Art. 4. Dopo l'art. 184 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'introduzione delle norme generali comuni a tutte le scuole, nonche' il riordinamento della scuola di specializzazione sopraindicata. Norme generali comuni a tutte le scuole Art. 185. - Presso l'Universita' di Padova sono istituite le scuole di specializzazione di seguito riportate. Art. 186. - Il bando di ammissione alle scuole di specializzazione e' reso noto con decreto rettorale entro il 15 settembre di ciascun anno per il successivo anno accademico. I candidati alle specializzazioni, per le quali e' requisito indispensabile oltre al possesso del diploma di laurea previsto dagli ordinamenti propri di ciascuna scuola il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare "sub condicione" all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione. Il bando indica il numero dei posti a disposizione presso le singole scuole. L'eventuale differenza, fra il totale dei posti previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero dei posti effettivamente indicati sul bando, puo' essere destinata a candidati di cittadinanza straniera, limitatamente alle scuole il cui titolo di ammissione non preveda l'esistenza di un albo professionale. Il numero complessivo dei candidati ammessi di cittadinanza straniera non puo' essere comunque superiore al venti per cento di cittadinanza italiana. Limitazioni e condizioni di ammissione per candidati stranieri sono incluse negli ordinamenti delle singole scuole e riportati nel bando di ammissione. Art. 187. - La prova di ammissione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, e' per esami e titoli: a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale nell'area di specializzazione; b) in una eventuale prova orale, sempre sui medesimi argomenti, che puo' essere integrata da una prova pratica. Il bando di ammissione a ciascuna scuola indica i programmi della prova nonche' eventuali modalita', quali le prove scritte mediante quesiti a risposte multiple. Il candidato deve dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando. La valutazione dei titoli integra il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, qualora in tale punteggio sia stata conseguita la sufficienza, in misura non superiore al trenta per cento dello stesso. Costituiscono titolo: a) la tesi di laurea; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando per ciascuno dei diplomi di laurea che danno accesso alle singole scuole; d) le pubblicazioni scientifiche. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 188. - La commissione per l'esame di ammissione e' composta dal direttore della scuola o da un suo delegato che la presiede e da due professori di ruolo nominati dal rettore su proposta del consiglio della scuola. Nel caso di convenzioni con enti pubblici o privati, che prevedono, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione puo' essere integrata con docente o cultore di materie attinenti alla scuola, proposto dal consiglio della scuola stessa scelto entro una terna designata dagli enti erogatori e nominato dal rettore. Art. 189. - La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista e' composta dal direttore o da un suo delegato, docente di ruolo nella scuola, che la presiede, e da sei professori, di cui almeno cinque di ruolo appartenenti alla scuola medesima, proposti dal consiglio della scuola e nominati dal rettore. Art. 190. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita'. Art. 191. - Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola. Art. 192. - Il direttore, cui compete la responsabilita' della scuola, e' un professore di ruolo che insegna nella scuola, di norma di prima fascia; in caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione e' affidata a professore di seconda fascia. Il direttore e' eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo, e nominato dal rettore; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; svolge, nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea in quanto compatibili. Il direttore promuove tramite il consiglio di amministrazione ed il rettore la stipula di eventuali convenzioni per lo svolgimento di attivita' di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dell'Universita'. Il direttore dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile. La direzione della scuola ha sede presso l'istituto o il dipartimento al quale afferisce il direttore, salvo diversa indicazione prevista dagli ordinamenti di scuole istituite a seguito di convenzionamenti fra atenei diversi. Art. 193. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletta secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Art. 194. - Il consiglio della scuola conduce la scuola stessa e coordina le attivita' con i consigli dei dipartimenti e delle facolta' interessati, ed in particolare di quelli indicati negli ordinamenti delle singole scuole, incluso la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. Nella prima fase dell'istituzione della scuola, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola stessa vengono designati in relazione agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facolta' interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti. Art. 195. - Lo specializzando e' tenuto a seguire le lezioni ed a partecipare alle attivita' pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, in conformita' alle norme piu' sotto indicate. La frequenza alla scuola e' obbligatoria. Le modalita' di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note all'inizio del corso. Art. 196. - Alla fine del corso annuale di lezioni, lo specializzando deve superare per l'ammissione all'anno successivo un esame teorico pratico sulle attivita' di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, nominata dal rettore, presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti delle materie relative all'anno di corso e specifiche del programma di formazione del candidato, che esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato stesso nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno; e' ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta. Art. 197. - Il calendario dei corsi di studio e delle attivita' pratiche e' stabilito, anno per anno, dal consiglio della scuola, per l'ammontare delle ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola. I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti. Art. 198. - Il ciclo di studi si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e le capacita' operative collegate alla specifica professionalita'. Art. 199. - Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre Universita', per i docenti che debbano esplicare le previste attivita' didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio e che abbiano incluso tali attivita' nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facolta' di appartenenza, e' prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento. Art. 200 (Norma transitoria). - Le scuole gia' funzionanti presso l'Universita' con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di nuova istituzione sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola. Il ripetente sara' ammesso in soprannumero e dovra' obbligatoriamente sostenere gli esami relativi agli anni precedenti a quello a cui e' ammesso, non esistenti a livello di contenuti essenziali nelle vecchie scuole. Scuola di specializzazione in pianificazione e politiche sociali Art. 201. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Padova la scuola di specializzazione in pianificazione e politiche sociali, articolata in due indirizzi: a) pianificazione sociale e sanitaria; b) organizzazione e direzione del personale. La scuola ha il compito di formare competenze professionali in ordine alla progettazione e alla realizzazione delle politiche sociali di piano, in stretta connessione con obiettivi rilevanti degli enti pubblici, specialmente a livello locale e regionale; la scuola rilascia il diploma di specialista in pianificazione e politiche sociali. Art. 202. - La scuola ha la durata di tre anni; ciascun anno di corso prevede 300 ore di insegnamento; il consiglio della scuola determinera' anno per anno, e la pubblichera' nel manifesto annuale degli studi, l'assegnazione oraria per i diversi insegnamenti, sia che questi costituiscano moduli formativi, sia che corrispondano a corsi monografici o a seminari. In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti specializzandi per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi. Art. 203. - Al funzionamento della scuola concorrono oltre alla facolta' di scienze politiche e al dipartimento di sociologia anche il dipartimento di statistica, il dipartimento di psicologia e l'istituto di organizzazione aziendale della facolta' di ingegneria, la facolta' di giurisprudenza, la facolta' di medicina. Art. 204. - Alla scuola sono ammessi i laureati in scienze politiche, sociologia, giurisprudenza, economia e commercio, medicina e chirurgia, psicologia, ingegneria (tutte le lauree), architettura, discipline economiche e sociali, economia aziendale, economia politica, pianificazione territoriale e urbanistica, scienze dell'amministrazione, scienze dell'informazione, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e sociali, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze statistiche e demografiche, nonche' i titoli stranieri ritenuti equipollenti dal consiglio della scuola ai soli fini dell'ammissione alla scuola stessa. Non e' richiesto per l'ammissione alcun diploma di abilitazione. Art. 205. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno (comune agli indirizzi): economia e finanza degli enti locali; modelli e tecniche di pianificazione sociale I; programmazione economica locale e regionale; metodologia della ricerca sociale e statistica per la programmazione. Piu' quattro corsi opzionali, scelti tra: governo locale; sociologia applicata ai sistemi e sub-sistemi sociali; sociologia degli apparati pubblici; sociologia della leadership; teoria delle decisioni; sistemi sociali comparati; scienza dell'amministrazione; organizzazione della pubblica amministrazione; analisi delle politiche pubbliche; tecnica della programmazione organizzativa. A) INDIRIZZO DI PIANIFICAZIONE SOCIALE E SANITARIA. 2 Anno: organizzazione e gestione del personale; statistica sociale e sanitaria. Piu' tre corsi aziendali. 3 Anno: legislazione sanitaria; legislazione assistenziale e previdenziale. Piu' un corso opzionale. Corsi opzionali d'indirizzo: 1) disadattamento giovanile; 2) disadattamento infantile; 3) gestione psico-sociale dell'emarginazione; 4) gestione psico-sociale dell'handicap; 5) gestione psico-sociale della malattia mentale; 6) politiche dei beni culturali; 7) politiche degli interventi di emergenza; 8) politiche della famiglia; 9) politiche dell'istruzione; 10) politiche della casa; 11) problemi di disuguaglianza e poverta'; 12) tutela dell'ambiente; 13) legislazione minorile; 14) teoria e tecniche delle comunicazioni di massa; 15) informatica applicata alla pianificazione; 16) teoria e modelli di sistema informatico locale; 17) sociologia della famiglia; 18) controllo costi-efficacia nella pubblica amministrazione. B) INDIRIZZO DI ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DEL PERSONALE. 2 Anno: organizzazione e gestione del personale; legislazione degli enti locali. Piu' tre corsi opzionali. 3 Anno: legislazione del pubblico impiego e diritto sindacale; controllo costi-efficacia nella pubblica amministrazione. Piu' un corso opzionale. Corsi opzionali d'indirizzo: 1) informatica applicata all'amministrazione; 2) teoria e modelli di sistemi informatico locale; 3) psicologia applicata all'organizzazione; 4) pubblico impiego; 5) sociologia dei gruppi; 6) sociologia dell'organizzazione; 7) teoria degli equilibri sociali; 8) contabilita' per centri di costo; 9) management pubblico; 10) metodi di controllo della produttivita'; 11) metodi di formazione e aggiornamento del personale; 12) modelli e tecniche di valutazione di programmi formativi; 13) partecipazione e gruppi di pressione; 14) relazioni pubbliche; 15) dinamica delle professioni e mercato del lavoro; 16) organizzazione sindacale e del lavoro; 17) teoria e tecniche delle comunicazioni di massa; 18) relazioni con il personale. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 22 ottobre 1987 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1988 Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 57