Art. 6.
  Presso  le  filiali  della Banca d'Italia competenti per territorio
verranno aperti conti di deposito in titoli a nome degli istituti  di
credito   indicati   al   precedente   art.  2,  e  per  gli  importi
rispettivamente attribuiti, sui quali verranno versati i  certificati
di  cui  al  precedente  art.  1; gli istituti stessi provvederanno a
comunicare alla Banca d'Italia  presso  quali  filiali  del  medesimo
istituto  intendono ritirare i titoli di loro spettanza; tali filiali
provvederanno poi alla consegna dei titoli ai  suddetti  istituti  di
credito.
  Ogni  istituto  di credito assegnatario dei certificati versera' in
contanti, presso la filiale della Banca d'Italia che provvedera' alla
consegna  dei titoli, l'importo corrispondente alla differenza tra il
valore nominale dei  certificati  attribuiti  ed  il  minore  importo
attribuito  a  norma  del  citato decreto-legge n. 787 del 1985; tale
versamento avra' luogo, senza pagamento di dietimi d'interesse,  alla
data del 1› marzo 1988; la Banca d'Italia provvedera' poi a riversare
tali somme all'entrata del bilancio statale.
  Alla   Banca   d'Italia  e'  inoltre  affidata  l'esecuzione  delle
operazioni relative al pagamento degli interessi sui  certificati  di
credito  ed  al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonche'
ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.
  Le  somme  occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle
cedole d'interesse ed al rimborso dei  certificati  verranno  versate
alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'.
  I  rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati
con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella
stipulata in data 16 ottobre 1984.
  La  consegna  dei  certificati  di credito alle filiali della Banca
d'Italia  sara'  effettuata  a  cura   del   magazzino   Tesoro   del
Provveditorato generale dello Stato.
  Tutti  gli atti comunque riguardanti l'emissione dei certificati di
credito  di  cui  al  presente  decreto,  compresi  i  conti   e   la
corrispondenza  della  Banca  d'Italia,  incaricata  delle operazioni
relative alla consegna dei  certificati  stessi,  sono  esenti  dalle
tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.