Art. 4.
  L'offerta  di  vendita  deve  essere  redatta  su  carta  legale  e
pervenire  all'A.I.M.A.  entro  e  non  oltre  il  31  ottobre  1988,
corredata dai seguenti documenti in originale o in copia autenticata:
    a)  certificato  della cancelleria del tribunale (per le societa'
commerciali e le persone giuridiche)  e  della  camera  di  commercio
industria  ed  artigianato (per le ditte individuali e le societa' di
fatto)  -  di  data  non  anteriore  di  oltre  tre  mesi  a   quella
dell'offerta  -  indicante, tra l'altro, le complete generalita' e la
qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;
    b)  dichiarazione  del  competente  UTIF relativa alla partita di
prodotto offerta in vendita, dalla quale risultino, oltre al  vincolo
a   favore   dell'A.I.M.A.   della   partita  medesima,  le  seguenti
indicazioni:
    la   quantita'  (espressa  in  ettolitri  ed  in  ettanidri),  la
gradazione alcolica e le caratteristiche dei prodotti;
    tipo  e  contrassegno  dei  contenitori  del  prodotto e luogo di
immagazzinamento;
    il   nome  dei  produttori  che  hanno  ceduto  il  vino  per  la
distillazione e la quantita' da ciascuno ceduta;
    la  distillazione  comunitaria  e  il  periodo  in  cui  e' stato
ottenuto il prodotto;
    c) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria o del
magazzino di invecchiamento, presso il quale e' depositata la partita
di prodotto oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita
medesima;
    d)  dichiarazione  sulle  modalita'  di  pagamento  del prezzo di
acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non
trasferibile  della  Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente
bancario e postale, ecc.).