Art. 6.
  Il passaggio in proprieta' del prodotto e la relativa consegna, con
la costituzione del conseguente rapporto di  deposito,  decorrono,  a
tutti gli effetti giuridici ed economici dalla data di autenticazione
della firma apposta sull'atto di obbligazione.
  La  consegna avviene senza estrazione del prodotto dal luogo in cui
e' immagazzinato  al  momento  della  presentazione  dell'offerta  di
vendita all'A.I.M.A.
  Pertanto,  il  servizio  per  il  deposito e la conservazione delle
partite di prodotto acquistate resta affidato alle ditte  depositarie
del  prodoto medesimo con le modalita' e alle condizioni previste per
lo stoccaggio dei prodotti della distillazione,  detenuti  per  conto
dell'A.I.M.A. in attuazione di altri interventi nazionali.
  Il prodotto indicato al punto b) dell'art. 1 deve essere conservato
esclusivamente in  recipienti  di  quercia  non  verniciati  e  senza
rivestimento ne' interno ne' esterno.