Art. 6. Il passaggio in proprieta' del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto di deposito, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici dalla data di autenticazione della firma apposta sull'atto di obbligazione. La consegna avviene senza estrazione del prodotto dal luogo in cui e' immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A. Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato alle ditte depositarie del prodoto medesimo con le modalita' e alle condizioni previste per lo stoccaggio dei prodotti della distillazione, detenuti per conto dell'A.I.M.A. in attuazione di altri interventi nazionali. Il prodotto indicato al punto b) dell'art. 1 deve essere conservato esclusivamente in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento ne' interno ne' esterno.