Art. 6. Presso le filiali della Banca d'Italia competenti per territorio verranno aperti conti di deposito in titoli a nome degli istituti di credito indicati al precedente art. 2, e per gli importi rispettivamente attribuiti, sui quali verranno versati i certificati di cui al precedente art. 1; gli istituti stessi provvederanno a comunicare alla Banca d'Italia presso quali filiali del medesimo istituto intendono ritirare i titoli di loro spettanza; tali filiali provvederanno poi alla consegna dei titoli ai suddetti istituti di credito. Ogni istituto di credito assegnatario dei certificati versera' in contanti, presso la filiale della Banca d'Italia che provvedera' alla consegna dei titoli, l'importo corrispondente alla differenza tra il valore nominale dei certificati attribuiti ed il minore importo attribuito a norma del citato decreto-legge n. 787 del 1985; tale versamento avra' luogo, senza pagamento di dietimi d'interesse, alla data del 1 marzo 1988; la Banca d'Italia provvedera' poi a riversare tali somme all'entrata del bilancio statale. Alla Banca d'Italia e' inoltre affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonche' ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione. Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'. I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984. La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sara' effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato. Tutti gli atti comunque riguardanti l'emissione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative alla consegna dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.