IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento,  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di  credito  del  Tesoro,  di  durata  non
superiore  a  dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel
medesimo articolo;
  Vista  la  legge 24 dicembre 1987, n. 525, recante l'autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988;
  Vista la legge 13 luglio 1984, n. 312, recante interventi in favore
degli  enti  autonomi  lirici  e  delle  istituzioni   concertistiche
assimilate, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede:
   che  sulla  base  di  apposita  dichiarazione,  resa dagli enti ed
istituzioni suddetti e certificata dai relativi collegi dei revisori,
viene  consolidata  l'esposizione debitoria dei medesimi in essere al
31 dicembre 1983 nei confronti  degli  istituti  tesorieri  ed  altri
istituti di credito;
   che  l'esposizione debitoria predetta viene assunta, nel limite di
lire 360 miliardi, a carico dello Stato, e che alla  sua  regolazione
si  provvede  mediante  rilascio  ai succennati istituti di titoli di
Stato aventi valuta 1› gennaio 1985 e tasso d'interesse  allineato  a
quello vigente sul mercato alla data stessa;
   che  il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere i suddetti
titoli di Stato ed a versare  all'entrata  del  bilancio  statale  il
ricavo netto dei medesimi;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  319061/66-BB  del 29 ottobre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 1985,  con
cui e' stata disposta, per le finalita' di cui alla suddetta legge n.
312 del 1984, un'emissione di certificati di credito del  Tesoro  per
l'importo  di  L.  278.718.000.000, con godimento 1› gennaio 1985, al
tasso d'interesse annuo del 12,50%;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  28  febbraio  1986,  n.   45,   recante
interventi in favore di vari settori economici;
  Visto,  in  particolare, l'art. 9 del suddetto decreto-legge n. 787
del 1985, come risulta modificato dalla citata legge di  conversione,
ove si prevede:
   che  le  differenze  di importo tra i disavanzi di amministrazione
degli enti  lirici  indicati  nell'articolo  stesso,  risultanti  dai
consuntivi   al   31   dicembre  1983,  e  le  esposizioni  debitorie
consolidate con il suddetto decreto ministeriale del 29 ottobre 1985,
sono assunte a carico dello Stato, nei limiti di somma ivi indicati;
   che  alla  regolazione  delle predette differenze si provvede, nel
limite massimo dell'esposizione debitoria  assunta  dallo  Stato,  ai
sensi dell'art. 2 della citata legge n. 312 del 1984;
  Vista  la  lettera  in data 15 dicembre 1987, con cui la Ragioneria
generale dello  Stato  ha  comunicato  l'ammontare  delle  ripianande
differenze,  di  cui  al cennato decreto-legge n. 787 del 1985, ed ha
indicato gli istituti bancari che hanno provveduto ad  accollarsi  le
relative esposizioni debitorie, per i seguenti importi:
   L.  5.267.750.979,  la  Cassa  di  risparmio di Firenze per l'Ente
autonomo teatro comunale di Firenze;
   L.  13.859.386.467,  la Cassa di risparmio di Genova e Imperia per
l'Ente autonomo teatro comunale dell'opera di Genova;
   L.  8.866.166.293,  il  Banco di Napoli per l'Ente autonomo teatro
San Carlo di Napoli;
   L. 8.394.754.267, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele
per le provincie siciliane per  l'Ente  autonomo  teatro  Massimo  di
Palermo;
   L.  22.521.601.121,  il  Monte  dei  Paschi  di  Siena  per l'Ente
autonomo teatro dell'Opera di Roma;
   L.  1.507.982.622,  la  Cassa  di  risparmio  di Torino per l'Ente
autonomo teatro regio di Torino;
  Ritenuto   opportuno,  al  fine  di  dare  attuazione  al  ripetuto
decreto-legge n. 787 del 1985, procedere all'emissione di una seconda
tranche   di   certificati   di   credito   del   Tesoro,   a  valere
sull'autorizzazione complessiva di lire  360  miliardi  di  cui  alla
citata   legge   n.   312  del  1984,  per  l'importo  totale  di  L.
60.420.000.000,  pari  alla  somma  degli  importi   delle   suddette
differenze, opportunamente arrotondati per facilitare il rilascio dei
titoli agli istituti di credito interessati, secondo la  ripartizione
di cui al successivo art. 2;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, nonche' dell'art. 2  della  legge
13  luglio  1984,  n.  312,  e per le finalita' di cui all'art. 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787,  convertito  nella  legge  28
febbraio  1986, n. 45, e' disposta l'emissione di una seconda tranche
di certificati  di  credito  del  Tesoro  al  portatore  -  a  valere
sull'autorizzazione  di  lire 360 miliardi di cui alla predetta legge
n. 312 del 1984 - per l'importo di L. 60.420.000.000,  alle  seguenti
condizioni:
   durata: cinque anni;
   godimento: 1› gennaio 1985;
   tasso   d'interesse:  12,50%  annuo,  pagabile  con  le  modalita'
indicate al successivo art. 4;
   ammortamento: in unica soluzione, il 1› gennaio 1990;
   prezzo d'emissione: alla pari.
  A  norma  del  terzo comma dell'art. 2 della legge n. 312 del 1984,
citata nelle premesse, il Tesoro versera'  all'entrata  del  bilancio
statale  la  somma  corrispondente  al  controvalore  dei  titoli  in
emissione.