Art. 2.
  I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione
e sono rappresentati da titoli al  portatore  nei  tagli  da  lire  1
milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni,
1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.
  Di  conseguenza,  il rilascio dei titoli di cui al presente decreto
sara' effettuato, per importi debitamente arrotondati per eccesso  al
milione  superiore,  e  con le modalita' di cui al successivo art. 6,
secondo la seguente ripartizione:
   L. 5.268.000.000 alla Cassa di risparmio di Firenze;
   L. 13.860.000.000 alla Cassa di risparmio di Genova e Imperia;
   L. 8.867.000.000 al Banco di Napoli;
   L.   8.395.000.000  alla  Cassa  centrale  di  risparmio  Vittorio
Emanuele per le provincie siciliane;
   L. 22.522.000.000 al Monte dei Paschi di Siena;
   L. 1.508.000.000 alla Cassa di risparmio di Torino;
   L. 60.420.000.000 in totale.
  In  sede  di  assegnazione,  ogni azienda di credito interessata al
rilascio dei certificati potra' richiedere titoli del taglio da  lire
1  milione limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore
a lire 5 milioni.
  Dette richieste dovranno essere comunicate alla filiale della Banca
d'Italia competente per territorio, la quale provvedera' altresi'  ad
effettuare le operazioni di cui al successivo art. 6.