IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A., in particolare l'art. 3, primo comma, lettera b); Vista la delibera del CIPE in data 18 settembre 1987, con la quale e' stato approvato il programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per il 1988; Ritenuto di dover provvedere alla fissazione dei prezzi di acquisto, delle caratteristiche qualitative nonche' delle quantita' dei prodotti della distillazione dei vini che devono essere acquistati dall'A.I.M.A. nell'ambito degli interventi nazionali previsti per il 1988; Ritenuta la necessita' di stabilire le condizioni e modalita' per l'acquisto e lo stoccaggio di tali prodotti; Nell'adunanza del 5 febbraio 1988; Ha deliberato: Art. 1. Possono formare oggetto di acquisto da parte dell'A.I.M.A., nell'ambito del programma degli interventi nazionali per il 1988, approvato dal CIPE nell'adunanza del 18 settembre 1987, i seguenti prodotti ricavati dalle distillazioni di vini da tavola di produzione nazionale effettuate a norma dei regolamenti CEE n. 2710/87 del 9 settembre 1987 e n. 2786 del 18 settembre 1987, relativi alla distillazione di "buon fine", e dei regolamenti CEE n. 2544/87 del 21 agosto 1987 e n. 2787/87 del 18 settembre 1987 relativi alla distillazione "preventiva": a) alcole etilico neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96, rispondente alle caratteristiche qualitative stabilite dall'allegato al regolamento CEE n. 2179/83 del 25 luglio 1983; b) acquavite di vino avente le caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni; c) alcole grezzo con gradazione alcolica non inferiore a 90,5. Non possono formare oggetto di acquisto le partite di acquavite di vino ottenute con scarti di lavorazione (teste e code) inferiori al 2%. Tuttavia sono ammesse all'acquisto le partite con scarti inferiori al 2%, purche' ottenute con sistema di lavorazione del tipo charentaise. In ogni caso l'acquisto dell'acquavite di vino e' subordinato alla condizione che il prodotto venga ceduto all'A.I.M.A. in recipienti di quercia. Gli scarti di lavorazione (teste e code) dei prodotti di cui alla lettere a ) e b) non possono essere ceduti all'A.I.M.A.