizzare
per  la compilazione meccanografica delle dichiarazioni dei sostituti
d'imposta di cui all'articolo 1.
  I  modelli  di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati
meccanografici  a  striscia  continua,  di  formato  a pagina singola
oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni scheda devono
essere  tra  loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna
facciata  deve  essere  stampata  l'avvertenza:  "Attenzione:  da non
staccare".
  I  modelli  di  cui  al  primo  comma devono presentare le seguenti
caratteristiche:
    stampa  realizzata  con gli stessi colori dei modelli predisposti
dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato;
    conformita'  di struttura con i modelli approvati con il presente
decreto,  per  quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione
dei dati richiesti;
    dimensioni  identiche  a  quelle  dei modelli editi dall'Istituto
poligrafico  e  zecca  dello  Stato, esclusi gli spazi occupati dalle
bande  laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro
i seguenti limiti:
    a) per il formato a pagina singola,
        larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
        altezza minima cm 29,2 - massima 31,5;
    b) per il formato a pagina doppia ripiegabile,
        larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
        altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
  I  modelli  meccanografici predisposti a pagina doppia ripiegabile,
ferme  restando  le  dimensioni indicate nel comma precedente, devono
rispettare,  per  ciascuno dei modelli la sequenza delle facciate nel
seguente ordine:
    nella prima pagina doppia: quarta facciata-prima facciata;
    nella seconda pagina; seconda facciata-terza facciata.
  I   modelli  predisposti  ai  sensi  dei  commi  precedenti  devono
contenere  nel  frontespizio  gli estremi del soggetto che ne cura la
stampa e quelli del presente decreto.
  Il  modello  770/bis  originale per l'ufficio delle imposte dirette
deve  essere  separato  dalla copia per l'elaborazione automatizzata;
tutti  i  modelli  devono  essere  privati  delle  bande  laterali di
trascinamento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 12 febbraio 1988
                                                    Il Ministro: GAVA