IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Vista la legge 24 dicembre 1987, n. 525, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988; Vista la legge 13 luglio 1984, n. 312, recante interventi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede: che sulla base di apposita dichiarazione, resa dagli enti ed istituzioni suddetti e certificata dai relativi collegi dei revisori, viene consolidata l'esposizione debitoria dei medesimi in essere al 31 dicembre 1983 nei confronti degli istituti tesorieri ed altri istituti di credito; che l'esposizione debitoria predetta viene assunta, nel limite di lire 360 miliardi, a carico dello Stato, e che alla sua regolazione si provvede mediante rilascio ai succennati istituti di titoli di Stato aventi valuta 1 gennaio 1985 e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa; che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere i suddetti titoli di Stato ed a versare all'entrata del bilancio statale il ricavo netto dei medesimi; Visto il proprio decreto n. 319061/66-BB del 29 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 1985, con cui e' stata disposta, per le finalita' di cui alla suddetta legge n. 312 del 1984, un'emissione di certificati di credito del Tesoro per l'importo di L. 278.718.000.000, con godimento 1 gennaio 1985, al tasso d'interesse annuo del 12,50%; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, recante interventi in favore di vari settori economici; Visto, in particolare, l'art. 9 del suddetto decreto-legge n. 787 del 1985, come risulta modificato dalla citata legge di conversione, ove si prevede: che le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione degli enti lirici indicati nell'articolo stesso, risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, e le esposizioni debitorie consolidate con il suddetto decreto ministeriale del 29 ottobre 1985, sono assunte a carico dello Stato, nei limiti di somma ivi indicati; che alla regolazione delle predette differenze si provvede, nel limite massimo dell'esposizione debitoria assunta dallo Stato, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 312 del 1984; Vista la lettera in data 15 dicembre 1987, con cui la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato l'ammontare delle ripianande differenze, di cui al cennato decreto-legge n. 787 del 1985, ed ha indicato gli istituti bancari che hanno provveduto ad accollarsi le relative esposizioni debitorie, per i seguenti importi: L. 5.267.750.979, la Cassa di risparmio di Firenze per l'Ente autonomo teatro comunale di Firenze; L. 13.859.386.467, la Cassa di risparmio di Genova e Imperia per l'Ente autonomo teatro comunale dell'opera di Genova; L. 8.866.166.293, il Banco di Napoli per l'Ente autonomo teatro San Carlo di Napoli; L. 8.394.754.267, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane per l'Ente autonomo teatro Massimo di Palermo; L. 22.521.601.121, il Monte dei Paschi di Siena per l'Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma; L. 1.507.982.622, la Cassa di risparmio di Torino per l'Ente autonomo teatro regio di Torino; Ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione al ripetuto decreto-legge n. 787 del 1985, procedere all'emissione di una seconda tranche di certificati di credito del Tesoro, a valere sull'autorizzazione complessiva di lire 360 miliardi di cui alla citata legge n. 312 del 1984, per l'importo totale di L. 60.420.000.000, pari alla somma degli importi delle suddette differenze, opportunamente arrotondati per facilitare il rilascio dei titoli agli istituti di credito interessati, secondo la ripartizione di cui al successivo art. 2; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, nonche' dell'art. 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312, e per le finalita' di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, e' disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore - a valere sull'autorizzazione di lire 360 miliardi di cui alla predetta legge n. 312 del 1984 - per l'importo di L. 60.420.000.000, alle seguenti condizioni: durata: cinque anni; godimento: 1 gennaio 1985; tasso d'interesse: 12,50% annuo, pagabile con le modalita' indicate al successivo art. 4; ammortamento: in unica soluzione, il 1 gennaio 1990; prezzo d'emissione: alla pari. A norma del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 312 del 1984, citata nelle premesse, il Tesoro versera' all'entrata del bilancio statale la somma corrispondente al controvalore dei titoli in emissione.