Art. 2. I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale. Di conseguenza, il rilascio dei titoli di cui al presente decreto sara' effettuato, per importi debitamente arrotondati per eccesso al milione superiore, e con le modalita' di cui al successivo art. 6, secondo la seguente ripartizione: L. 5.268.000.000 alla Cassa di risparmio di Firenze; L. 13.860.000.000 alla Cassa di risparmio di Genova e Imperia; L. 8.867.000.000 al Banco di Napoli; L. 8.395.000.000 alla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane; L. 22.522.000.000 al Monte dei Paschi di Siena; L. 1.508.000.000 alla Cassa di risparmio di Torino; L. 60.420.000.000 in totale. In sede di assegnazione, ogni azienda di credito interessata al rilascio dei certificati potra' richiedere titoli del taglio da lire 1 milione limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni. Dette richieste dovranno essere comunicate alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, la quale provvedera' altresi' ad effettuare le operazioni di cui al successivo art. 6.