Art. 4.
  Dopo  l'art.  184 e con lo spostamento della numerazione successiva
sono inseriti i seguenti nuovi  articoli,  relativi  all'introduzione
delle   norme   generali   comuni  a  tutte  le  scuole,  nonche'  il
riordinamento della scuola di specializzazione sopraindicata.
                Norme generali comuni a tutte le scuole
  Art. 185. - Presso l'Universita' di Padova sono istituite le scuole
di specializzazione di seguito riportate.
  Art.  186. - Il bando di ammissione alle scuole di specializzazione
e' reso noto con decreto rettorale entro il 15 settembre  di  ciascun
anno per il successivo anno accademico.
  I  candidati  alle  specializzazioni,  per  le  quali  e' requisito
indispensabile oltre al possesso del diploma di laurea previsto dagli
ordinamenti  propri  di ciascuna scuola il possesso dell'abilitazione
professionale, possono  partecipare  "sub  condicione"  all'esame  di
ammissione;  all'atto  di  regolare  l'iscrizione  debbono depositare
anche il diploma di abilitazione.
  Il  bando  indica  il  numero  dei  posti  a disposizione presso le
singole scuole. L'eventuale  differenza,  fra  il  totale  dei  posti
previsto  per  ciascuna  scuola ed il corrispondente numero dei posti
effettivamente indicati sul bando, puo' essere destinata a  candidati
di cittadinanza straniera, limitatamente alle scuole il cui titolo di
ammissione non preveda l'esistenza di un albo professionale.
  Il   numero  complessivo  dei  candidati  ammessi  di  cittadinanza
straniera non puo' essere comunque superiore al venti  per  cento  di
cittadinanza italiana.
  Limitazioni e condizioni di ammissione per candidati stranieri sono
incluse negli ordinamenti delle singole scuole e riportati nel  bando
di ammissione.
  Art.  187.  - La prova di ammissione, secondo quanto previsto dalle
norme vigenti, e' per esami e titoli:
    a)  in  una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale
nell'area di specializzazione;
    b)  in  una eventuale prova orale, sempre sui medesimi argomenti,
che puo' essere integrata da una prova pratica.
  Il  bando  di ammissione a ciascuna scuola indica i programmi della
prova nonche' eventuali modalita', quali le  prove  scritte  mediante
quesiti a risposte multiple.
  Il  candidato deve dare prova di buona conoscenza strumentale della
lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.
  La   valutazione   dei  titoli  integra  il  punteggio,  conseguito
nell'esame di cui ai commi precedenti, qualora in tale punteggio  sia
stata  conseguita  la  sufficienza, in misura non superiore al trenta
per cento dello stesso.
  Costituiscono titolo:
    a) la tesi di laurea;
    b) il voto di laurea;
    c)  il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea
in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando per
ciascuno dei diplomi di laurea che danno accesso alle singole scuole;
    d) le pubblicazioni scientifiche.
  Il  punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dalle vigenti
disposizioni di legge.
  Art.  188.  -  La commissione per l'esame di ammissione e' composta
dal direttore della scuola o da un suo delegato che la presiede e  da
due  professori  di  ruolo  nominati  dal  rettore  su  proposta  del
consiglio della scuola. Nel caso di convenzioni con enti  pubblici  o
privati,  che prevedono, a carico di questi ultimi, la concessione di
borse per frequentare la scuola, la commissione puo' essere integrata
con  docente o cultore di materie attinenti alla scuola, proposto dal
consiglio della scuola stessa scelto entro una terna designata  dagli
enti erogatori e nominato dal rettore.
  Art.  189.  -  La commissione giudicatrice dell'esame finale per il
conseguimento del diploma di specialista e' composta dal direttore  o
da un suo delegato, docente di ruolo nella scuola, che la presiede, e
da sei professori, di cui almeno cinque di  ruolo  appartenenti  alla
scuola  medesima,  proposti dal consiglio della scuola e nominati dal
rettore.
  Art.  190.  -  L'importo  delle  tasse  e  soprattasse dovute dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge;  i  contributi  sono  stabiliti anno per anno dal consiglio di
amministrazione dell'Universita'.
  Art.  191.  - Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio
della scuola.
  Art.  192.  -  Il  direttore,  cui compete la responsabilita' della
scuola, e' un professore di ruolo che insegna nella scuola, di  norma
di  prima  fascia;  in caso di motivato impedimento dei professori di
prima fascia la direzione e' affidata a professore di seconda fascia.
  Il  direttore  e'  eletto,  con  voto  segreto, dal consiglio della
scuola, di cui  al  successivo  articolo,  e  nominato  dal  rettore;
convoca  il consiglio della scuola e lo presiede; svolge, nell'ambito
della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti  di
consiglio di corso di laurea in quanto compatibili.
  Il direttore promuove tramite il consiglio di amministrazione ed il
rettore la stipula di eventuali convenzioni  per  lo  svolgimento  di
attivita'  di  formazione.  Per  la gestione dei fondi a disposizione
della scuola si applicano le  norme  dettate  per  gli  istituti  dal
regolamento   per   l'amministrazione   e  la  contabilita'  generale
dell'Universita'.
  Il direttore dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile.
  La   direzione   della  scuola  ha  sede  presso  l'istituto  o  il
dipartimento  al  quale  afferisce  il   direttore,   salvo   diversa
indicazione  prevista dagli ordinamenti di scuole istituite a seguito
di convenzionamenti fra atenei diversi.
  Art.  193.  -  Il  consiglio  della  scuola  e' composto da tutti i
docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto e  da
una  rappresentanza  di  tre  specializzandi,  eletta  secondo quanto
previsto dalle norme vigenti.
  Art.  194.  -  Il consiglio della scuola conduce la scuola stessa e
coordina le  attivita'  con  i  consigli  dei  dipartimenti  e  delle
facolta'  interessati,  ed  in  particolare  di quelli indicati negli
ordinamenti  delle  singole  scuole,  incluso  la  designazione   dei
docenti,  l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di
contratti.
  Nella  prima  fase  dell'istituzione  della  scuola,  i docenti che
costituiscono il consiglio della scuola stessa vengono  designati  in
relazione  agli  insegnamenti  da  attivare con apposita delibera dei
consigli  delle  facolta'  interessate   sentiti   i   consigli   dei
dipartimenti coinvolti.
  Art.  195.  - Lo specializzando e' tenuto a seguire le lezioni ed a
partecipare alle attivita' pratiche ed alle  esercitazioni  previste,
per  ciascun  anno  di  corso,  in  conformita' alle norme piu' sotto
indicate.
  La   frequenza   alla  scuola  e'  obbligatoria.  Le  modalita'  di
accertamento della frequenza sono  determinate  dal  consiglio  della
scuola e rese note all'inizio del corso.
  Art.   196.   -   Alla  fine  del  corso  annuale  di  lezioni,  lo
specializzando deve superare per l'ammissione all'anno successivo  un
esame teorico pratico sulle attivita' di formazione svolte nell'anno,
valutato da una commissione, nominata  dal  rettore,  presieduta  dal
direttore  della  scuola,  e  costituita  dai  docenti  delle materie
relative all'anno di corso e specifiche del programma  di  formazione
del  candidato,  che  esprime  un  giudizio  globale  sul  livello di
preparazione del candidato stesso nelle singole discipline e relative
attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso.
  Coloro  che  non  superano  l'esame  non  possono essere ammessi al
successivo anno di corso e debbono ripetere  l'anno;  e'  ammessa  la
ripetizione dell'anno per una sola volta.
  Art.  197.  -  Il  calendario dei corsi di studio e delle attivita'
pratiche e' stabilito, anno per anno, dal consiglio della scuola, per
l'ammontare  delle  ore  previsto  dall'ordinamento  di  ogni singola
scuola.
  I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli
di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.
  Art.  198. - Il ciclo di studi si conclude con un esame di diploma,
che consiste nella  discussione  di  una  dissertazione  scritta  che
dimostri   la  preparazione  scientifica  e  le  capacita'  operative
collegate alla specifica professionalita'.
  Art.  199.  -  Nel  caso di scuole di specializzazione istituite in
base a convenzioni con altre Universita', per i docenti  che  debbano
esplicare  le previste attivita' didattiche in sede diversa da quella
ordinaria di servizio  e  che  abbiano  incluso  tali  attivita'  nel
proprio   piano   didattico   annuale  approvato  dalla  facolta'  di
appartenenza, e' prevista la  corresponsione  di  un  rimborso  spese
relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.
  Art.  200  (Norma transitoria). - Le scuole gia' funzionanti presso
l'Universita'  con  il  vecchio  ordinamento  sono   progressivamente
disattivate;  le  scuole  di  nuova istituzione sono progressivamente
attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore  il
riordinamento di ciascuna scuola.
  Il    ripetente    sara'   ammesso   in   soprannumero   e   dovra'
obbligatoriamente sostenere gli esami relativi agli anni precedenti a
quello  a  cui  e'  ammesso,  non  esistenti  a  livello di contenuti
essenziali nelle vecchie scuole.
                      Scuola di specializzazione
                in pianificazione e politiche sociali
  Art. 201. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Padova
la scuola di specializzazione in pianificazione e politiche  sociali,
articolata in due indirizzi:
    a) pianificazione sociale e sanitaria;
    b) organizzazione e direzione del personale.
  La  scuola  ha  il  compito  di formare competenze professionali in
ordine  alla  progettazione  e  alla  realizzazione  delle  politiche
sociali  di  piano,  in  stretta  connessione con obiettivi rilevanti
degli enti pubblici, specialmente a livello locale  e  regionale;  la
scuola  rilascia  il  diploma  di  specialista  in  pianificazione  e
politiche sociali.
  Art.  202.  -  La  scuola ha la durata di tre anni; ciascun anno di
corso prevede 300 ore di  insegnamento;  il  consiglio  della  scuola
determinera'  anno  per anno, e la pubblichera' nel manifesto annuale
degli studi, l'assegnazione oraria per i  diversi  insegnamenti,  sia
che  questi  costituiscano  moduli formativi, sia che corrispondano a
corsi monografici o a seminari.
  In  base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti
specializzandi  per  ciascun anno di corso, per un totale di sessanta
specializzandi.
  Art.  203.  -  Al  funzionamento della scuola concorrono oltre alla
facolta' di scienze politiche e al dipartimento di  sociologia  anche
il  dipartimento  di  statistica,  il  dipartimento  di  psicologia e
l'istituto di organizzazione aziendale della facolta' di  ingegneria,
la facolta' di giurisprudenza, la facolta' di medicina.
  Art.  204.  -  Alla  scuola  sono  ammessi  i  laureati  in scienze
politiche, sociologia, giurisprudenza, economia e commercio, medicina
e  chirurgia, psicologia, ingegneria (tutte le lauree), architettura,
discipline  economiche  e  sociali,  economia   aziendale,   economia
politica,   pianificazione   territoriale   e   urbanistica,  scienze
dell'amministrazione, scienze dell'informazione, scienze  economiche,
scienze  economiche e bancarie, scienze economiche e sociali, scienze
statistiche e attuariali, scienze statistiche ed economiche,  scienze
statistiche  e  demografiche,  nonche'  i  titoli  stranieri ritenuti
equipollenti dal consiglio della scuola ai soli fini  dell'ammissione
alla  scuola  stessa. Non e' richiesto per l'ammissione alcun diploma
di abilitazione.
  Art. 205. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno (comune agli indirizzi):
   economia e finanza degli enti locali;
   modelli e tecniche di pianificazione sociale I;
   programmazione economica locale e regionale;
   metodologia   della   ricerca   sociale   e   statistica   per  la
programmazione.
  Piu' quattro corsi opzionali, scelti tra:
   governo locale;
   sociologia applicata ai sistemi e sub-sistemi sociali;
   sociologia degli apparati pubblici;
   sociologia della leadership;
   teoria delle decisioni;
   sistemi sociali comparati;
   scienza dell'amministrazione;
   organizzazione della pubblica amministrazione;
   analisi delle politiche pubbliche;
   tecnica della programmazione organizzativa.
 A) INDIRIZZO DI PIANIFICAZIONE SOCIALE E SANITARIA.
 2› Anno:
   organizzazione e gestione del personale;
   statistica sociale e sanitaria.
  Piu' tre corsi aziendali.
 3› Anno:
   legislazione sanitaria;
   legislazione assistenziale e previdenziale.
  Piu' un corso opzionale.
 Corsi opzionali d'indirizzo:
   1) disadattamento giovanile;
   2) disadattamento infantile;
   3) gestione psico-sociale dell'emarginazione;
   4) gestione psico-sociale dell'handicap;
   5) gestione psico-sociale della malattia mentale;
   6) politiche dei beni culturali;
   7) politiche degli interventi di emergenza;
   8) politiche della famiglia;
   9) politiche dell'istruzione;
   10) politiche della casa;
   11) problemi di disuguaglianza e poverta';
   12) tutela dell'ambiente;
   13) legislazione minorile;
   14) teoria e tecniche delle comunicazioni di massa;
   15) informatica applicata alla pianificazione;
   16) teoria e modelli di sistema informatico locale;
   17) sociologia della famiglia;
   18) controllo costi-efficacia nella pubblica amministrazione.
 B) INDIRIZZO DI ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DEL PERSONALE.
 2› Anno:
   organizzazione e gestione del personale;
   legislazione degli enti locali.
  Piu' tre corsi opzionali.
 3› Anno:
   legislazione del pubblico impiego e diritto sindacale;
   controllo costi-efficacia nella pubblica amministrazione.
  Piu' un corso opzionale.
  Corsi opzionali d'indirizzo:
   1) informatica applicata all'amministrazione;
   2) teoria e modelli di sistemi informatico locale;
   3) psicologia applicata all'organizzazione;
   4) pubblico impiego;
   5) sociologia dei gruppi;
   6) sociologia dell'organizzazione;
   7) teoria degli equilibri sociali;
   8) contabilita' per centri di costo;
   9) management pubblico;
   10) metodi di controllo della produttivita';
   11) metodi di formazione e aggiornamento del personale;
   12) modelli e tecniche di valutazione di programmi formativi;
   13) partecipazione e gruppi di pressione;
   14) relazioni pubbliche;
   15) dinamica delle professioni e mercato del lavoro;
   16) organizzazione sindacale e del lavoro;
   17) teoria e tecniche delle comunicazioni di massa;
   18) relazioni con il personale.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 22 ottobre 1987
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1988
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 57