IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, che, nell'indicare le procedure ed i criteri per l'aggiornamento del prontuario terapeutico stabilisce, fra l'altro, la esclusione dei prodotti da banco dal prontuario medesimo; Visti gli articoli 10, 11 e 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, recanti norme in materia farmaceutica e, in particolare, disposizioni sul predetto prontuario; Visto il decreto ministeriale 7 maro 1985, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23 marzo 1985, con il quale si e' provveduto all'aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1985, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 14 dicembre 1985, con il quale si e' provveduto all'integrazione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, con il quale si e' provveduto ad una ulteriore integrazione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale; Vista la circolare n. 115 del 30 dicembre 1975, con la quale sono stati stabiliti i criteri da seguire perche' possa attribuirsi alle specialita' medicinali la qualifica di "prodotto da banco" sulla base anche delle indicazioni contenute nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 27 luglio 1971; Considerato che il Consiglio superiore di sanita' ha espresso parere favorevole al riconoscimento di alcune specialita' medicinali come prodotti da banco; Ritenuto che la presenza nel prontuario terapeutico delle suindicate specialita' e' incompatibile con la qualificazione di "prodotto da banco", giusta le disposizioni del ricordato art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla esclusione delle specialita' medicinali in parola dal prontuario terapeutico; Decreta: Art. 1. Sono escluse dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale le seguenti specialita' medicinali: FARGAN - FARMITALIA CARLO ERBA CREMA 2 x 100 30 g B 2.660 SANABRONCHIOL - GIUSTINI SCIR x 150 g B 3.300