Art. 4.
  Gli  interessi  sui certificati di credito sono corrisposti in rate
annuali posticipate al 1› gennaio di ogni anno.
  Le  cedole  scadute  il  1›  gennaio  degli  anni 1986, 1987 e 1988
verranno corrisposte il 1› marzo 1988; le  rimanenti  cedole  saranno
pagabili, rispettivamente, il 1› gennaio 1989 e 1990.
  Gli  interessi  annuali  sono pagati agli aventi diritto tramite le
filiali della Banca d'Italia.
  Le  cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate,
a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e  godono
delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.